Volo aereo cancellato, risarcimento danni e termine di prescrizione: 2 anni dall'arrivo a destinazione o dal giorno previsto per l'arrivo

Da Avvdanielaconte

Risarcimento danni per volo cancellato e prescrizione 

Ai sensi della Convenzione di Montreal del 1999, l'azione di risarcimento danni per la cancellazione del volo si prescrive in due anni dal giorno di arrivo a destinazione, da quello previsto per l'arrivo o da quello nel quale il trasporto è stato interrotto 
Tizio cita in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Pozzuoli le Compagnie aeree Caia e Sempronia per sentirle condannare al risarcimento dei danni subiti a causa della cancellazione del volo. 
Tizio deduceva che aveva prenotato un volo aereo per Chicago con la compagnia aerea Caia allo scopo di assistere alle esequie del fratello defunto. 
Recatosi in aeroporto il giorno previsto per la partenza apprendeva, purtroppo, che il volo era stato cancellato. 
Gli veniva proposto un volo alternativo per Milano con la compagnia aerea Sempronia, con coincidenza per Francoforte. L'aereo, tuttavia, giungeva a Milano in ritardo e Tizio perdeva la coincidenza per Chicago, non riuscendo ad essere presente in tempo utile alle esequie del fratello. Era costretto, pertanto, a rinunciare alla partenza e tornare a casa. 
Il Giudice  precisa che, ai sensi dell'art. 35 della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 (che ha unificato alcune regole del trasporto aereo internazionale) stabilisce, al comma 1^, che " Il diritto al risarcimento per danni si estingue nel termine due anni decorrenti dal giorno di arrivo a destinazione o dal giorno previsto per l'arrivo a destinazione dell'aeromobile o dal giorno in cui il trasporto è stato interrotto ". 
I D.L. n. 96 del 09.05.2005 e n. 151 del 15.03.2006 hanno adeguato, in tema di prescrizione, la normativadei voli nazionali a quella prevista per i voli internazionali dalla Convenzione di Montreal sopra citata. 
L'azione giudiziaria nei confronti del vettore aereo è l'unico rimedio utile allo scopo di evitare l'estinzione del diritto al risarcimento dei danni patiti. Le lettere c.d. di messa in mora non sono sufficienti ad interrompere il termine di prescrizione. 
Nel caso di specie, Tizio ha interrotto il volo il 30.03.2008 e proposto l'azione giudiziaria il 23.03.2011, ovvero ben oltre il termine di decadenza biennale previsto dalla Convenzione di Montreal
Per questi motivi, il Giudice di Pace di Pozzuoli - con sentenza del 09.07.2012 - ha dichiarato inammissibile la domanda di risarcimento danni di Tizio, compensando le spese tra le parti. 
Roma, 24.07.2012   Avv. Daniela Conte 
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