In tema di usucapione, il rinvio dell’art. 1165 c.c. alle norme sulla prescrizione in generale e, in particolare, a quelle relative alle cause di sospensione ed interruzione, incontra il limite della compatibilità di queste con la natura stessa dell’usucapione, con la conseguenza che non è consentito attribuire efficacia interruttiva del possesso se non ad atti che comportino, per il possessore, la perdita materiale del potere di fatto sulla cosa oppure ad atti giudiziali diretti ad ottenere, “ope iudicis”, la privazione del possesso nei confronti del possessore usucapente. Ne consegue che non può riconoscersi l’anzidetta efficacia interruttiva alla domanda di rendiconto, il cui eventuale accoglimento è compatibile con il protrarsi del possesso dei beni oggetto della domanda di usucapione da parte del possessore stesso.
Cassazione Civile, Sez. II, 23.12.2010, n. 26018
Teramo, 18 Marzo 2011 Avv. Annamaria Tanzi
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