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Bonifica, ripristino ambientale e messa in sicurezza permanente

Creato il 17 febbraio 2015 da Deboramorano @DeboraMorano

La bonifica, il ripristino ambientale e la messa in sicurezza permanente sono interventi definitivi da realizzarsi su un sito non interessato da attività produttive in esercizio, per renderlo fruibile agli utilizzi previsti dagli strumenti urbanistici.

Gli interventi suddetti vengono realizzati dopo un’attività di caratterizzazione del sito inquinato e dell’area soggetta agli effetti dell’inquinamento presente nel sito, sulla base dei criteri di cui all’Allegato 2 alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006.

Gli obiettivi di bonifica o della messa in sicurezza permanente sono determinati mediante un’analisi di rischio condotta per il sito specifico seguendo i criteri di cui all’Allegato 1 alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006, e devono tener conto della specifica destinazione d’uso prevista.

Si può schematizzare nel modo seguente un programma di bonifica/messa in sicurezza permanente e ripristino ambientale di un sito inquinato:

  • definizione della destinazione d’uso del sito prevista dagli strumenti urbanistici;
  • acquisizione dei dati di caratterizzazione del sito, dell’ambiente e del territorio influenzati, secondo i criteri definiti nell’Allegato 2;
  • definizione degli obiettivi da raggiungere, secondo i criteri definiti nell’Allegato 1, e selezione della tecnica di bonifica.
  • selezione della tecnica di bonifica e definizione degli obiettivi da raggiungere, secondo i criteri definiti nell’Allegato 1;
  • selezione delle eventuali misure di sicurezza aggiuntive;
  • studio della compatibilità ambientale degli interventi;
  • definizione dei criteri di accettazione dei risultati;
  • controllo e monitoraggio degli interventi di bonifica/messa in sicurezza permanente e delle eventuali misure di sicurezza;
  • definizione delle eventuali limitazioni e prescrizioni all’uso del sito.

Gli interventi di bonifica/messa in sicurezza permanente garantiscono per ciascun sito in esame il raggiungimento degli obiettivi previsti col minor impatto ambientale e la maggiore efficacia, in termini di accettabilità del rischio di eventuali concentrazioni residue nelle matrici ambientali e di protezione dell’ambiente e della salute pubblica.

Il sistema di classificazione generalmente scelto per individuare la tipologia di intervento definisce:

  • interventi in-situ: effettuati senza movimentazione o rimozione del suolo;
  • interventi ex situ on-site: con movimentazione e rimozione di materiali e suolo inquinato, ma con trattamento nell’area del sito stesso e possibile riutilizzo;
  • interventi ex situ off-site: con movimentazione e rimozione di materiali e suolo inquinato fuori dal sito stesso, per avviare i materiali e il suolo negli impianti di trattamento autorizzati o in discarica.

Il collaudo degli interventi di bonifica/messa in sicurezza permanente valuterà la corrispondenza tra il progetto definitivo e la realizzazione secondo:

  • il raggiungimento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) o di concentrazioni soglia di rischio (CSR) in caso di intervento di bonifica;
  • l’efficacia delle misure di sicurezza in caso di messa in sicurezza permanente, in particolare di quelle adottate al fine di impedire la migrazione degli inquinanti all’esterno dell’area oggetto dell’intervento;
  • l’efficienza di sistemi, tecnologie, strumenti e mezzi utilizzati per la bonifica/messa in sicurezza permanente, sia durante l’esecuzione che al termine delle attività di bonifica e ripristino ambientale o della messa in sicurezza permanente.

(fonte: Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Norme in materia ambientale)


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