Arrestato il 16 gennaio nell'ambito dell'inchiesta Public money, insieme all'ex sindaco di Parma Vignali, all'ex presidente di Stt Costa e all'editore Buzzi, Villani era rimasto l'unico ancora privato della libertà personale in attesa di processo.
Detto questo, senza scomodare la politica e senza entrare nel merito delle accuse, peraltro oggetto di numerose conferenze stampa da parte del Capo della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Parma, ma accuse ancora tutte da provare in un aula di tribunale attraverso un giusto processo dove accusa e difesa si confrontano alla pari davanti ad un giudice terzo, non posso non sottolineare come la Costituzione italiana ha fra i suoi capisaldi il principio di non colpevolezza (art. 27, comma 2): “L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva”.
In generale, credo bisognerebbe mettere tutti i cittadini al riparo dalla diffusione incontrollabile dell’uso discrezionale, politico e non, della carcerazione preventiva, arresti domiciliari compresi.
La privazione della libertà personale non è uno scherzo e in un paese civile si viene privati della libertà solo dopo sentenza definitiva di un Tribunale; poi, nei fatti, anche l’art. 27 della Costituzione può essere bypassato, ma solo in casi specifici, giuridicamente definiti dal codice di procedura penale (cpp, parte prima, libro quarto, titolo primo): secondo quanto disposto dall’art. 273, nessuno può essere sottoposto a misure cautelari se a suo carico non sussistono gravi indizi di colpevolezza e, qualora questa condizione di base si verifichi, le misure di custodia cautelare possono essere disposte (ex art. 274) solamente quando sussistono specifiche e inderogabili esigenze attinenti il pericolo di inquinamento delle prove, il pericolo di fuga e il pericolo di reiterazione del reato. La legge non si riferisce all’eventualità in astratto che questi comportamenti vengano messi in atto, ma a un rischio concreto e dimostrabile. Così il pericolo di inquinamento delle prove dovrebbe venire a mancare quando le indagini sono concluse; il pericolo di fuga dovrebbe essere dimostrato sia sulla base della gravità del reato che sulle possibilità effettive dell’imputato di sottrarsi alla giustizia (per esempio qualora possegga adeguate somme di denaro e/o appoggi all’estero); e il pericolo di reiterazione del reato dovrebbe essere reale (come nei casi di gravi comportamenti illeciti seriali, o nel crimine organizzato). Ma ciò non significa ancora la prigione, dal momento che il giudice può e deve scegliere fra tre modalità alternative di custodia cautelare, tenuto conto “della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare"; nel caso concreto di Villani e dei suoi coimputati nell'inchiesta Public Money: arresti domiciliari, ora revocati anche per Villani che nel processo, fissato per il prossimo 12 luglio e finalmente da uomo libero, potrà difendersi dalle accuse. (cp)
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