“Valore cultura” alla voce articolo 12: il testo integrale

Creato il 07 agosto 2013 da Nonzittitelarte

In attesa della sua approvazione definitiva ecco
l’estratto del Decreto Legge varato dal Governo per la tutela, la
valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali riguardante le
Fondazioni Lirico-Sinfoniche indebitate: 75 milioni messi a disposizione. Le
Fondazioni dovranno presentare un piano di risanamento economico e se non
raggiungeranno il pareggio entro il 2016 saranno sottoposte a liquidazione
coatta amministrativa


Disposizioni urgenti per il risanamento delle
fondazioni lirico-sinfoniche e il rilancio del sistema nazionale musicale di
eccellenza

1. Al fine di fare fronte allo stato di grave crisi del settore e di
pervenire al risanamento delle gestioni e al rilancio delle attività delle
fondazioni lirico-sinfoniche, gli enti di cui al decreto legislativo 29 giugno
1996, n. 367, e successive modificazioni, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310 e successive
modificazioni, di seguito denominati “fondazioni”, che versino nelle condizioni
di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, ovvero
non possano far fronte ai debiti certi ed esigibili da parte dei terzi, ovvero
che siano stati in regime di amministrazione straordinaria nel corso
degli ultimi due esercizi, ma non abbiano ancora terminato la
ricapitalizzazione, presentano, entro novanta giorni dall’entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, al commissario straordinario
di cui al comma 3, un piano di risanamento idoneo ad assicurare gli equilibri
strutturali del bilancio, sia sotto il profilo patrimoniale che
economico-finanziario, entro i tre successivi esercizi finanziari. I contenuti
inderogabili del piano sono:

a) la rinegoziazione e ristrutturazione del debito
della fondazione che preveda uno stralcio del valore nominale complessivo del
debito esistente al 31 dicembre 2012, comprensivo degli interessi maturati e
degli eventuali interessi di mora, nella misura sufficiente ad assicurare,
unitamente alle altre misure di cui al presente comma, la sostenibilità del
piano di risanamento, nonché gli equilibri strutturali del bilancio, sia sotto
il profilo patrimoniale che economico-finanziario della fondazione;

b) l’indicazione della contribuzione a carico degli
enti diversi dallo Stato partecipanti alla fondazione;

c) la riduzione della dotazione organica del personale
tecnico e amministrativo fino al cinquanta per cento di quella in essere al 31
dicembre 2012;

d) il divieto di ricorrere a nuovo indebitamento, per
il periodo 2014-2016, salvo il disposto del ricorso ai finanziamenti di cui al
comma 6; nel caso del ricorso a tali finanziamenti nel piano devono essere
indicate misure di copertura adeguate ad assicurare il rimborso del
finanziamento;

e) l’entità del finanziamento dello Stato, a valere
sul fondo di cui al comma 6, per contribuire all’ammortamento del debito, a
seguito della definizione degli atti di rinegoziazione e ristrutturazione di
cui alla precedente lettera a), e nella misura strettamente necessaria a
rendere sostenibile il piano di risanamento;

f) l’individuazione di soluzioni idonee a riportare la
fondazione, entro i tre esercizi finanziari successivi, nelle condizioni di
attivo patrimoniale e almeno di equilibrio del conto economico;

g) la cessazione dell’efficacia dei contratti
integrativi aziendali in vigore, l’applicazione esclusiva degli istituti
giuridici e dei livelli minimi delle voci del trattamento economico
fondamentale e accessorio previsti dal vigente contratto collettivo nazionale
di lavoro e la previsione che i contratti collettivi dovranno in ogni caso
risultare compatibili con i vincoli finanziari stabiliti dal piano.

2. I piani di risanamento, corredati di tutti gli atti necessari a dare
dimostrazione della loro attendibilità, della fattibilità e appropriatezza
delle scelte effettuate, nonché dell’accordo raggiunto con le associazioni
sindacali maggiormente rappresentative in ordine alle previsioni di cui al
comma 1, lettere c) e g), sono approvati, su proposta motivata del
commissario straordinario di cui al comma 3, sentito il collegio dei revisori
dei conti, entro trenta giorni dalla loro presentazione, con decreto del
Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze. Con il medesimo decreto è definito il
finanziamento erogabile ai sensi del comma 6. Le eventuali integrazioni
e modificazioni dei piani conseguenti all’applicazione del comma 3, lettera c),
sono approvate, su proposta motivata del commissario straordinario di cui al
comma 3, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del
turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

3. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del
turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare
entro dieci giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, è nominato un commissario straordinario del Governo che
svolge, con i poteri previsti dal presente articolo, le seguenti funzioni:

a) riceve i piani di risanamento presentati dalle
fondazioni ai sensi del comma 1, ne valuta, d’intesa con le fondazioni, le
eventuali modifiche e integrazioni, anche definendo criteri e modalità per la
rinegoziazione e la ristrutturazione del debito di cui al comma 1, lettera a) e
li propone, previa verifica della loro adeguatezza e sostenibilità, all’approvazione
del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e del Ministro
dell’economia e delle finanze;

b) sovrintende all’attuazione dei piani di risanamento
ed effettua un monitoraggio semestrale dello stato di attuazione degli stessi,
redigendo apposita relazione da trasmettere al Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo, al Ministero dell’economia e delle finanze e
alla competente sezione della Corte dei conti;

c) può richiedere le integrazioni e le modifiche
necessarie al fine del conseguimento degli obiettivi di cui al presente
articolo, tenuto conto, ai fini dell’aggiornamento dei piani di risanamento,
dello stato di avanzamento degli stessi;

d) assicura il rispetto del cronoprogramma delle
azioni di risanamento previsto dai piani approvati;

e) può adottare, sentiti i Ministeri interessati, atti
e provvedimenti anche in via sostitutiva per assicurare la coerenza delle
azioni di risanamento con i piani approvati, previa diffida a provvedere entro
un termine non superiore a quindici giorni.

4. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del
turismo assicura, senza nuovi o maggiori oneri a carico della  finanza
pubblica, le risorse umane e strumentali necessarie per lo svolgimento dei
compiti del commissario straordinario.

5. Con il decreto di cui al comma 3 è stabilito il compenso per il
commissario straordinario, nel limite massimo di cui all’articolo 15, comma 3,
del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, a valere sulle risorse di bilancio delle
fondazioni ammesse alla procedura di cui al comma 1, nonché la durata
dell’incarico.

6. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze un fondo di rotazione con dotazione pari a 75 milioni di euro per
l’anno 2014 per la concessione a favore delle fondazioni di cui al comma 1 di
finanziamenti di durata fino a un massimo di trenta anni.

7. Al fine dell’erogazione delle risorse di cui al comma 6, il
commissario straordinario predispone un contratto tipo, approvato dal
Ministero dell’economia e delle finanze, nel quale sono, tra l’altro, indicati
il tasso di interesse sui finanziamenti, le misure di copertura annuale
del rimborso del finanziamento, le modalità di erogazione e di restituzione
delle predette somme, prevedendo, altresì, qualora l’ente non adempia nei
termini ivi stabiliti al versamento delle rate di ammortamento dovute, sia le
modalità di recupero delle medesime somme, sia l’applicazione di interessi
moratori. L’erogazione delle somme è subordinata alla sottoscrizione, da parte
di ciascuna delle fondazioni di cui al comma 1, di contratti conformi al
contratto tipo.

8. Agli oneri derivanti dall’istituzione del fondo di cui
al comma 6, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione
di spesa di cui all’articolo 1, comma 10, del decreto legge 8 aprile 2013, n.
35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, a valere
sulla dotazione per l’anno 2014 della “Sezione per assicurare la liquidità per
pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali”.

9. Nelle more del perfezionamento del piano di risanamento, per l’anno 2013
una quota fino a 25 milioni di euro può essere anticipata dal Ministero dei
beni e delle attività culturali e del turismo su indicazione del Commissario
straordinario, a valere sulle disponibilità giacenti, alla data di entrata in
vigore della presente legge, sulle contabilità speciali aperte ai sensi
dell’articolo 3, comma 8, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive
modificazioni, per la gestione dei fondi assegnati in applicazione dei piani di
spesa approvati ai sensi dell’articolo 7 del decreto legge 20 maggio 1993, n.
149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237,
intestate ai capi degli Istituti del Ministero dei beni e delle attività
culturali e del turismo,  nonché a valere sulle somme giacenti presso i
conti di tesoreria unica degli Istituti dotati di autonomia speciale di cui
all’articolo 15, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, e successive modificazioni, a favore
delle fondazioni di cui al comma 1 che versano in una situazione di carenza di
liquidità tale da pregiudicare la gestione anche ordinaria della fondazione,
alle seguenti condizioni:

a) che la fondazione interessata, entro 30
giorni dalla nomina del Commissario straordinario, comunichi al Ministero dei
beni e delle attività culturali e del turismo e al Ministero dell’economia e
delle finanze l’avvio della negoziazione per la ristrutturazione del debito
della fondazione che prevede uno stralcio del valore nominale complessivo del
debito stesso, comprensivo degli interessi maturati e degli eventuali interessi
di mora, esistente al 31 dicembre 2012, nella misura sufficiente ad assicurare,
unitamente alle altre misure di cui al comma 1, la sostenibilità finanziaria
del piano di risanamento, gli equilibri strutturali del bilancio della fondazione,
sia sotto il profilo patrimoniale che economico-finanziario, nonché l’avvio
delle procedure per la riduzione della dotazione organica del personale tecnico
e amministrativo nei termini di cui al comma 1, lettera c);

b) la conclusione dell’accordo di ristrutturazione di
cui alla lettera a), da inserire nel piano di risanamento di cui al comma 1,
entro il termine previsto da tale comma per la presentazione del piano.

10. Il mancato verificarsi delle condizioni
previste dal comma 9, lettere a) e b), determina l’effetto di cui al comma 14.
Le anticipazioni finanziarie concesse ai sensi del comma 9 sono rimborsate
secondo quanto previsto dai commi 6 e 7.

11. Al fine di sostenere gli enti che operano nel settore
dei beni e delle attività culturali, a valere sulle giacenze di cui al comma 9
sono versati all’entrata del bilancio dello Stato ulteriori importi pari a 3,5
milioni di euro per gli anni 2013 e 2014, per la successiva riassegnazione ai
pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo.

12. Resta fermo l’obbligo di completamento dei versamenti
di cui all’articolo 4, comma 85, della legge 12 novembre 2011, n. 183, secondo
una modulazione temporale pari a 2 milioni di euro per l’anno 2013 e a 8,6
milioni di euro annui per il periodo 2014-2018.

13. Per il personale risultante in eccedenza all’esito
della rideterminazione delle dotazioni organiche di cui al comma 1, le
fondazioni di cui al medesimo comma, fermo restando per la durata del
soprannumero il divieto di assunzioni di personale, applicano l’articolo 72,
comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. In caso di ulteriori eccedenze,
con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con
il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il
Ministro dell’economia e delle finanze, previa informativa alle organizzazioni
sindacali, sono disposti, previa cessazione del rapporto di lavoro con la
fondazione di appartenenza, apposita procedura selettiva di idoneità e il
successivo trasferimento del personale amministrativo e tecnico dipendente a
tempo indeterminato alla data di entrata in vigore del presente decreto nella
società Ales S.p.A., nell’ambito delle vacanze di organico e nei limiti delle
facoltà assunzionali di tale società.

14. Le fondazioni di cui al comma 1, per le quali non sia
stato presentato o non sia approvato un piano di risanamento entro il termine
di cui ai commi 1 e 2, ovvero che non raggiungano entro l’esercizio 2016
condizioni di equilibrio strutturale del bilancio, sia sotto il profilo
patrimoniale che economico-finanziario, del conto economico sono poste in
liquidazione coatta amministrativa.

15. Al fine di assicurare il rilancio del sistema
nazionale musicale di eccellenza, le fondazioni adeguano i propri statuti,
entro il 31 dicembre 2013, alle seguenti disposizioni:

  1. previsione
    di una struttura organizzativa articolata nei seguenti organi, della
    durata di cinque anni, il cui compenso è stabilito in conformità ai
    criteri stabiliti con decreto del MIBAC di concerto con il MEF:

1) il presidente, nella persona del sindaco del comune
nel quale ha sede la fondazione, ovvero da lui nominata, con funzioni di
rappresentanza giuridica dell’ente;

2) il consiglio di indirizzo, composto dal presidente
e dai membri designati da ciascuno dei fondatori pubblici e dai soci privati
che versino almeno il cinque per cento del contributo erogato dallo Stato;

3) il sovrintendente, quale unico organo di gestione,
nominato dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo su
proposta del consiglio di indirizzo; il sovrintendente può essere coadiuvato da
un direttore artistico e da un direttore amministrativo;

4) l’organo monocratico di monitoraggio degli atti
adottati dall’organo di gestione, rinnovabile per non più di due mandati,
nominato con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del
turismo, con il compito di verificare la sostenibilità economico-finanziaria e
la corrispondenza con le indicazioni formulate dall’organo di indirizzo degli
atti adottati dall’organo di gestione, inviando almeno ogni due mesi una
relazione al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
sull’attività di validazione svolta, secondo un prospetto che sarà definito con
decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo nominato
dal MIBAC, di concerto con il MEF;

5) l’organo collegiale di revisione dei conti,
composto da tre membri, rinnovabili per non più di due mandati, di cui uno, con
funzioni di presidente, in rappresentanza del Ministero dell’economia e delle
finanze, uno in rappresentanza del Ministero dei beni e delle attività
culturali e del turismo, nonché un magistrato della Corte dei conti designato
dal Presidente della Corte dei conti;

  1. previsione
    della partecipazione dei soci privati in proporzione agli apporti
    finanziari alla gestione o al patrimonio della fondazione, che devono
    essere non inferiori al tre per cento;
  2. previsione
    che il patrimonio sia articolato in un fondo di dotazione, indisponibile e
    vincolato al perseguimento delle finalità statutarie, e in un fondo di
    gestione, destinato alle spese correnti di gestione dell’ente.

La disposizione di cui alla lettera a) del presente
comma non si applica alla Fondazione dell’Accademia nazionale di Santa Cecilia,
che è presieduta dal presidente dell’Accademia stessa, il quale svolge anche
funzioni di sovrintendente.

16. Le nuove disposizioni statutarie si applicano con
decorrenza 1° gennaio 2015. Il mancato adeguamento dello statuto nei termini di
cui al comma 15 determina l’applicazione dell’articolo 21 del decreto
legislativo n. 367 del 1996.

17. L’organo di indirizzo esercita le proprie funzioni
con l’obbligo di assicurare il pareggio del bilancio. La violazione
dell’obbligo comporta l’applicazione dell’articolo 21 del decreto legislativo
29 giugno 1996, n. 367, e la responsabilità personale ai sensi dell’articolo 1
della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni. La fondazione è
soggetta al rispetto della disciplina in tema di appalti di lavori, servizi e
forniture prevista dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni. Le spese per eventuali rappresentazioni lirico-sinfoniche
eseguite all’estero sono da imputare in bilancio con copertura finanziaria
specificamente deliberata.

18. Anche agli effetti di quanto previsto dal presente
articolo in materia di ripartizione del contributo, gli organi di gestione
delle fondazioni lirico-sinfoniche coordinano i programmi e la realizzazione
delle attività, sia all’interno della gestione dell’ente sia rispetto alle
altre fondazioni lirico-sinfoniche, assicurando il conseguimento di economie di
scala nella gestione delle risorse di settore e una maggiore offerta di
spettacoli, e possono a tal fine essere riuniti in conferenza, presieduta dal
direttore generale competente, che la convoca, anche per gruppi individuati per
zone geografiche o specifici progetti comuni. La conferenza deve garantire la
maggiore diffusione in ogni ambito territoriale degli spettacoli, nonché la
maggiore offerta al pubblico giovanile, l’innovazione, la promozione di settore
con ogni idoneo mezzo di comunicazione, il contenimento e la riduzione del
costo dei fattori produttivi, anche mediante lo scambio di spettacoli o la
realizzazione di coproduzioni, di singoli corpi artistici e di materiale
scenico, e la promozione dell’acquisto o la condivisione di beni e servizi
comuni al settore, anche con riferimento alla nuova produzione musicale.

19. Il contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato presso le fondazioni lirico-sinfoniche è instaurato
esclusivamente a mezzo di apposite procedure selettive pubbliche. Per la
certificazione, le conseguenti verifiche e le relative riduzioni del
trattamento economico delle assenze per malattia o per infortunio non sul
lavoro, si applicano le disposizioni vigenti per il pubblico impiego. Il
contratto aziendale di lavoro si conforma alle prescrizioni del contratto
nazionale di lavoro ed è sottoscritto da ciascuna fondazione con le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative mediante sottoscrizione
di un’ipotesi di accordo da inviare alla Corte dei conti in cui viene
chiaramente rappresentata la quantificazione dei costi contrattuali. La Corte
dei conti certifica l’attendibilità dei costi quantificati e la loro
compatibilità con gli strumenti di programmazione e bilancio, deliberando entro
trenta giorni dalla ricezione, decorsi i quali la certificazione si intende
effettuata positivamente. L’esito della certificazione è comunicato alla
fondazione, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e al
Ministero dell’economia e delle finanze. Se la certificazione è positiva, la
fondazione è autorizzata a sottoscrivere definitivamente l’accordo. In caso di
certificazione non positiva della Corte dei conti, le parti contraenti non possono
procedere alla sottoscrizione definitiva dell’ipotesi di accordo e la
fondazione riapre le trattative per la sottoscrizione di una nuova ipotesi di
accordo, comunque sottoposta alla procedura di certificazione prevista dal
presente comma. Le fondazioni, con apposita delibera dell’organo di indirizzo,
procedono a rideterminare l’organico necessario all’attività effettivamente
realizzata, previa verifica dell’organo di controllo. La delibera deve
garantire l’equilibrio economico-finanziario e la copertura degli oneri della
dotazione organica con risorse aventi carattere di certezza e stabilità.
L’articolo 3, comma 6, primo periodo, del decreto legge 30 aprile 2010, n. 64,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, si
interpreta nel senso che alle fondazioni, fin dalla loro trasformazione in
soggetti di diritto privato, non si applicano le disposizioni di legge che
prevedono la stabilizzazione del rapporto di lavoro come conseguenza della
violazione delle norme in materia di stipulazione di contratti di lavoro
subordinato a termine, di proroga o di rinnovo dei medesimi contratti.

20. La quota del fondo unico per lo spettacolo destinata
alle fondazioni lirico-sinfoniche, come annualmente determinata, sentita la
Consulta per lo spettacolo, con decreto del Ministro dei beni e delle attività
culturali e del turismo, è attribuita a ciascuna fondazione con decreto del
direttore generale competente, sentita la competente commissione consultiva,
sulla base dei seguenti criteri:

a) il 50 per cento della quota di cui al periodo
precedente è ripartita in considerazione dei costi di produzione derivanti dai
programmi di attività realizzati da ciascuna fondazione nell’anno precedente
quello cui si riferisce la ripartizione, sulla base di indicatori di
rilevazione della produzione;

b) il 25 per cento della quota di cui al primo periodo
è ripartita in considerazione del miglioramento dei risultati della gestione
attraverso la capacità di reperire risorse;

c) il 25 per cento della quota di cui al primo periodo
è ripartita in considerazione della qualità artistica dei programmi.

21. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività
culturali e del turismo, sentita la competente commissione consultiva, sono
predeterminati gli indicatori di rilevazione della produzione, i parametri per
la rilevazione del miglioramento dei risultati della gestione, i parametri per
la rilevazione della qualità artistica dei programmi, il procedimento di
erogazione ai fini della attribuzione del contributo di cui al comma 20.

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