Lo scorso 3 novembre 2015, il deputato Mariano Rabino (Scelta Civica) ha preso atto dell'inizio ufficiale dell'iter parlamentare della Proposta di Legge n. 3255 " Modifiche al codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, per l'introduzione della disciplina del rapporto di consumo relativo a manifestazioni sportive", dallo stesso presentata il 27 luglio 2015.
Partendo dall'osservazione, da tempo denunciata dall'Associazione Federsupporter, che i tifosi sono oggi privi " di qualsiasi forma di rappresentanza e di tutela nell'ambito dell'ordinamento sportivo [ed anche in quello statale, ndr] in quanto ritenuti essere non soggetti di tale ordinamento", Rabino osserva che il supporter non è mai considerato un "consumatore sportivo", ma un destinatario passivo di " doveri, divieti, oneri e restrizioni di libertà anche fondamentali ".
Da qui la necessità di una norma che " attribuisca e riconosca ai sostenitori sportivi uno specifico status giuridico di speciali consumatori, titolari, in quanto tali, di specifici diritti e di specifiche tutele nell'ambito del più generale corpus normativo previsto dal codice del consumo"
La proposta di legge, di cui riportiamo il testo, prevede l'introduzione nel codice della parte V-bis, su Rapporto di consumo sportivo, che si compone di un titolo I, "Consumatore sportivo", di un titolo II, "Pratiche commerciali scorrette, ingannevoli e aggressive in materia di offerta e di fornitura di spettacoli sportivi", di un titolo III, "Qualificazione del negozio giuridico di vendita di spettacoli sportivi e definizione delle relative clausole vessatorie", di un titolo IV, "Negoziazione e vendita di abbonamenti per assistere, direttamente o mediante pay-tv, a spettacoli sportivi", di un titolo V, "Associazionismo dei consumatori sportivi", e di un titolo VI, "Disposizioni finali".
PROPOSTA DI LEGGE
a) svolgimento dello spettacolo sportivo secondo le regole previste dall'ordinamento sportivo di appartenenza;
b) assistere allo spettacolo sportivo in condizioni di sicurezza, di incolumità, di integrità e di dignità fisica e morale;
c) adeguata informazione e corretta pubblicità relative agli spettacoli e agli eventi sportivi;
d) vendita, sia diretta, mediante singoli biglietti o abbonamenti, sia indiretta, mediante pay-tv, di spettacoli sportivi, secondo pratiche commerciali rispondenti a princìpi di buona fede, lealtà, correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali;
e) amministrazione delle società sportive di cui sia azionista secondo princìpi di sana e prudente gestione, in conformità alle norme di legge e statutarie, e nel rigoroso rispetto delle regole dell'ordinamento sportivo di appartenenza;
f) previsione negli statuti delle società sportive dell'obbligo di consultazione e di partecipazione in forma associativa dei consumatori sportivi azionisti;
g) fornitura di spettacoli sportivi secondo standard di qualità e di efficienza;
h) promozione e sviluppo dell'associazionismo libero, volontario e democratico tra i consumatori sportivi.
2. Ai fini di cui al comma 1, sono considerati ingannevoli:
a) la promessa pubblica, tramite mezzi di informazione, dell'acquisizione, in seguito non realizzata, delle prestazioni di atleti professionisti;
b) l'indebito sfruttamento di timori del consumatore sportivo mediante affermazioni false o inesatte circa i rischi e le conseguenze negative per il consumatore ove egli non acquisti lo spettacolo sportivo alle condizioni offerte;
c) la pubblicità nascosta mediante l'impiego di messaggi nei mezzi di comunicazione per promuovere la vendita dello spettacolo sportivo senza che da tali messaggi emerga in modo chiaro per il consumatore che si tratta di una promozione pagata dall'offerente dello spettacolo stesso;
d) l'inclusione nel prezzo di acquisto dello spettacolo sportivo del pagamento di prodotti o servizi accessori o comunque collegati o abbinati a tale acquisto, preventivamente ed espressamente non richiesti dal consumatore sportivo.
3. Ai fini di cui al comma 1, sono considerarti aggressivi:
a) la vendita di spettacoli sportivi mediante sollecitazioni insistenti e indesiderate per telefono, via fax, per posta elettronica o mediante qualsiasi altro mezzo di comunicazione a distanza;
b) l'omissione sistematica di risposta a richieste del consumatore sportivo in ordine all'osservanza dei suoi diritti affinché si dissuada dall'esercitarli;
c) l'esortazione rivolta ai minori affinché convincano i genitori o altri adulti ad acquistare spettacoli sportivi;
d) la richiesta di pagamento di prodotti o servizi non richiesti dal consumatore sportivo o la minaccia di sospensione della validità del titolo di acquisto dello spettacolo sportivo nel caso di mancato pagamento di tali prodotti o servizi;
e) in caso di mancato acquisto dello spettacolo sportivo da parte del consumatore sportivo, la previsione di eventuali danni e pregiudizi gravi per il consumatore stesso.
2. L'efficacia delle condizioni previste dal contratto di vendita è subordinata alla loro piena conoscibilità da parte del consumatore sportivo. Le condizioni aggiunte prevalgono su quelle prestampate su moduli o formulari. L'interpretazione del contratto è sempre in favore del consumatore sportivo in quanto parte contrattualmente più debole.
a) l'adesione del consumatore sportivo a condizioni e a clausole del contratto di vendita dello spettacolo sportivo che lo stesso consumatore non ha avuto la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto;
b) l'esclusione del fornitore di spettacolo sportivo dall'obbligo di rimborso del prezzo di acquisto dello spettacolo, qualora quest'ultimo non si sia svolto o si sia svolto con l'esclusione degli spettatori.
2. Il diritto di recesso si esercita con l'invio, entro i quindici giorni lavorativi di cui al comma 1, di una comunicazione scritta, anche via fax o per posta elettronica, indirizzata alla sede della società sportiva o della pay-tv.
3. Il diritto di recesso può essere, altresì, esercitato, nei confronti della società sportiva o della pay-tv, con le modalità di cui al comma 2, entro i due giorni lavorativi immediatamente successivi al giorno ultimo di chiusura della sessione estiva per il trasferimento da una società sportiva all'altra di atleti professionisti, secondo le date stabilite, ai fini di tali trasferimenti, per ciascuno sport dalle rispettive federazioni sportive.
2. I rappresentanti delle associazioni di consumatori sportivi inserite nell'elenco delle associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale, sono membri di diritto del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU) e in tale ambito, svolgono funzioni e compiti di tipo consultivo, propositivo e promozionale in materia sportiva, finalizzati a tutelare e a rafforzare i diritti e gli interessi dei consumatori sportivi.
3. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al comma 2 il numero di iscritti all'associazione deve essere almeno pari a 500 consumatori sportivi.
2. I rappresentanti nominati ai sensi del comma 1 svolgono funzioni e compiti di tipo consultivo, propositivo e promozionale in materia sportiva, finalizzati a tutelare e a rafforzare i diritti e gli interessi dei consumatori sportivi.
3. Alle associazioni di cui al presente articolo e a quelle di cui all'articolo 141- duodecies sono attribuite le funzioni e si applicano le disposizioni in materia di associazioni di azionisti previste dagli articoli 141 e 142 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
2. Le associazioni di cui al comma 1 possono, altresì, chiedere di essere consultate dal CONI ogni qualvolta lo ritengano opportuno.