Trasferimento della detrazione fiscale Irpef per i lavori di ristrutturazione del 36% o 50% anche in caso di donazione o permuta

Da Raffa269

Chiarimento alle domande sul trasferimento della detrazione fiscale irpef per i lavori di ristrutturazione del 36% o 50% ex articolo 16-bis, comma 8, del TUIR per il recupero del patrimonio edilizio a seguito dell'acquisto della casa, immobile o appartamento e anche per quelle realtive al risparmio energetico o al bonus mobili e arredi in quanto la norma per come era scritto presta il fianco a diverse interpretazioni

Il primo problema da sciogliere

Il primo problema sta nel capire come interpretare quanto scritto "...[...] in caso di vendita" in quanto per come è scritto la norma si da la possibilità alle parti di accordarsi in sede di stipula dell'atto dinnanzi al notaio o anche per scrittura privata ma che diventa fondamentale disciplinare in quanto altrimenti o si rischia di indicare entrambi una detrazione di imposta Irpef che sarebbe poi successivamente ripresa a tassazione con le dovute sanzioni oppure nessuno più la indica con una mancata ottimizzazione del carico fiscale da parte di entrambi.

Grazie ad un chiarimento dell'agenzia delle entrate su cui a detta di alcuni lettore il call center davano risposte discordanti in quanto in effetti la norma poteva ingenerare dei quesiti al riguardo e diverse interpretazioni è uscito un chiarimento ufficiale contenuto nella circolare AE 25 del 2012 in cui si risponde proprio ad una domanda di un lettore in tal senso su come debba essere interpretata la norma contenuta nel testo unico delle imposte sui reddito.

La risposta dell'agenzia delle entrate

L'agenzia delle entrate risponde che in base all'articolo 4, comma 1, lett. c) del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 modificata in sede di conversione in legge dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 in caso di acquisto di una casa che ha subito degli interventi di ristrutturazione per il recupero del patrimonio edilizio e che può beneficiare per un numero di anni delle detrazioni fiscali Irpef per i lavori di ristrutturazione immobiliare (in futuro del 50%) degli interventi di ristrutturazione edilizia, le rate non ancora emerse in sede di dichiarazione 730 o unico e per intenderci il credito residuo a titolo di detrazione fiscale non ancora utilizzato dal contribuente "è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare".

Dopo la modifica intervenuta dal DL 138 del 2011 ricordiamo per gli atti perfezionati dal 17 settembre 2011, data di entrata in vigore della legge di conversione n. 148 del 2011, in caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi agevolabili, in presenza di un espresso accordo delle parti, nell'atto di vendita è consentito il mantenimento delle detrazioni in capo al venditore" come chiarito dall'agenzia delle entrate nella circolare 25 AE del 2012 e che altrimenti si trasferiscono all'acquirente.

Trasferimento delle detrazioni fiscali per lavori di ristrutturazione di casa in caso donazione o permuta

Per vendita l'agenzia delle entrate ritiene che l'espressione "vendita" debba intendersi riferita a tutte le ipotesi in cui si realizza una cessione dell'immobile, anche a titolo gratuito per cui anche in caso di donazione o permuta.

In tal senso si afferma che la detrazione spetta come può facilmente intuirsi in capo al donante o proprietario dell'immobile (che ha anche sostenuto la spesa per primo).

Dichiarazione da rendere nell'atto qualora non avete intenzione di trasferire le detrazioni fiscali

Un esempio di dichiarazione da rendere nell'atto notarile potrebbe essere questa: "La parte venditrice dichiara e garantisce che, in occasione dei lavori di cui alla citata D.I.A. n.____ del______, ha presentato presso l'Ufficio competente la pratica per ottenere la detrazione d'imposta di cui all'articolo 1 comma 7 della legge n.449/1997 e successive modifiche e/o integrazioni, detrazione che, per accordi intervenuti fra le parti, continuerà ad essere utilizzata dallo stesso venditore, così come consentito dall'articolo 16-bis comma 8 del testo Unico sulle Imposte dei Redditi (D.P.R. n 917 del 22 dicembre 1986)

A tal proposito vi consiglio di leggere anche l'articolo edicato alle detrazioni fiscali Irpef per i lavori di ristrutturazione immobiliare perchè hanno subito dei cambiamenti con il decreto sviluppo 2012.

Casi particolari e Domanda su bonus mobili e arredi

Il bonus fiscale mobili e arredi non può essere trasferito come avvine nel caso delle agevolazioni fiscali sopra menzionate come chiarito anche dall'agenzia delle entrate pertanto resterà in capo al soggetto venditore dell'immobile che ha materialmente sostenuto la spesa.

Riferimenti normativi: Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e Comma 12-bis e 12-ter dell'articolo 2 del D.L. n. 138 del 2011


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