Vincoli urbanistici, ecco quali non sono indennizzabili

Creato il 07 febbraio 2014 da Ediltecnicoit @EdiltecnicoIT

I vincoli urbanistici hanno tra loro una diversa natura e si suddividono, in linea generale, in vincoli che rientrano nella categoria di indennizzabili e vincoli sottratti al regime di indennizzo.

I vincoli urbanistici che non sono indennizzabili, che pertanto non rientrano nelle previsioni dell’ex articolo 2 della legge 19 novembre 1968, n. 1187, riguardano intere categorie di beni, quelli di tipo conformativo e i vincoli paesaggistici.

Invece, i vincoli urbanistici soggetti alla scadenza quinquennale, che devono invece essere indennizzati, sono:
- quelli preordinati all’espropriazione ovvero aventi carattere sostanzialmente espropriativo, in quanto implicanti uno svuotamento incisivo della proprietà, se non discrezionalmente delimitati nel tempo dal legislatore statale o regionale, attraverso l’imposizione a titolo particolare su beni determinati di condizioni di inedificabilità assoluta;
- quelli che superano la durata non irragionevole e non arbitraria ove non si compia l’esproprio o non venga avviata la procedura attuativa preordinata a tale esproprio con l’approvazione dei piani urbanistici esecutivi;
- quelli che superano quantitativamente la normale tollerabilità, secondo una concezione della proprietà regolata dalla legge nell’ambito dell’articolo. 42 della Costituzione.

L’articolo 42 della Costituzione stabilisce che “La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d’interesse generale. La legge stabilisce le norme e i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità”.

Mentre articolo 2 della legge 19 novembre 1968, n. 1187, stabilisce che “Le indicazioni del piano regolatore generale, nella parte in cui incidono su beni determinati e assoggettano i beni stessi a vincoli preordinati all’espropriazione o a vincoli che comportino l’inedificabilità, perdono ogni efficacia qualora entro cinque anni dalla data di approvazione del piano regolatore generale non siano stati approvati i relativi piani particolareggiati od autorizzati i piani di lottizzazione convenzionati. L’efficacia dei vincoli predetti non può essere protratta oltre il termine di attuazione dei piani particolareggiati e di lottizzazione.”.

Nel merito, la sentenza della Corte Costituzionale n. 179 del 20 maggio 1999, ha dichiarato incostituzionale il citato articolo 2 della legge 1187 del 1968,  nella parte in cui consente all’amministrazione di reiterare i vincoli urbanistici scaduti, preordinati all’espropriazione o che comportino l’inedificabilità, senza la previsione di indennizzo secondo le modalità previste dalla legislazione.


Potrebbero interessarti anche :

Possono interessarti anche questi articoli :