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Vietati i Cookie di profilazione senza consenso informato

Creato il 09 giugno 2014 da Tabulerase

cookieChe i cookies non fossero semplicemente utilizzati esclusivamente al fine di migliorare la navigazione di una pagina web o per erogare servizi lo si sapeva da tempo. I cookie, infatti, venivano utilizzati anche per consentire la profilazione dell’utente. Per profilazione si intende quella pratica utilizzata per definire gusti e orientamenti del utente in modo da veicolare informazioni pubblicitarie ritenute idonee per il profilo a cui l’utente corrisponda.

Il garante della privacy con un provvedimento generale, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 03/06/2014, ha stabilito che, relativamente ai cookie utilizzati a scopo di profilazione: « In ragione della particolare invasività che tali dispositivi possono avere nell’ambito della sfera privata degli utenti, la normativa europea e italiana prevede che l’utente debba essere adeguatamente informato sull’uso degli stessi ed esprimere così il proprio valido consenso.»

Da ora in poi dunque, i siti web non potranno usare cookie per finalità di profilazione e marketing, senza aver prima informato gli utenti e aver ottenuto il loro consenso: il documento individua naturalmente le modalità semplificate per visualizzare l’informativa, fornendo anche indicazioni per l’acquisizione del consenso.

Rimane quindi concesso l’uso dei cookie tecnici  quelli cioè che  «Possono essere suddivisi in cookie di navigazione o di sessione, che garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito web (permettendo, ad esempio, di realizzare un acquisto o autenticarsi per accedere ad aree riservate); cookie analytics, assimilati ai cookie tecnici laddove utilizzati direttamente dal gestore del sito per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso; cookie di funzionalità, che permettono all’utente la navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati (ad esempio, la lingua, i prodotti selezionati per l’acquisto) al fine di migliorare il servizio reso allo stesso.
Per l’installazione di tali cookie non è richiesto il preventivo consenso degli utenti, mentre resta fermo l’obbligo di dare l’informativa ai sensi dell’art. 13 del Codice, che il gestore del sito, qualora utilizzi soltanto tali dispositivi, potrà fornire con le modalità che ritiene più idonee.»

È fatto quindi obbligo che la homepage del sito dovrà ospitare un banner ben visibile, in cui sia indicato chiaramente:

  1. che il sito utilizza cookie di profilazione per inviare messaggi pubblicitari mirati;
  2. che il sito consente anche l’invio di cookie di “terze parti”, ossia di cookie installati da un sito diverso tramite il sito che si sta visitando;
  3. un link a una informativa più ampia, con le indicazioni sull’uso dei cookie inviati dal sito, dove è possibile negare il consenso alla loro installazione direttamente o collegandosi ai vari siti nel caso dei cookie di “terze parti”;
  4. l’indicazione che proseguendo nella navigazione (ad es., accedendo ad un’altra area del sito o selezionando un’immagine o un link) si presta il consenso all’uso dei cookie.

Che sia il primo passo verso una navigazione informata e consapevole?


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