Secondo il nostro codice civile, un individuo acquisisce la capacità di stipulare un contratto (e quindi di acquistare dei beni) al compimento dei 18 anni. Ciò in quanto si ritiene che, a partire da tale età, la persona abbia la consapevolezza e la capacità di comprendere la portata degli impegni che vorrà assumere. È questo ciò che la legge chiama “capacità d’agire” e che si acquista dopo aver compiuto 18 anni.
Attenzione però. Il contratto stipulato direttamente da un minore non è nullo, ma semplicemente annullabile. La differenza è importantissima. Nel caso in cui il contratto sia semplicemente “annullabile”, esso è valido e produce gli effetti salvo che qualcuno – in questo caso, verosimilmente il genitore – lo impugni davanti al giudice e lo faccia annullare (l’azione può essere esercitata entro massimo cinque anni).
Detto in parole ancora più semplici: se nessuno contesta l’acquisto del minore, esso rimane valido; diversamente se qualcuno abbia a reclamare qualcosa, l’acquisto perde ogni effetto.
Alcuni genitori statunitensi, nel 2011, avevano avviato delle azioni legali contro la “Apple” per porre rimedio agli acquisti compiuti dai figli minorenni. I bambini avevano comprato alcune applicazioni “freemium”, quelle cioè che non si pagano al momento di scaricarle e installarle sul proprio dispositivo (free), ma che poi offrono, a pagamento, aggiornamenti e upgrade (premium).
Ebbene, la Apple, per venire incontro ai propri utenti, ha di recente dato il via ai rimborsi, chiudendo anzitempo la vertenza.
La questione potrebbe porsi, dunque, anche in Italia, atteso che la nostra legge non consentirebbe ai minorenni di acquistare nulla (sempre nei limiti appena spiegati). Nemmeno un “app” dal cellulare!
Foggia, 17 gennaio 2014 avv. Eugenio Gargiulo