VIA Precauzionale: Valutazione di Impatto Ambientale

Creato il 16 marzo 2012 da Lemillebolleblu @Lemillebolleblu

Ma come in ogni sceneggiatura che si rispetti c’è sempre un modo per far si che i mostri non tornino più, tipo quando i Ghostbuster buttano l’ectoplasma sulla statua della libertà per combattere il cattivo di turno.

Da noi, nel mondo reale, queste misure sono meno affascinanti e romantiche, più burocratizzate.

La Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) è uno strumento per raggiungere elevati livelli di tutela e qualità dell’ambiente. È disciplinata dalla Direttiva del Consiglio 85/337/CE, piu’ volte modificata (97/11/CE, 2003/35/CE e 2009/31/CE), strettamente collegata con la Covenzione di Aarhus e la Direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale.

La Direttiva concerne la valutazione dell’impatto ambientale di progetti pubblici e privati, intendendo per progetto: “la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere, altri interventi sull’ambiente naturale o sul paesaggio“.

Il Consiglio considerando che i programmi d’azione della Comunità europea in materia ambientale sottolineano che la migliore politica ecologica consiste nell’evitare fin dall’inizio inquinamenti ed altre perturbazioni, anziché combatterne successivamente gli effetti, considerano che l’autorizzazione di progetti pubblici e privati che possono avere un impatto rilevante sull’ambiente, va concessa solo previa valutazione delle loro probabili ripercussioni sull’ambiente.

Questa valutazione deve essere fatta in base alle opportune informazioni fornite dal committente ed eventualmente completata dalle autorità e dal pubblico eventualmente interessato dal progetto.

Intendendo per pubblico: “una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione o prassi nazionale, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone

La valutazione dell’impatto ambientale individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare gli effetti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori:

— l’uomo, la fauna e la flora;

— il suolo, l’acqua, l’aria, il clima e il paesaggio;

— i beni materiali ed il patrimonio culturale; (art.3)

Gli Stati membri hanno quindi l’obbligo di garantire le misure necessarie affinché il committente fornisca le informazioni relative ad ogni tipo di progetto, fornendo e poi rendendo pubbliche attraverso le autorità competenti:

— una descrizione del progetto con informazioni relative alla sua ubicazione, concezione e dimensioni;

— una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e possibilmente compensare rilevanti effetti negativi;

— i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che il progetto può avere sull’ambiente;

— una descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame dal committente, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell’impatto ambientale.

Il pubblico verrà quindi informato in una fase precoce delle procedure decisionali e non appena sia possibile fornire le informazioni legate alla domanda di autorizzazione.

Al pubblico interessato sono offerte tempestive ed effettive opportunità di partecipazione alle procedure decisionali in materia ambientale. A tal fine, esso ha il diritto di esprimere osservazioni e pareri alla o alle autorità competenti quando tutte le opzioni sono ancora aperte e cioè prima che venga adottata la decisione sulla domanda di autorizzazione.

Gli Stati membri provvedono affinché i membri del pubblico interessato che vantino un interesse sufficiente o che facciano valere la violazione di un diritto, abbiano accesso a una procedura di ricorso dinanzi ad un organo giurisdizionale per contestare la legittimità sostanziale o procedurale di decisioni, atti od omissioni e cosa da non sottovalutare questa procedura deve essere giusta, equa, tempestiva e non eccessivamente onerosa.