Visite preventive per i bambini ed i minori destinati ad attività culturali, artistiche, sportive, pubblicitarie e dello spettacolo

Da Rebecca63

Con l’art. 42, comma 1, lettera b) della Legge n. 98/2013 che ha convertito, modificandolo, il D.L. n. 69/2013,  sono state abrogate le disposizioni concernenti l’obbligo della certificazione attestante l’idoneità psico-fisica al lavoro per le lavorazioni non a rischio previste dall’art. 9 del DPR n. 1668/1956 (in sostanza, le visite mediche preventive per l’assunzione presso imprese artigiane), e dall’art. 8 della Legge n. 977/1967.

Fermi restando gli obblighi derivanti dall’applicazione del D.L.vo n. 81/2008, le visite preventive e periodiche previste dall’art. 8 della legge n. 977/1967 non sono più previste, fatta eccezione per le c.d. “lavorazioni a rischio”, in gran parte enumerate negli allegati I e II alla Legge richiamata.

Dalla lettura della normativa sembrerebbe emergere la “non necessità” della visita preventiva di idoneità all’attività lavorativa per i bambini ed i minori in attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e nel settore dello spettacolo, con le limitazioni previste all’art. 4, comma 2, e con le modalità richieste dal DPR n. 365/1994 che subordina l’autorizzazione della Direzione Territoriale del Lavoro ad una serie di condizioni. L’esclusione dall’obbligo della certificazione sanitaria preventiva scaturirebbe dal fatto che il richiamo alle attività appena descritte (art. 4, comma 2), è contenuto nell’art. 8, comma 1, le cui certificazioni mediche, fatta salva l’ipotesi delle lavorazioni a rischio, sono state, ora, abrogate.

Teramo, 04 Settembre 2013 Avv. Annamaria Tanzi

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