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Creato il 27 marzo 2012 da Lundici @lundici_it

Negli ultimi giorni si sono sprecati litri d’inchiostro sull’art. 18 (dello Statuto dei Lavoratori, legge 300 del 1970), tante volte a sproposito, per lo più senza averne una visione concreta. Cerchiamo allora di capire che cos’è e che cosa comporta nella realtà, come funziona questo art. 18. Premessa: l’articolo 18 è una sanzione, quindi si applica solo alla fine di un lungo iter, ed in particolare quando un lavoratore si è già rivolto ad un giudice dopo essere stato licenziato e questo giudice ha già accertato che il licenziamento era illegittimo, perché immotivato, perché ingiusto, ecc.

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L’articolo 18 ha lo scopo di proteggere un comportamento datoriale illegittimo e con una tutela molto forte

L’articolo 18, quindi, non mette in discussione il potere del datore di licenziare un dipendente, che resta fermo sempre: se ci sono validi motivi l’imprenditore potrà sempre e giustamente licenziare. L’art. 18, invece, ha lo scopo di proteggere un comportamento datoriale illegittimo e lo fa con una tutela certamente molto forte: il lavoratore di un’impresa di medie-grandi dimensioni (perché l’articolo 18 non si applica ad aziende che occupano fino a 15 dipendenti) ha (aveva) diritto di riprendere il proprio posto di lavoro così come lo aveva lasciato, oltre alle retribuzioni che non aveva percepito nel periodo fra il licenziamento e la reintegra, oppure, a sua scelta, di ricevere un’importante indennità economica (15 mensilità; che, però, sono più alte di 15 mesi di stipendio, perché in ognuna c’è il rateo di tredicesima ecc.).

La tutela, inutile dirlo, è ingente e ingombrante. Ma qual è il potere dell’articolo 18? Se guardiamo le aule di tribunale, le cause in cui compare non sono molte; se guardiamo le sentenze ancora meno (nel 2011 la Cassazione ne conta una ventina), quindi non viene applicato moltissimo. Perché il suo è un potere deterrente: l’imprenditore ci penserà un bel po’ di volte prima di azzardare un licenziamento illegittimo, perché per “sbarazzarsi” di una persona magari non più gradita sa di correre il rischio non solo di dovere sborsare delle cifre non indifferenti, ma soprattutto di doverselo riprendere in azienda.

È vero anche, però, che tante volte è un’ottima arma di ricatto: un lavoratore licenziato sa che può trattare. Sa che un accordo gli potrebbe fruttare comunque qualche mensilità, perché piuttosto che correre il rischio di un possibile esito infausto, l’imprenditore può essere disposto a dargli due soldi.

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I licenziamenti discriminatori sono difficilissimi da provare ed inoltre è il lavoratore a dover dimostrare di essere stato discriminato

Il nostro Governo vorrebbe cambiare tutto questo, e di parecchio, nonostante le apparenze: il “vecchio” articolo 18 viene mantenuto per i licenziamenti discriminatori. Certo, i licenziamenti discriminatori sono odiosi e guai mai! Ma, di fatto, si può dire che non esistano, e non perché non ci siano, ma perché sono difficilissimi da provare dal momento che è il lavoratore a dover dimostrare di essere stato discriminato (nel 2011 in Cassazione ci risulta un caso). È giusto, quindi, mantenerlo, ma facciamo presente che si tratta più di demagogia che di concretezza.

Restano i licenziamenti cosiddetti disciplinari – ovvero quelli determinati da una grossa negligenza del lavoratore, ad esempio perché ha rubato – e per motivi oggettivi (chiamati anche economici), il cui caso più tipico è la riduzione del personale. Ci dice la Fornero che nel primo caso sarà il Giudice a scegliere se il lavoratore andrà reintegrato o percepirà solo un indennizzo, nell’altro solo e sempre un indennizzo, anche se potrebbe essere più alto (ma non necessariamente).

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Il/la Ministro del Lavoro Elsa Fornero

Non è semplice esprimere un giudizio su questa riforma prescindendo dagli ovvi retroscena politici, ma ci proviamo con uno sguardo sul concreto. Sarà più facile licenziare? Non si può che rispondere affermativamente, e lo sarà soprattutto per gli imprenditori a capo di imprese di notevoli dimensioni e con disponibilità economiche. L’imprenditore potrà anche “monetizzare” un lavoratore sgradito, scegliere di mandarlo via ingiustamente, sapendo che, al peggio, quel che rischia sarà di pagare una bella cifra, ma stando tranquillo di non doversi più ritrovare quel dipendente fra i piedi. Non siamo sicuri, per contro, che anche una “bella cifra” (qual è poi una bella cifra…?) potrebbe ripagare un lavoratore della perdita del proprio posto di lavoro, che tante volte ha un valore intrinseco molto più alto, che serve e mantenere anche i familiari, e che forse, soprattutto a una certa età e con la crisi di oggi, non si trova più.

È chiaro che anche l’efficacia deterrente che aveva l’articolo 18 sarebbe così destinata a calare, perché farebbe meno paura. Non si può chiedere ai lavoratori di essere contenti, insomma.

Guardiamo ora l’altro lato della medaglia: ci dice il Governo che questa riforma dovrebbe favorire l’occupazione. Francamente non ci crediamo. Se prima un imprenditore non osava assumere a tempo indeterminato per paura di incappare in sanzioni così alte, il fatto che il rischio potenziale sarà limitato al profilo economico non sarà un incentivo sufficiente a fargli cambiare atteggiamento, o comunque non sarà un trend tale da determinare cambiamenti significativi sull’intero mercato del lavoro.

Ciò cui crediamo di più, invece, è che si sia tentato un allineamento con gli altri Paesi europei, che per lo più mancano di una tutela come era la nostra. L’obiettivo ci piace, e va condiviso, ci piace meno il metodo. Se in Gran Bretagna perdi il lavoro a cinquant’anni ne trovi un altro, soprattutto perché probabilmente ne hai
già cambiati tanti. Se sei una donna in età fertile ti assumono, in Italia ti salutano e ti ridono in faccia, perché il nostro mercato del lavoro è “vecchio”, perché la nostra cultura è tradizionalista.

Cara Elsa, caro Mario, il nostro modesto parere è questo: prima si cambiano le norme e si modifica il sistema, solo dopo le sanzioni. Se non si sposta l’attenzione sulla crescita, tutte le forme di flessibilità continueranno a rappresentare, da un lato, il rafforzamento della precarietà e dall’altro, serviranno esclusivamente a facilitare l’uscita dal mondo del lavoro.

Inoltre va rilevata anche un’altra questione metodologica che stride con il pacato profilo del Governo Monti. Non si può trascurare, come alcuni hanno già sottolineato, che proprio il Governo Monti, nell’affrontare un tema così delicato e con lo scopo acclarato di cambiare il rapporto di potere all’interno dei luoghi di lavoro, abbia, con il proprio linguaggio, alimentato ed ecceduto in simbolismo.

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Quei due mattacchioni di Elsa e Mario

E’ questo Governo che ha sostenuto che l’articolo 18 andava modificato anche senza la condivisione delle parti sociali; che immediatamente dopo si è vantato di aver tolto il diritto di veto al sindacato e che doveva concludere la trattativa, svoltasi con l’originale anomalia dell’assenza di un testo scritto, entro il 23 marzo 2012 (…dieci anni esatti dalla grande manifestazione della CGIL in difesa dell’art.18) per presentarla al mondo asiatico come avanguardia di flessibilità.

Il problema è che non esiste altra formulazione dell’articolo 18 finalizzata a tutelare chi ingiustamente viene licenziato migliore di quella che abbiamo conosciuto negli ultimi 40 anni e anche aggiungendo al testo del Governo la reintegra per i licenziamenti per motivi economici, questo rappresenterà soltanto un adeguamento in ottica europea. Senza reintegra, invece, vorrà dire che il Governo avrà abbattuto quello che chiama “totem” che si abbatterà però, drasticamente, su quella che noi chiamiamo “dignità”.


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