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Cassazione: le immissioni rumorose sono illecite anche se non superano la normale tollerabilità

Da Butred77

La Cassazione, con sentenza nr. 939 de 17 gennaio 2011 ha stabilito, in materia di vicinato che, nelle immissioni rumorose, il rispetto dei limiti massimi di tollerabilità previsti dalla legge, non può far considerare senz’altro lecite dette immissioni, dovendo il giudizio sulla loro tollerabilità, formularsi alla stregua degli art.. 844 c.c.

L’art. 844 c.c., dispone che:

Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi [890, 949; 674 c.p.].
Nell’applicare questa norma l’autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso.

Il caso ha riguardato un proprietario di un immobile che chiedeva “l’eliminazione delle intollerabili immissioni, prodotte da un grande ventilatore, istallato dal locatore di un immobile in confine e, posto in una apertura lucifera esistente sul muro comune dividente i due immobili, in quanto tali immissioni superavano la normale tollerabilità prevista dalla normativa codicistica.

Secondo la Cassazione, “in materia di immissioni, mentre è senz’altro illecito il superamento dei limiti stabiliti dalle leggi e dai regolamenti che, disciplinando le attività produttive, fissano nell’interesse della collettività le modalità di rilevamento dei rumori e i limiti massimi di tollerabilità, l’eventuale rispetto degli stessi non può far considerare senz’altro lecite le immissioni, dovendo il giudizio sulla loro tollerabilità formularsi alla stregua dei principi previsti dall’articolo 844 del codice civile”.

Tale principio, continuano i giudici, si basa sulle considerazioni che, “se le immissioni acustiche superano, per la loro particolare intensità e capacità diffusiva, la soglia di accettabilità, così pregiudicando la quiete pubblica, a maggior ragione le stesse, ove si risolvono in immissioni, nell’ambito della proprietà del vicino, ancor più esposto, per effetto della vicinanza, ai loro effetti dannosi, devono per ciò solo considerarsi intollerabili ai sensi dell’art 844c.c e pertanto illecite, anche sotto il profilo civilistico”.


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