Si palesano alcune modifiche di rilievo alla disciplina della VIA, la valutazione di impatto ambientale, il procedimento idoneo ad esaminare gli effetti che possono essere cagionati all’ecosistema a causa della realizzazione di un progetto.
Dal 26 aprile scorso sono infatti applicabili i nuovi criteri di valutazione dei progetti di opere pubbliche sottoposti a verifica di VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) di competenza delle Regioni e delle Province autonome. Si abbassano le soglie di verifica e si allarga di conseguenza ad un numero maggiore di progetti di opere o infrastrutture l’analisi dell’impatto ambientale.
Cosa cambia per Regioni e Province autonome?
Il decreto del ministero dell’Ambiente del 30 marzo 2015 (entrato in vigore due settimane fa), emanato a seguito del decreto legge n. 91/2014, ha infatti recepito le indicazioni fornite dalla direttiva europea 2011/92/UE definendo in maniera inedita i nuovi criteri integrativi e le soglie da applicare ai progetti di competenza regionale da assoggettare a procedura di verifica di VIA (come richiesto dal Codice dell’Ambiente).
Il decreto traccia inoltre i margini disciplinari relativi alle modalità mediante le quali Regioni e Province autonome saranno tenute ad adeguare le proprie disposizioni locali. In particolare, è riconosciuta alle Autonomie la possibilità di avviare una ulteriore fase di confronto con il ministero dell’Ambiente per modificare le soglie o i criteri di valutazione dei progetti, ma solo nell’ottica virtuosa di imporre livelli di tutela ambientale più restrittivi e comunque non inferiori a quelli stabiliti a livello comunitario.
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Si amplia il raggio applicativo della disciplina della VIA
Cosa si può dedurre da ciò? Ovviamente che l’applicazione dei nuovi criteri non farà altro che dare origine ad una riduzione sostanziale delle soglie dimensionali dei progetti e, di conseguenza (come affermato in apertura) una estensione dell’applicazione delle procedure di VIA.
I criteri contenuti nel decreto del ministero dell’Ambiente sono parte integrante del Codice dell’Ambiente (d.lgs. 152/2006) e sono immediatamente applicabili dall’entrata in vigore del decreto trovando diretta validità su tutto il territorio nazionale: possiedono di conseguenza valenza perentoria e pertanto direttamente vincolante sia per le autorità che per i privati, senza la necessità di un preventivo recepimento da parte delle Regioni.
Le Regioni possono quindi adeguare i propri ordinamenti alle nuove disposizioni: nell’intervallo di tempo necessario per ottemperare al processo di adeguamento, saranno tenute ad osservare le linee guida ministeriali.