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WELFARE AZIENDALE, la nuova frontiera della contrattazione, PD Partito Democratico, Como 25 gennaio 2016

Creato il 26 gennaio 2016 da Paolo Ferrario @PFerrario

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DOCUMENTAZIONE COLLEGATA:

3 esempi:

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STRALCI DALLA LEGGE DI STABILITA’ 2016:

  1. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai  datoridi lavoro  privati,  con  esclusione  del  settore  agricolo,  e  conriferimento alle nuove assunzioni con contratto  di  lavoro  a  tempoindeterminato, con esclusione dei contratti di  apprendistato  e  deicontratti di lavoro domestico, decorrenti dal  1°  gennaio  2016  conriferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre  2016,  e’riconosciuto, per un periodo  massimo  di  ventiquattro  mesi,  fermarestando l’aliquota  di  computo  delle  prestazioni  pensionistiche,l’esonero dal versamento del 40 per cento dei complessivi  contributiprevidenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premie contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di  un  importo  diesonero pari a 3.250 euro su base annua. L’esonero di cui al presentecomma spetta ai datori di lavoro in presenza delle  nuove  assunzionidi cui  al  primo  periodo,  con  esclusione  di  quelle  relative  alavoratori che nei sei mesi precedenti  siano  risultati  occupati  atempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, e  non  spettacon riferimento a lavoratori per i  quali  il  beneficio  di  cui  alpresente comma ovvero di cui all’articolo 1, comma 118,  della  legge23 dicembre 2014, n. 190, sia gia’ stato  usufruito  in  relazione  aprecedente assunzione a tempo  indeterminato.  L’esonero  di  cui  alpresente comma non e’ cumulabile con altri esoneri o riduzioni  dellealiquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L’esonerodi cui al presente comma non spetta ai datori di lavoro  in  presenzadi assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i  datoridi lavoro, ivi considerando societa’ controllate o collegate ai sensidell’articolo 2359 del  codice  civile  o  facenti  capo,  anche  perinterposta persona, allo stesso  soggetto,  hanno  comunque  gia’  inessere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti ladata di entrata in vigore della presente legge. L’INPS provvede,  conle  risorse  umane,   strumentali   e   finanziarie   disponibili   alegislazione vigente, al  monitoraggio  del  numero  di  rapporti  dilavoro attivati ai sensi  del  presente  comma  e  delle  conseguentiminori entrate contributive, inviando relazioni mensili al  Ministerodel lavoro e delle politiche sociali e al Ministero  dell’economia  edelle finanze.   179. Per i datori di lavoro del settore agricolo le disposizioni dicui al comma 178 si applicano:   a) nel limite di 1,1 milioni di euro per l’anno 2016, 2,8 milionidi euro per l’anno 2017, 1,8 milioni di euro  per  l’anno  2018,  0,1milioni di euro per l’anno 2019 per i  lavoratori  con  qualifica  diimpiegati e dirigenti;   b) nel limite di 1,6 milioni di euro per l’anno 2016, 8,8 milionidi euro per l’anno 2017, 7,2 milioni di euro  per  l’anno  2018,  0,8milioni  di  euro  per  l’anno  2019,  con  riferimento  alle   nuoveassunzioni  con  contratto  di  lavoro  a  tempo  indeterminato,  conesclusione dei contratti di apprendistato, decorrenti dal 1°  gennaio2016 con riferimento a contratti stipulati non oltre il  31  dicembre2016,  con  esclusione  dei  lavoratori  che  nell’anno  2015   sianorisultati  occupati  a  tempo  indeterminato   e   relativamente   ailavoratori occupati a tempo determinato che risultino iscritti  neglielenchi nominativi per un numero di giornate di lavoro non  inferiorea 250 giornate con riferimento all’anno 2015.   180. L’esonero contributivo di cui al  comma  179  e’  riconosciutodall’ente   previdenziale   in   base   all’ordine   cronologico   dipresentazione delle  domande  e,  nel  caso  di  insufficienza  dellerisorse indicate al comma 179, valutata anche su base pluriennale conriferimento alla durata dell’esonero, l’ente previdenziale non prendein considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazioneanche attraverso  il  proprio  sito  internet.  L’ente  previdenzialeprovvede  al  monitoraggio  delle   minori   entrate   valutate   conriferimento alla durata dell’incentivo, inviando relazioni mensili alMinistero del lavoro e delle politiche sociali,  al  Ministero  dellepolitiche  agricole  alimentari   e   forestali   ed   al   Ministerodell’economia e delle finanze.   181. Il datore di lavoro che subentra nella fornitura di servizi inappalto  e  che  assume,  ancorche’  in  attuazione  di  un   obbligopreesistente, stabilito da norme  di  legge  o  della  contrattazionecollettiva, un lavoratore per il quale il datore di  lavoro  cessantefruisce dell’esonero contributivo di cui ai commi 178 o 179, preservail diritto alla  fruizione  dell’esonero  contributivo  medesimo  neilimiti della durata e della misura  che  residua  computando,  a  talfine, il rapporto di lavoro con il datore di lavoro cessante.   182. Salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sonosoggetti a una imposta sostitutiva  dell’imposta  sul  reddito  dellepersone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari  al  10per cento, entro il limite  di  importo  complessivo  di  2.000  eurolordi,  i  premi  di  risultato  di  ammontare   variabile   la   cuicorresponsione   sia   legata   ad   incrementi   di   produttivita’,redditivita’,  qualita’,  efficienza  ed  innovazione,  misurabili  everificabili sulla base di criteri definiti con il decreto di cui  alcomma 188, nonche’ le somme erogate  sotto  forma  di  partecipazioneagli utili dell’impresa.   183. Ai fini della determinazione dei premi  di  produttivita’,  e’computato il periodo obbligatorio di congedo di maternita’.   184. Le somme e i valori di cui al comma 2 e all’ultimo periodo delcomma 3 dell’articolo 51 del  testo  unico  di  cui  al  decreto  delPresidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono,nel rispetto dei limiti ivi indicati, a formare il reddito di  lavorodipendente, ne’ sono soggetti  all’imposta  sostitutiva  disciplinatadai commi da 182 a 191, anche nell’eventualita’  in  cui  gli  stessisiano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto  oin parte, delle somme di cui al comma 182.   185.  Per  l’accertamento,  la  riscossione,  le  sanzioni   e   ilcontenzioso,  si  applicano,  in  quanto  compatibili,  le  ordinariedisposizioni in materia di imposte dirette.   186. Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  da  182  a  185  trovanoapplicazione per il settore privato e con riferimento ai titolari  direddito di lavoro dipendente  di  importo  non  superiore,  nell’annoprecedente quello di percezione delle somme di cui al  comma  182,  aeuro 50.000. Se il sostituto d’imposta tenuto ad applicare  l’impostasostitutiva non e’ lo stesso  che  ha  rilasciato  la  certificazioneunica dei redditi per l’anno precedente, il beneficiario attesta  periscritto l’importo del reddito di lavoro  dipendente  conseguito  nelmedesimo anno.   187. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui  ai  commida 182 a 191, le somme e i valori di cui ai commi 182  e  184  devonoessere erogati in esecuzione dei contratti aziendali  o  territorialidi cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.   188. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanareentro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presentelegge, sono stabiliti i criteri di misurazione  degli  incrementi  diproduttivita’, redditivita’, qualita’, efficienza ed  innovazione  dicui al comma 182 nonche’  le  modalita’  attuative  delle  previsionicontenute nei commi da  182  a  191,  compresi  gli  strumenti  e  lemodalita’ di partecipazione all’organizzazione del lavoro, di cui  alcomma 189. Il decreto prevede altresi’ le modalita’ del  monitoraggiodei contratti aziendali o territoriali di cui al comma 187.   189. Il limite di cui al comma 182 e’ aumentato fino ad un  importonon  superiore  a  2.500  euro  per  le   aziende   che   coinvolgonopariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro,  con  lemodalita’ specificate nel decreto di cui al comma 188.   190. All’articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi,  dicui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.917, sono apportate le seguenti modifiche:   a) al comma 2:   1) la lettera f) e’ sostituita dalla seguente:   «f) l’utilizzazione delle opere  e  dei  servizi  riconosciuti  daldatore di lavoro volontariamente o in conformita’ a  disposizioni  dicontratto o di accordo  o  di  regolamento  aziendale,  offerti  allageneralita’ dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiariindicati nell’articolo  12  per  le  finalita’  di  cui  al  comma  1dell’articolo 100»;   2) la lettera f-bis) e’ sostituita dalla seguente:   «f-bis) le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore  dilavoro alla generalita’ dei dipendenti o a  categorie  di  dipendentiper la fruizione, da parte dei familiari indicati  nell’articolo  12,dei servizi di educazione e  istruzione  anche  in  eta’  prescolare,compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi  connessi,  nonche’per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e  invernali  e  perborse di studio a favore dei medesimi familiari»;   3) dopo la lettera f-bis) e’ inserita la seguente:   «f-ter) le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro allageneralita’ dei  dipendenti  o  a  categorie  di  dipendenti  per  lafruizione dei servizi  di  assistenza  ai  familiari  anziani  o  nonautosufficienti indicati nell’articolo 12»;   b) dopo il comma 3 e’ inserito il seguente:   «3-bis. Ai fini dell’applicazione dei commi 2 e 3, l’erogazione  dibeni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro puo’avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo  oelettronico, riportanti un valore nominale».   191. All’articolo 25, comma 1, del decreto  legislativo  15  giugno2015, n. 80, le parole: «al  10  per  cento»  sono  sostituite  dalleseguenti: «a 38,3 milioni di euro per l’anno 2016, a 36,2 milioni  dieuro per l’anno 2017 e a 35,6 milioni di euro per  l’anno  2018».  Lerisorse del Fondo di cui all’articolo 1, comma  68,  ultimo  periodo,della legge 24 dicembre 2007, n.  247,  e  successive  modificazioni,sono ridotte di 344,7 milioni di euro per l’anno 2016, 325,8  milionidi euro per l’anno 2017, 320,4 milioni di euro per l’anno  2018,  344milioni di euro per l’anno 2019, 329 milioni di euro per l’anno 2020,310 milioni di euro per l’anno 2021 e 293 milioni  di  euro  annui  adecorrere dall’anno 2022.

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