Trattato di Lisbona (17 dicembre 2007) – Articolo 2: modifiche specifiche [22]

Da Tnepd
COMMISSIONE
196) L'articolo 211 è abrogato. È inserito l'articolo 211bis: «Articolo 211bis A norma dell'articolo 9 D, paragrafo 5 del trattato sull'Unione europea i membri della Commissione sono scelti in base ad un sistema di rotazione stabilito all'unanimità dal Consiglio europeo secondo i principi seguenti: a) gli Stati membri sono trattati su un piano di assoluta parità per quanto concerne la determinazione dell'avvicendamento e del periodo di permanenza dei loro cittadini in seno alla Commissione; pertanto lo scarto tra il numero totale dei mandati detenuti da cittadini di due Stati membri non può mai essere superiore a uno; b) fatta salva la lettera a), ciascuna delle Commissioni successive è costituita in modo da riflettere in maniera soddisfacente la molteplicità demografica e geografica degli Stati membri.». 197) L'articolo 212 diventa il nuovo paragrafo 2 dell'articolo 218. 198) All'articolo 213, il paragrafo 1 è soppresso, il paragrafo 2 non è più numerato e i suoi primi due commi sono fusi e redatti come segue: «I membri della Commissione si astengono da ogni atto incompatibile con il carattere delle loro funzioni. Gli Stati membri rispettano la loro indipendenza e non cercano di influenzarli nell'adempimento dei loro compiti.». 199) L'articolo 214 è abrogato. 200) L'articolo 215 è così modificato: a) il secondo comma è sostituito dai due commi seguenti: «Un posto divenuto vacante a seguito di dimissioni volontarie o d'ufficio o di decesso è coperto, per la restante durata del mandato del membro, da un nuovo membro della stessa nazionalità, nominato dal Consiglio di comune accordo col presidente della Commissione, previa consultazione del Parlamento europeo e in conformità dei criteri di cui all'articolo 9 D, paragrafo 3, secondo comma del trattato sull'Unione europea. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta del presidente della Commissione, può decidere che tale posto divenuto vacante non deve essere coperto, in particolare se la restante durata del mandato è breve.»; b) è inserito il nuovo quinto comma seguente: «In caso di dimissioni volontarie o d'ufficio o di decesso, l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza è sostituito per la restante durata del suo mandato, in conformità dell'articolo 9 E, paragrafo 1 del trattato sull'Unione europea.»; c) l'ultimo comma è sostituito dal testo seguente: «In caso di dimissioni volontarie di tutti i membri della Commissione, questi rimangono in carica e continuano a curare gli affari di ordinaria amministrazione fino alla loro sostituzione per la restante durata del mandato, in conformità dell'articolo 9 D del trattato sull'Unione europea». 201) All'articolo 217, i paragrafi 1, 3 e 4 sono soppressi e il paragrafo 2 non è più numerato. La prima frase di detto paragrafo è sostituita dalla seguente: «Fatto salvo l'articolo 9 E, paragrafo 4 del trattato sull'Unione europea, le competenze che spettano alla Commissione sono strutturate e ripartite fra i membri dal presidente, in conformità dell'articolo 9 D, paragrafo 6 di detto trattato.». 202) All'articolo 218, il paragrafo 1 è soppresso, il paragrafo 2 diventa paragrafo 1 e i termini «alle condizioni previste dai trattati» sono soppressi. È inserito il paragrafo 2, che riprende il testo dell'articolo 212. 203) All'articolo 219, primo comma, i termini «del numero dei suoi membri previsto dall'articolo 213» sono sostituiti da «dei suoi membri» e il secondo comma è sostituito da «Il regolamento interno fissa il numero legale.».
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