Il vincolo cimiteriale determina una situazione di inedificabilità per i terreni circostanti che si concretizza con l’impedimento di interventi edilizi, per motivi igienico-sanitario, sacralità dei luoghi di sepoltura, nonché l’esigenza di mantenere un’area di possibile espansione della cinta cimiteriale.
Il Testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto n. 27 luglio 1034, n. 1265, con l’articolo 338, vieta di costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell’impianto cimiteriale, quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune.
Il consiglio comunale può approvare, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la costruzione di nuovi cimiteri o l’ampliamento di quelli già esistenti ad una distanza inferiore a 200 metri dal centro abitato, purché non oltre il limite di 50 metri, quando ricorrano, anche alternativamente, le seguenti condizioni:
a) risulti accertato dal medesimo consiglio comunale che, per particolari condizioni locali, non sia possibile provvedere altrimenti;
b) l’impianto cimiteriale sia separato dal centro urbano da strade pubbliche almeno di livello comunale, sulla base della classificazione prevista ai sensi della legislazione vigente, o da fiumi, laghi o dislivelli naturali rilevanti, ovvero da ponti o da impianti ferroviari.
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Per consolidata giurisprudenza, il vincolo cimiteriale determina una situazione di inedificabilità ex lege, suscettibile di venire rimossa solo in ipotesi eccezionali e comunque solo per considerazioni di interesse pubblico, in presenza delle condizioni specificate nell’art. 338, quarto comma, del regio decreto n. 27 luglio 1034, n. 1265; ma non per interessi privati, come ad esempio per legittimare ex post realizzazioni edilizie abusive di privati, o comunque interventi edilizi futuri, su un’area a tal fine indisponibile per ragioni di ordine igienico-sanitario, nonché per la sacralità dei luoghi di sepoltura, salve ulteriori esigenze di mantenimento di un’area di possibile espansione della cinta cimiteriale (Corte di Cassazione, Sezione I, 23 giugno 2004, n. 11669; Consiglio di Stato, Sezione IV, 11 ottobre 2006, n. 6064; id., Sezione V, 29 marzo 2006, n. 1593; Sezione V, 3 maggio 2007, n. 1934 e Sezione V, 14 settembre 2010, n. 6671).
Pertanto, il procedimento attivabile dai singoli proprietari all’interno della fascia di rispetto è in ogni caso soltanto quello finalizzato agli interventi di cui all’articolo 338, settimo comma, del citato Testo unico (recupero o cambio di destinazione d’uso di edificazioni preesistenti); mentre resta attivabile nel solo interesse pubblico la procedura di riduzione della fascia inedificabile in questione.
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