"Abbandono" Felice Casorati
Cari lettori, con questo post avviamo alcune riflessioni sul diritto di famiglia e, in particolare, sulla possibilità che si dia, in questa sfera così delicata, al Diritto di relazione introdotto nei post precedenti.La riflessione parte con una decisione recentissima di Cassazione civile, sez. I, che, con sentenza 12.02.2013 n° 3407 ha interpretato rigorosamente l’art. 122 c.c. negando alla moglie l’annullamento del matrimonio richiesto a seguito del comportamento violento e prevaricatore del marito, il quale dopo il matrimonio le aveva imposto rapporti sessuali “innaturali” e contro la sua volontà.
La Cassazione ritiene che l’art. 122 c.c. si riferisca ad errore sulle qualità ritenute essenziali del coniuge, quando questo riguardi l’esistenza di una malattia fisica o psichica o un’anomalia o deviazione sessuale tale da impedire lo svolgimento della normale vita coniugale.
Sussistono invece i presupposti per una separazione con addebito perché in tale sede la condotta del marito rileva ai fini dell’insostenibilità del vincolo coniugale, e la successiva domanda di divorzio. Inoltre, tali fatti possono rilevare per un’eventuale responsabilità penale e civile del marito che con la sua condotta ha leso la dignità, l’integrità fisica e la libertà di autodeterminazione del proprio partner tanto che il marito potrà essere denunciato e condannato.
Ebbene, uno dei principi cardine del nostro ordinamento, nonché del Trattato istitutivo dell’Unione europea è rappresentato dal diritto fondamentale e inviolabile del pieno sviluppo della persona umana in tutte le sue manifestazioni quali i rapporti sociali, il lavoro, la famiglia e, aggiungiamo, la sessualità: sfera intima e personale che coinvolge ed invoca il rispetto della dignità umana altresì nella famiglia, formazione sociale ove si svolge la personalità dell’uomo e della donna, ove è necessario che trovi tutela la salute fisica, psichica e morale di entrambi i coniugi.
Anch'io concordo con Cassazione sul punto che non sia possibile invocare l’annullamento del matrimonio, ritenendo invece auspicabili alternative “relazionali”.
Vorrei provare a rappresentarmi con voi lettori una situazione diversa da quella strettamente giudiziaria lì dove scendono in campo interessi, bisogni delicatissimi che attengono al mondo familiare, ove vengono messe in gioco tutte le risorse personali e sociali e dove si celano i bisogni più intimi di ciascun individuo.
Mi domando se la separazione con addebito possa riuscire a sanare la frattura insita in questa coppia, e se la violazione dei diritti fondamentali implichi, qualora essi siano violati, “soltanto” il risarcimento del danno e la punizione del colpevole e non anche un rialza-re in piedi, emancipare la persona che ha subito il torto in relazione a colui o colei che glie l’abbia inflitto.
Mi rappresento che i difensori abbiano dato alla coppia protagonista della nostra attenzione la possibilità di incontrarsi in un territorio neutrale, quello della mediazione familiare, e ciò, lo preciso, non per tentare una via di riconciliazione, ma per lasciar emergere la possibilità di un confronto dialettico ove l' "io" e il "tu" trovino il giusto equilibrio, ove la persona lesa possa alzarsi in piedi, emanciparsi dalla condizione di offeso e vittima deturpato nella sua dignità, privato della sua libertà di autodeterminazione.
In tale contesto, potrà essere rappresentata al marito-offensore, la possibilità di essere seguito da un professionista che lo sostenga, aiuti, non nella sua attività sessuale per così dire “diversa”, bensì nella sua modalità di interferire prepotentemente nella sfera personale, sessuale, psicologica, di una persona così intima, sua moglie, i cui diritti fondamentali ha violato.
Questo potrebbe essere il luogo per chiedere scusa dell’ingiustizia inflitta, nel quale il marito abbia la possibilità di chiedere “il per- dono” inteso come dare in dono i propri errori riconosciuti da lui stesso come strumenti di offesa dei diritti fondamentali dell'altro, la moglie che a sua volta volgerà alla possibile fiducia: “Tu non potrai più esser coppia con me, è venuto meno il mio amore, ma ho fiducia nel tuo cambiamento, ho bisogno che tu mi chieda scusa, che tu riconosca il mio dolore, la mia disperazione”.
Soltanto in tal modo posso riconoscermi attore di recriminazioni: il mio diritto violato; mi alzo in piedi perché tu hai riconosciuto il mio diritto violato e ti apro la strada perché tu possa responsabilizzarti, affinché in te ci sia il cambiamento.
Cari lettori, nella mia attività professionale ho sperimentato quello che sto cercando di comunicarvi: probabilmente la moglie del caso che stiamo esaminando potrà chiedere legittimamente la separazione con addebito, ma potrà anche decidere di imbroccare la via della separazione consensuale laddove le ragioni e i torti, le risorse e i diritti violati abbiano avuto modo di di-spiegarsi in mediazione familiare, con la massima collaborazione degli ad-vocati (chiamati in aiuto) e dei vari professionisti che collaborano per la gestione e la tutela dei diritti della famiglia in conflitto.