CULTURA
126) L'articolo 151, paragrafo 5, è così modificato:a) nella frase introduttiva, i termini «, il Consiglio adotta» sono soppressi;b) al primo trattino la prima frase inizia con i termini «il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la...», il termine «adottano» è inserito prima di «azioni di incentivazione» e la seconda frase del primo trattino è soppressa;c) al secondo trattino, i termini «deliberando all'unanimità su proposta della Commissione,» sono soppressi e il trattino inizia con i termini «il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta...».
127) L'articolo 152 è così modificato:a) al paragrafo 1, secondo comma, il termine «umana» è sostituito da «fisica e mentale» e alla fine di tale comma è aggiunta la parte di frase seguente: «, nonché la sorveglianza, l'allarme e la lotta contro gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero.»;b) al paragrafo 2, alla fine del primo comma, è aggiunta la frase seguente: «In particolare incoraggia la cooperazione tra gli Stati membri per migliorare la complementarietà dei loro servizi sanitari nelle regioni di frontiera.»;c) al paragrafo 2, alla fine del secondo comma, è aggiunto il testo seguente: «..., in particolare iniziative finalizzate alla definizione di orientamenti e indicatori, all'organizzazione di scambi delle migliori pratiche e alla preparazione di elementi necessari per il controllo e la valutazione periodici. Il Parlamento europeo è pienamente informato.»;d) il paragrafo 4 è così modificato:i) al primo comma, nella frase introduttiva, la parte di frase seguente è inserita all'inizio: «In deroga all'articolo 2 A, paragrafo 5, e all'articolo 2 E, lettera a), e in conformità dell'articolo 2 C, paragrafo 2, lettera k), ...» e i termini seguenti sono aggiunti alla fine: «..., per affrontare i problemi comuni di sicurezza:»;ii) alla lettera b), i termini «in deroga all'articolo 37, ...» sono soppressi;iii) è inserita la nuova lettera c) seguente:«c) misure che fissino parametri elevati di qualità e sicurezza dei medicinali e dei dispositivi di impiego medico;»;iv) l'attuale lettera c) diventa paragrafo 5 ed è sostituita dal testo seguente:«5. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la proceduralegislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, possono anche adottare misure di incentivazione per proteggere e migliorare la salute umana, in particolare per lottare contro i grandi flagelli che si propagano oltre frontiera, misure concernenti la sorveglianza, l'allarme e la lotta contro gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero, e misure il cui obiettivo diretto sia la protezione della sanità pubblica in relazione al tabacco e all'abuso di alcol, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.»;e) il secondo comma dell'attuale paragrafo 4 diventa il paragrafo 6 e il paragrafo 5, che diventa paragrafo 7, è sostituito dal testo seguente:«7. L'azione dell'Unione rispetta le responsabilità degli Stati membri per la definizione della loro politica sanitaria e per l'organizzazione e la fornitura di servizi sanitari e di assistenza medica. Le responsabilità degli Stati membri includono la gestione dei servizi sanitari e dell'assistenza medica e l'assegnazione delle risorse loro destinate. Le misure di cui al paragrafo 4, lettera a) non pregiudicano le disposizioni nazionali sulla donazione e l'impiego medico di organi e sangue.».
PROTEZIONE DEI CONSUMATORI
128) All'articolo 153, il paragrafo 2 diventa l'articolo 6bis e i paragrafi 3, 4 e 5 diventano, rispettivamente, i paragrafi 2, 3 e 4.
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