Il trattato che istituisce la Comunità europea è modificato in base alle disposizioni del presente articolo.
1) La denominazione del trattato è sostituita da: «Trattato sul funzionamento dell'Unione europea».
A. MODIFICHE ORIZZONTALI
2) Nell'intero trattato:
a) i termini «la Comunità» o «la Comunità europea» sono sostituiti da «l'Unione», i termini «delle Comunità europee» o «della CEE» sono sostituiti da «dell'Unione europea e l'aggettivo “comunitario”, comunque declinato, è sostituito da “dell'Unione”», salvo che all'articolo 299, paragrafo 6, lettera c), diventato articolo 311bis, paragrafo 5, lettera c). Per quanto riguarda l'articolo 136, primo comma, la modifica si applica solo al termine «La Comunità».b) i termini «il presente trattato», «del presente trattato» e «al presente trattato» sono sostituiti, rispettivamente, da «i trattati», «dei trattati» e «ai trattati» e, se del caso, il verbo e gli aggettivi che seguono sono messi al plurale; la presente lettera non si applica all'articolo 182, terzo comma, e agli articoli 312 e 313;c) i termini «Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251», «Consiglio, in conformità della procedura di cui all'articolo 251», o «Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251» sono sostituiti da «Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria», i termini «Consiglio, che delibera secondo la procedura di cui all'articolo 251» sono sostituiti da «Parlamento europeo e dal Consiglio, che deliberano secondo la procedura legislativa ordinaria» e i termini «procedura di cui all'articolo 251» sono sostituiti da «procedura legislativa ordinaria» e, se del caso, il verbo che segue è messo al plurale;d) i termini «deliberando a maggioranza qualificata», «che delibera a maggioranza qualificata», «con deliberazione a maggioranza qualificata» e «a maggioranza qualificata» sono soppressi;e) i termini «Consiglio riunito nella composizione dei capi di Stato o di governo» sono sostituiti da «Consiglio europeo»;f) i termini «le istituzioni o gli organi» e «le istituzioni e gli organi» sono sostituiti da «le istituzioni, gli organi o gli organismi»; i termini «(d)alle istituzioni o (d)agli organi» sono sostituiti da «(d)alle istituzioni, (d)agli organi o (d)agli organismi» e i termini «delle istituzioni o degli organi» sono sostituiti da «delle istituzioni, degli organi o degli organismi» fatta eccezione per l'articolo 193, primo comma;g) i termini «mercato comune» sono sostituiti da «mercato interno»;h) il termine «ecu» è sostituito da «euro»;i) i termini «Stati membri senza deroga» sono sostituiti da «Stati membri la cui moneta è l'euro»;j) la sigla «BCE» è sostituita dai termini «Banca centrale europea»;k) i termini «statuto del SEBC» sono sostituiti da «statuto del SEBC e della BCE»;l) i termini «comitato previsto dall'articolo 114», «comitato monetario di cui all'articolo 114» e «comitato di cui all'articolo 114» sono sostituiti da «comitato economico e finanziario»;m) i termini «statuto della Corte di giustizia» o «statuto della Corte» sono sostituiti da «statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea»;n) i termini «Tribunale di primo grado» sono sostituiti da «Tribunale»;o) i termini «camera giurisdizionale» e «camere giurisdizionali» sono sostituiti, rispettivamente, da «tribunale specializzato» e «tribunali specializzati», con le opportune modifiche grammaticali del testo.
3) I termini «secondo una procedura legislativa speciale» sono inseriti dopo «all'unanimità» e i termini «su proposta della Commissione» sono soppressi ai seguenti articoli:— articolo 13, che diventa 16 E, paragrafo 1— articolo 19, paragrafo 1— articolo 19, paragrafo 2— articolo 22, secondo comma— articolo 93— articolo 94, diventato articolo 95.— articolo 104, paragrafo 14, secondo comma— articolo 175, paragrafo 2, primo comma.
4) Dopo «Consiglio» sono inseriti i termini «, deliberando a maggioranza semplice,» agli articoli che figurano nella colonna di sinistra e i termini «, che delibera a maggioranza semplice,» agli articoli che figurano nella colonna di destra:— articolo 130, primo comma— articolo 144, primo comma— articolo 208— articolo 209— articolo 213, ultimo comma, terza frase— articolo 216— articolo 284.
5) Agli articoli seguenti, i termini «consultazione del Parlamento europeo» sono sostituiti da «approvazione del Parlamento europeo»:— articolo 13, che diventa 16 E, paragrafo 1— articolo 22, secondo comma.
6) Agli articoli seguenti, il termine «istituzione» o «l'istituzione» è sostituito da «istituzione, organo o organismo» o «l'istituzione, l'organo o l'organismo» e, se del caso, il testo è opportunamente modificato dal punto di vista grammaticale:— articolo 195, paragrafo 1, secondo comma— articolo 232, secondo comma— articolo 233, primo comma— articolo 234, lettera b)— articolo 255, paragrafo 3, che diventa 16 A, paragrafo 3, terzo comma.
7) Agli articoli seguenti, i termini «Corte di giustizia» o «Corte» sono sostituiti da «Corte di giustizia dell'Unione europea»:— articolo 83, paragrafo 2, lettera d)— articolo 88, paragrafo 2, secondo comma— articolo 95, che diventa l'articolo 94, paragrafo 9— articolo 195, paragrafo 1— articolo 225 A, sesto comma— articolo 226, secondo comma— articolo 227, primo comma— articolo 228, paragrafo 1, prima menzione— articolo 229— articolo 229 A— articolo 230, primo comma— articolo 231, primo comma— articolo 232, primo comma— articolo 233, primo comma— articolo 234, primo comma— articolo 235— articolo 236— articolo 237, frase introduttiva— articolo 238— articolo 240— articolo 242, prima frase— articolo 243— articolo 244— articolo 247, paragrafo 9, che diventa 8— articolo 256, secondo comma.
Ai seguenti articoli i termini «di giustizia» sono soppressi dopo «Corte»:— articolo 227, quarto comma— articolo 228, paragrafo 1, seconda menzione— articolo 230, terzo comma— articolo 231, secondo comma— articolo 232, terzo comma— articolo 234, secondo e terzo comma— articolo 237, lettera d), terza frase— articolo 256, quarto comma
8) Agli articoli seguenti, il rinvio a un altro articolo del trattato è sostituito dal rinvio seguente aun articolo del trattato sull'Unione europea:— articolo 21, terzo comma, che diventa quarto comma: rinvio all'articolo 9 (primo rinvio) e all'articolo 53, paragrafo 1 (secondo rinvio)— articolo 97 ter: rinvio all'articolo 2— articolo 98: rinvio all'articolo 2 (primo rinvio)— articolo 105, paragrafo 1, seconda frase: rinvio all'articolo 2— articolo 215, terzo comma, diventato quarto comma: rinvio all'articolo 9 D, paragrafo 7, primo comma.
9) (non riguarda la versione italiana)
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