Utilizzo delle intercettazioni nel processo sportivo. Il parere di Federsupporter

Creato il 12 settembre 2012 da Tifoso Bilanciato @TifBilanciato

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Calcioscommesse: diversità ed autonomia del procedimento sportivo rispetto a quello penale. Diversità di utilizzazione e di valutazione degli elementi probatori, in particolare di intercettazioni telefoniche e/o ambientali.

(Avv. Massimo Rossetti, Responsabile dell’Area Giuridico-Legale).

Si apprende da vari organi di informazione che il PM presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Genova ha chiesto l’archiviazione dell’indagine per il reato di frode sportiva avviata nei confronti di alcuni giocatori del Genoa in merito al derby Genoa-Sampdoria dell’8 maggio 2011.

Uno dei motivi principali, a quanto, allo stato, è dato conoscere, di tale richiesta consisterebbe nella impossibilità di utilizzare, quale elemento probatorio, una intercettazione telefonica intervenuta tra due tifosi genoani da cui si sarebbe potuto evincere l’esistenza di una combine concernente la suddetta gara.

Il reato di frode sportiva, per cui si procedeva, non consente, infatti, il ricorso ad intercettazioni telefoniche e l’utilizzo delle stesse, né queste avrebbero potuto essere utilizzate, ancorchè attinte in altro procedimento che le consentiva, in quanto, al momento in cui tali intercettazioni erano state disposte, esse avrebbero dovuto essere consentite sia per il tipo di reato (i) relativamente al procedimento di origine sia per il tipo di reato (i) relativamente al procedimento in cui le stesse erano state acquisite.

Non possono, quindi, secondo il PM di Genova, essere utilizzate nel procedimento per frode sportiva, reato che, come detto, non consente il ricorso ad intercettazioni telefoniche ed il loro utilizzo, intercettazioni provenienti da altro procedimento per reati che, invece, dette intercettazioni permettevano.

Ciò non comporta, però, che, ove la giustizia sportiva, per i medesimi fatti oggetto della richiesta di archiviazione dell’indagine da parte del PM di Genova, procedesse per illecito sportivo, quelle intercettazioni non sarebbero utilizzabili nel relativo procedimento disciplinare.

Quest’ultimo e il procedimento penale sono, infatti, tra di loro, separati, distinti ed autonomi.

Tanto è vero che l’esclusione del reato di frode sportiva non comporta, relativamente agli stessi fatti, l’automatica esclusione dell’illecito sportivo.

Il procedimento penale non riveste alcun carattere di pregiudizialità rispetto a quello disciplinare sportivo ( art.2 “ Non influenza del procedimento penale”  Legge n.401/1989 ) ed è espressamente prevista la possibilità per il secondo di attingere dal primo atti ritenuti rilevanti ai fini del processo sportivo ( art. 2, comma 3, Legge n.401/1989).

Pertanto, stanti la diversità, distinzione ed autonomia del procedimento sportivo rispetto a quello penale, nel primo non si pone alcun problema che, viceversa, si pone nel secondo, di preventiva valutazione della legittimità di acquisizione di intercettazioni telefoniche e/o ambientali.

Ne consegue che esula dai poteri della giustizia sportiva ogni valutazione della suddetta legittimità, rilevando unicamente “ la provenienza istituzionale, da cui discende la presunzione di legittimità, autenticità e genuinità degli atti stessi “ ( cfr. Com. Uff. n. 30 del 25 agosto 2004 CD c/oLega Professionisti e Com Uff n. 17/ C del 6 settembre 2004 CD c/o Lega Serie C ).

Perciò, intercettazioni non legittimamente utilizzabili in un procedimento penale ben possono, invece, essere legittimamente utilizzate in un procedimento disciplinare sportivo, in cui dette intercettazioni siano confluite o vengano fatte confluire.

Circa, poi, la valutazione di intercettazioni a fini probatori, ribadisco, come già fatto in miei precedenti scritti, che, mentre nel processo penale per dichiarare la colpevolezza è necessario che sia superata la soglia di “ ogni ragionevole dubbio” , viceversa, nel processo sportivo è sufficiente che, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, venga superata la soglia della mera probabilità dell’illecito, potendo, quindi, anche residuare qualche ragionevole dubbio in ordine all’effettiva sussistenza dell’illecito stesso.

Infine, sulla valutazione, ai fini probatori, delle intercettazioni telefoniche nel processo sportivo, valga quanto stabilito il 19 agosto 2011 ( cfr. Com.Uff. n. 48 /CGS del 27 settembre 2011) dalla Corte di Giustizia Federale e, cioè, che tali intercettazioni, pienamente utilizzabili nei procedimenti disciplinari sportivi indipendentemente dalla loro legittimità dal punto di vista processuale penale, richiedono, però, una attenta lettura delle conversazioni intercettate ed una loro meditata valutazione nell’ambito del contesto logico-temporale in cui si inseriscono, al fine di conseguire una organica rappresentazione dei fatti oggetto del procedimento.

    Avv. Massimo Rossetti


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