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Traditor fu il palloncino per Vittoriano Zanolli alla guida: non resta che una maggiore sobrietà. Siamo solidali con l’ex collega. Troppo severa quella legge

Creato il 15 febbraio 2013 da Cremonademocratica @paolozignani

Questa volta mi spiace per il direttore del giornale La Provincia. L’episodio è sfortunato ed è forse legato a cattive abitudini, a un semplice errore. Difficile che chi guida un giornale non riesca a guidare se stesso.

Tanti si sono lamentati di questa legge della patente a punti e tanti si sono visti togliere la patente, con costi rilevanti per poi doverla rifare. Adesso la crisi rende urtanti episodi del genere, quando capitano a giovani precari. Per il timore della perdita di punti e di multe salate, vanno peggio di prima i commercianti di vini, ad esempio. E’ una lamentela che si sente spesso.

Il caso di Vittoriano Zanolli è chiacchierato da giorni, e ora arrivano anche conferme da più parti che nemmeno si conoscono tra loro. Da parte mia nessuna acrimonia. Certe leggi qualche anno fa sembravano ottime, ora rischiano di essere eccessive, ma per i giovani precari puniti duramente per due o tre birre. Per un privilegiato vecchio stampo come un direttore di giornale la solidarietà sarebbe sprecata, quindi non esageriamo pur “restando umani”.

Certo che bere fa male alla guida, eppure Dioniso è stato il dio più simpatico della storia dell’umanità, almeno per certi aspetti. Per questo ci spiace sinceramente. Sei un privilegiato, direttore, hai un ruolo chiave in un monopolio editoriale che ovviamente non posso amare, ma stavolta se mi leggi non ti critico. Credo che chiunque consiglierebbe, come dire, un po’ di sobrietà. Allarghiamoci? Ma sì, un po’ di sobrietà va bene in generale!

La vita e i tanti errori che ciascuno commette insegnano, fra l’altro, a essere sobri e vigilare. “Sobri estote et vigilate” diceva San Paolo.

Riporto qui sotto la normativa tratta dal sito www.guidainstatodiebbrezza.it.

Pare che il direttore del giornale sia stato trovato con un tasso tre volte superiore al limite. Il direttore era alla guida di un’automobile, non so se la sua o quella del compagno di viaggio, tornava venerdì sera credo da una cena, e la Polizia stradale ha compiuto semplicemente il proprio dovere. Secondo l’articolo 186 del codice della strada siamo nell’ipotesi gravissima. Sfortuna!

Quel che conta però è… la scoperta della prudenza a tavola! Ecco. Concludo con un lieto augurio all’ex collega del giornale che critico sempre. Non amo i crucifige e neanche i segreti.

 

Le sanzioni (penali, ritiro e sospensione patente) per la guida in stato di ebbrezza da alcool variano in relazione al tasso di alcool accertato.

Articolo 186 codice della strada.

IPOTESI LIEVE, non sanzionabile dal punto di vista penale e soggetta esclusivamente a sanzioni amministrative (sospensione patente e sanzione amministrativa). Accertamento di un valore corrispondente ad un tasso alcolemico accertato superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l).Sanzione pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000, e sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi.

IPOTESI GRAVE, reato penale e con sanzioni amministrative. Accertamento di un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). Sanzione penale dell’ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l’arresto fino a sei mesi. All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno.

IPOTESI GRAVISSIMA, reato penale con sanzioni amministrative. Accertamento dell’ebbrezza con un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). Sanzione penale dell’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l’arresto da sei mesi ad un anno, All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni.Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida e’ raddoppiata. La patente di guida e’ sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, in caso di recidiva nel biennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se e’ stata applicata la sospensione condizionale della pena, e’ sempre disposta la confisca del veicolo con il quale e’ stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato.L’ammenda prevista dal comma 2 e’ aumentata da un terzo alla metà quando il reato e’ commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7.Infine, la patente verrà revocata (ritiro) in caso di recidiva nel biennio.

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