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Trattativa Stato-mafia, la Consulta ordina la distruzione delle intercettazioni di Napolitano. Ecco l’art. 271 sul segreto professionale

Creato il 05 dicembre 2012 da Cremonademocratica @paolozignani

La Corte Costituzionale ha stabilito che il ricorso del Capo dello Stato è fondato e quindi dispone che le intercettazioni riguardanti la trattativa Stato-mafia (conversazioni telefoniche tra Napolitano e Mancino) debbano essere distrutte sulla base dell’articolo 271 del Codice di procedura penale.
Così il presidente della Repubblica può non deporre perché può tutelare la segretezza del proprio operato. Giorgio Napolitano è così equiparato a figure professionali come un avvocato, necessariamente di parte, o un medico, un farmacista, che hanno compiti serissimi, meno però della situazione dello Stato rispetto alla mafia. Qui sotto riporto tal quale l’art. 271 del Codice in questione, che rimanda all’art. 200.
Questi articoli del cpp non sono forse troppo fragili e inadeguati rispetto alla trattativa Stato-mafia?
Spero che il lettore rifletta sui testi. È diritto dei cittadini essere informati. C’è libertà senza conoscenza, senza informazione?
Eugenio Scalfari esulta sul giornale che ha fondato e attacca chi ha approfittato dell’esistenza delle intercettazioni per polemizzare contro Napolitano, come già fece Berlusconi.
Domanda: è proprio il caso che il capo dello Stato si trinceri dietro il segreto professionale come un qualunque giornalista o avvocato o sacerdote? Nei confronti dello Stato non ha un compito enormemente superiore?
Napolitano ha anche la facoltà di rinunciare all’art. 271, che qui riporto perché il lettore se ne faccia un’idea. Scalfari ha giocato in prima persona una dura lotta contro il berlusconismo. La sua posizione rientra in questa lunga vicissitudine e la si può capire.
E la legge non è uguale per tutti? Napolitano poteva però rendere note le intercettazioni, senza paura. I cittadini hanno bisogno di sapere, di comprendere, di essere informati, come Scalfari sa bene. Un atto di coraggio da parte di Napolitano, che ha firmato leggi incostituzionali come il lodo Alfano e dunque non è esente da errori gravissimi, sarebbe fuori posto?

Ecco l’art. 271 del cpp.

Divieti di utilizzazione.

1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati qualora le stesse siano state eseguite fuori dei casi consentiti dalla legge o qualora non siano state osservate le disposizioni previste dagli articoli 267 e 268 commi 1 e 3.

2. Non possono essere utilizzate le intercettazioni relative a conversazioni o comunicazioni delle persone indicate nell’articolo 200 comma 1, quando hanno a oggetto fatti conosciuti per ragione del loro ministero, ufficio o professione, salvo che le stesse persone abbiano deposto sugli stessi fatti o li abbiano in altro modo divulgati.

3. In ogni stato e grado del processo il giudice dispone che la documentazione delle intercettazioni previste dai commi 1 e 2 sia distrutta, salvo che costituisca corpo del reato.

Ed ecco l’art. 200, cui il 271 si riferisce.

1. Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l’obbligo di riferirne all’autorità giudiziaria:

a) i ministri di confessioni religiose, i cui statuti non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano;

b) gli avvocati, gli investigatori privati autorizzati, i consulenti tecnici e i notai;

c) i medici e i chirurghi, i farmacisti, le ostetriche e ogni altro esercente una professione sanitaria;

d) gli esercenti altri uffici o professioni ai quali la legge riconosce la facoltà di astenersi dal deporre determinata dal segreto professionale.

2. Il giudice, se ha motivo di dubitare che la dichiarazione resa da tali persone per esimersi dal deporre sia infondata, provvede agli accertamenti necessari. Se risulta infondata, ordina che il testimone deponga.

3. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si applicano ai giornalisti professionisti iscritti nell’albo professionale, relativamente ai nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell’esercizio della loro professione. Tuttavia se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicità può essere accertata solo attraverso l’identificazione della fonte della notizia, il giudice ordina al giornalista di indicare la fonte delle sue informazioni.

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