L’assegnazione parziale o frazionata della casa familiare, nonostante l’art. 155 quater, c.c., nulla statuisca in merito, è un provvedimento che il Giudice può adottare, qualora la sua sensibilità lo induca a ritenerlo opportuno nel merito, per porre fine ad una situazione di coabitazione forzosa tra le parti ma per favorire comunque l’incontro dei due figli tra di loro e con i rispettivi genitori, e praticabile nella realtà, nel senso che la conformazione e le dimensioni della casa lo consentano.
Tribunale per i Minorenni di Bari, 17.11.2010
Teramo, 25 Marzo 2011 Avv. Annamaria Tanzi
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