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Consumo di suolo agricolo, la Basilicata avvia il contenimento

Creato il 06 marzo 2013 da Ediltecnicoit @EdiltecnicoIT
Consumo di suolo agricolo, la Basilicata avvia il contenimento

In linea con le recenti disposizioni nazionali, la Regione Basilicata ha approvato le norme concernenti il contenimento del consumo di suolo agricolo.

Il provvedimento, in corso di pubblicazione, riconosce il suolo agricolo quale bene comune e risorsa ambientale limitata non rinnovabile, nonché spazio dedicato alla produzione di alimenti, alla tutela della biodiversità, all’equilibrio del territorio e dell’ambiente;  alla produzione di utilità pubbliche, quali la qualità dell’aria e dell’acqua,  la difesa idrogeologica e la qualità della vita di tutta la popolazione come elemento costitutivo del sistema rurale.

La Regione elabora sistemi per il contenimento del consumo di suolo agricolo finalizzati ad orientare la pianificazione territoriale regionale.

A tale scopo, la Regione:
-  individua una metodologia di misurazione del consumo del suolo agricolo che abbia come criteri principali il valore agroalimentare,  le funzioni del suolo stesso e l’incidenza delle attività che vi insistono;
- redige periodicamente un rapporto sulla consistenza del suolo agricolo e  sulle sue variazioni;
-  stabilisce le forme e i criteri per l’inserimento negli strumenti di pianificazione previsti dalla normativa regionale di apposite previsioni di tutela del suolo agricolo  introducendo metodologie di misurazione del consumo del suolo agricolo e prevedendo strumenti cogenti per il suo contenimento.

Le superfici agricole in favore delle quali sono stati erogati aiuti di Stato o aiuti comunitari non possono essere destinate ad uso diverso da quello agricolo per almeno cinque anni dall’ultima erogazione.

Sono consentiti, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti, gli interventi strumentali all’esercizio delle attività di cui all’articolo 2135 del codice civile (Imprenditore agricolo), ivi compreso l’agriturismo, fatte salve le disposizioni più restrittive esistenti.

Negli atti di compravendita dei suddetti terreni deve essere espressamente richiamato il vincolo di destinazione agricola, sopra richiamato.

 


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