Applicando la direttiva Ue, il giudice nazionale deve tenere in considerazione, nel contempo, il fatto che le sue disposizioni consentono di valutare l'interesse legittimo del responsabile del trattamento alla protezione dei beni, della salute e della vita propri nonché della sua famiglia.In primo luogo, il trattamento di dati personali può essere effettuato senza il consenso dell'interessato, segnatamente quando è necessario alla realizzazione dell'interesse legittimo del responsabile del trattamento.In secondo luogo, una persona non dev'essere informata del trattamento dei suoi dati, se l'informazione di quest'ultima si rivela impossibile o implica sforzi sproporzionati.In terzo luogo, gli Stati membri possono limitare la portata degli obblighi e dei diritti previsti dalla direttiva, quando una siffatta limitazione è necessaria per salvaguardare la prevenzione, la ricerca, l'accertamento e il perseguimento di infrazioni penali o la tutela dei diritti e delle libertà altrui.Data l'autorevolezza della fonte giurisprudenziale da cui promana la decisione in commento, di fatto si dà un via libera europeo all'uso di apparecchi di videosorveglianza privati ancor più esteso di quanto non lo fosse in precedenza, rileva Giovanni D'Agata presidente dello "Sportello dei Diritti".
Lecce, 12 dicembre 2014
Giovanni D'AGATA