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Convertito in legge il “DL Stadi”: quali novità per le società di calcio professionistiche?

Creato il 16 ottobre 2014 da Tifoso Bilanciato @TifBilanciato

di Claudio Sottoriva, Professore aggregato di Metodologie e determinazioni quantitative d’azienda presso la Facoltà di Economia dell’Università Cattolica del S. Cuore di Milano

 

Il decreto-legge n. 119/2014, recante Contrasto alla violenza in occasione di manifestazioni sportive e protezione internazionale”, c.d. “Decreto stadi”, ha previsto una serie di novità per quanto riguarda il contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive nonché l’introduzione di un contributo a carico delle società di calcio per il finanziamento dei costi sostenuti per la sicurezza e l’ordine pubblico.

In particolare, il Capo I del provvedimento (convertito in legge con l’approvazione definitiva del testo da parte del Senato in data 15 ottobre 2014 dopo l’approvazione da parte della Camera dei Deputati il 9 ottobre scorso), agli articoli da 1 a 4 prevede talune disposizioni per la prevenzione ed il contrasto della violenza negli stadi[1] e alcune novità per quanto riguarda le società di calcio professionistico, come di seguito analizzato.

Inasprimento delle pene previste per le frodi in competizioni sportive

L’articolo 1 del decreto – non modificato nel corso dell’esame in sede referente – inasprisce le pene previste per il delitto di frode in competizioni sportive, subordinando l’efficacia delle modifiche all’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge. La fattispecie penale, disciplinata dall’art. 1 della legge n. 401 del 1989, si realizza quando chiunque «offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva» al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo (comma 1) e si applica anche al partecipante alla competizione sportiva che accetta le utilità promesse (comma 2). Quanto al regime sanzionatorio, l’entità della pena è diversa a seconda che il risultato della competizione sportiva sia ininfluente o influente ai fini di concorsi pronostici o scommesse autorizzate. E’altresì previsto che:

  • quando la frode riguarda una competizione sportiva non soggetta a scommesse autorizzate, il decreto-legge prevede la reclusione da 2 a 6 anni e la multa da 1.000 a 4.000 Euro, escludendo ogni attenuazione di pena per la lieve entità;
  • quando la frode riguarda una competizione sportiva soggetta a scommesse autorizzate, il decreto-legge, ora convertito in legge, stabilisce che le suddette pene siano aumentate fino alla metà e si applichi comunque una multa da 10.000 a 100.000 Euro.

Modifiche alla disciplina del c.d. D.A.SPO

L’articolo 2 del decreto modifica la disciplina del c.d. D.A.SPO, il provvedimento con il quale il questore dispone il divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive, ai sensi dell’articolo 6 della legge n. 401 del 1989. In merito, il comma 1, lett. a), incide sui presupposti che consentono al questore di emanare il provvedimento; il D.A.SPO può essere emesso nei confronti di soggetti che risultino denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, negli ultimi cinque anni, per una serie di reati, specificamente indicati, «ovvero per aver preso parte attiva a episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza». Trai reati previsti sono ricompresi:

  • il reato di introduzione o esposizione di striscioni e cartelli ovvero altre scritte o immagini che, comunque, incitino alla violenza o che contengano ingiurie o minacce (art. 2-bis, L. n. 8 del 2007[2]);
  • delitti contro l’ordine pubblico (articoli da 414 a 421 del codice penale, comprendenti ad esempio l’istigazione a delinquere, la pubblica intimidazione, la devastazione e il saccheggio, ma anche l’associazione a delinquere comune e mafiosa);
  • delitti di comune pericolo mediante violenza (articoli da 422 a 437 del codice penale, comprendenti ad esempio il danneggiamento seguito da incendio, la fabbricazione di materiali esplodenti, ma anche la strage); rapina (art. 628 c.p.) o estorsione (art. 629 c.p.); produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 73, TU stupefacenti).

Inoltre, il decreto-legge ridefinisce i presupposti che consentono al questore di applicare il D.A.SPO anche a soggetti che, pur non essendo stati condannati né denunciati, risultino aver comunque tenuto una condotta finalizzata a partecipare ad episodi di violenza nell’ambito di manifestazioni sportive così da porre in pericolo la sicurezza pubblica. Le condotte che pongono in pericolo la sicurezza possono essere tenute anche all’estero; alla condotta singola è aggiunta la “condotta di gruppo”; agli episodi di violenza sono aggiunti gli episodi di minaccia e di intimidazione; al pericolo per la sicurezza pubblica è aggiunta la turbativa per l’ordine pubblico. La condotta, sia singola che di gruppo, che giustifica la misura di divieto deve essere “evidentemente” finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza; inoltre, i fatti commessi all’estero devono essere accertati dall’autorità competente straniera; il D.A.SPO per fatti commessi all’estero è adottato dal questore della provincia di residenza del destinatario del provvedimento (o del luogo di residenza abituale).

Il decreto-legge, inoltre, aumenta la durata del provvedimento di divieto in relazione a recidivi (durata da 5 a 8 anni e obbligo di comparizione negli uffici di polizia) ed a coloro che assumono la direzione di episodi di violenza di gruppo (durata minima di 3 anni). In caso di violazione del D.A.SPO, la durata del medesimo può essere aumentata fino a 8 anni (già attualmente l’art. 6 della legge n. 401 del 1989 prevede al comma 6 che in caso di violazione del D.A.SPO il responsabile è punito con la reclusione da 1 a 3 anni e con la multa da 10.000 a 40.000 Euro; inoltre, con la sentenza di condanna, il giudice dispone il divieto di accesso alle manifestazioni sportive, con il contestuale obbligo di comparizione, per un periodo da 2 a 8 anni). Il decreto-legge disciplina il procedimento per chiedere e ottenere, trascorsi 3 anni dalla scadenza del divieto, la piena riabilitazione.

Nel giudizio di convalida della misura – convalida necessaria quando al divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive si aggiunge l’obbligo di comparizione negli uffici di polizia – il giudice per le indagini preliminari può limitare le prescrizioni circa tale obbligo già impartite dal questore.

Divieti per le società sportive

L’articolo 3 del decreto-legge, ora convertito in legge, interviene sul D.L. n. 8 del 2007 estendendo l’ambito di applicazione: della contravvenzione prevista per la violazione del divieto di striscioni e cartelli incitanti alla violenza; del divieto per le società sportive di corrispondere una serie di benefici a determinate categorie di soggetti, nonché del divieto di vendita o distribuzione dei titoli di accesso dagli impianti. La lett. a) del comma 1 modifica l’art. 2-bis del decreto-legge n. 8/2007 che, sotto la rubrica “Divieto di striscioni e cartelli incitanti alla violenza o recanti ingiurie o minacce“, punisce con l’arresto da 3 mesi ad un anno la violazione del divieto di introduzione o l’esposizione di striscioni e cartelli che incitino alla violenza o che contengano ingiurie o minacce. Il decreto-legge n. 119 allarga l’ambito di applicazione della fattispecie penale aggiungendo agli striscioni ed ai cartelli qualsiasi tipo di scritta o immagine che inciti alla violenza o che contenga ingiurie o minacce. La lett. b) estende l’ambito di applicazione del divieto per le società sportive di corrispondere una serie di benefici a determinate categorie di soggetti. In particolare, introduce il divieto per le società sportive di stipulare contratti aventi ad oggetto la concessione dei diritti del titolare del marchio d’impresa registrato (di cui all’art. 20, commi 1 e 2, del d.lgs. 30/2005) con soggetti destinatari di D.A.SPO. Inoltre, estende il divieto di corrispondere, in qualsiasi forma, diretta o indiretta, sovvenzioni, contributi e facilitazioni di qualsiasi natura, inclusa l’erogazione a prezzo agevolato o gratuito di biglietti e abbonamenti o titoli di viaggio, a coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, “per reati in materia di contraffazione di prodotti o di vendita abusiva degli stessi”. Tale limitazione si applica, dunque, a chiunque abbia commesso reati di contraffazione o vendita abusiva aventi ad oggetto qualsiasi tipo di prodotto commerciale (non essendo circoscritta ai soli reati connessi con il marchio registrato dalle predette società sportive).

La lett. c) precisa che il divieto di emettere, vendere o distribuire titoli di accesso all’impianto sportivo da parte delle società organizzatrici di competizioni calcistiche comprende tutte le possibili modalità di rilascio dei medesimi titoli. L’ambito temporale applicativo del divieto è circoscritto essendo previsto che lo stesso vige nei confronti dei soggetti attualmente destinatari di D.A.SPO e di coloro che siano stati condannati negli ultimi cinque anni, anche con sentenza definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive. Ai fini indicati, le lett. b) e c) novellano gli artt. 8, co. 1, e 9, co. 1, del D.L. 8/2007.

Nel corso dell’esame presso le Commissioni parlamentari riunite è stata disposta (nuova lett. 0a) l’inapplicabilità ai minori di 14 anni dell’obbligo di corredare la richiesta di acquisto dei biglietti di accesso agli impianti sportivi con la presentazione di un valido documento di identità per l’intestatario di ogni biglietto, nonchè del correlativo obbligo del personale addetto agli impianti di controllare la conformità dell’intestazione del biglietto alla persona fisica che lo esibisce, negando l’ingresso in caso di difformità e in caso di mancanza di documento (obblighi previsti dai commi 3-bis e 3-ter dell’art. 1 del D.L. 8/2007).

Contributo a carico delle società di calcio per la copertura dei costi per la sicurezza

Come noto, è stato altresì previsto (lettera c-bis dell’art. 3 del decreto-legge, ora convertito in legge) che una quota tra l’1 e il 3 % degli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti delle partite sia destinata a finanziare i costi sostenuti per la sicurezza e l’ordine pubblico, con particolare riferimento ai costi degli straordinari e delle indennità di ordine pubblico per le forze dell’ordine.

I criteri, i termini, la percentuale e le modalità per il versamento da parte delle società di tali somme saranno definiti con un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’interno, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.

In merito si rammenta come la Lega Serie A abbia chiesto all’unanimità al Senato di sopprimere, perché ritenute incostituzionali, le norme del decreto-legge che prevedono il pagamento da parte dei club di parte delle spese degli straordinari delle forze dell’ordine. Come si legge nella delibera della recente assemblea straordinaria della Lega Serie A, i club avevano chiesto «senza indugio che, nella seconda lettura del disegno di legge prevista in Senato a partire da martedì 14 ottobre, l’intero testo degli articoli 3-ter e 3-quater sia definitivamente soppresso, in quanto prefigurante l’introduzione di una vera e propria tassa posta soggettivamente a carico delle sole società sportive organizzatrici degli eventi per la fornitura di un servizio pubblico (il mantenimento della sicurezza e dell’ordine pubblico in occasione di eventi e manifestazioni) non opzionale ma previsto per legge nell’interesse dell’intera collettività e, come tale, in palese contrasto col principio di uguaglianza e l’obbligo generale di contribuzione alla spesa pubblica sanciti dagli articoli 3 e 53 della Costituzione della Repubblica Italiana».

Sulla base di una prima analisi, il contributo potrebbe ammontare a circa 25 milioni che ovviamente inciderebbe come costo nel bilancio della singola società di calcio.

Come previsto dal decreto-legge, ora convertito in legge, i criteri, i termini, la percentuale e le modalità per il versamento da parte delle società di tali somme saranno definiti con un apposito provvedimento attuativo del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’interno, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione. Nella determinazione della percentuale (compresa tra l’1% ed il 3%) dei ricavi complessivi derivanti dalla vendita dei biglietti e dei titoli di accesso validamente emessi in occasione degli eventi sportivi cui è commisurato il contributo a carico delle società di calcio, il provvedimento attuativo dovrà tener conto anche del diverso livello professionistico delle singole società di calcio.

Dal punto di vista tecnico-contabile, il contributo – che ragionevolmente dovrà essere calcolato sulla base del bilancio di esercizio approvato dalla società di calcio professionistico facendo riferimento alle voci “Ricavi da gare in casa”, “Ricavi da gare fuori casa”, “Abbonamenti” e “Ricavi da altre competizioni” – potrà trovare accoglimento tra i costi della produzione nella voce B) 14) Oneri diversi di gestione del Conto economico o, forse, in alternativa nella voce E) 21) Oneri straordinari. Ad esempio, facendo riferimento al bilancio al 31 dicembre 2013 di A.C. Milan S.p.A., su un totale della voce ricavi delle vendite e delle prestazioni (pari alla sommatoria tra i “Ricavi da gare in casa”, i “Ricavi da gare fuori casa”, i ricavi da “Abbonamenti” e i “Ricavi da altre competizioni”) di complessivi Euro 30.276.688 il contributo a carico della Società potrebbe collocarsi tra un minimo di Euro 302.766 ad un massimo di Euro 908.300. Per una più precisa quantificazione e una più completa analisi del trattamento contabile (anche ai fini dell’applicazione delle UEFA FFP Regulations) si dovrà attendere l’emanazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri come in precedenza indicato.

Chiusura del settore ospiti

L’articolo 4 del decreto-legge inserisce nella legge n. 401 del 1989 l’art. 7-bis.1 con il quale si prevede che il Ministro dell’interno possa, con decreto, in caso di gravi episodi di violenza commessi in occasione di partite di calcio, disporre la chiusura del settore ospiti degli impianti sportivi in cui si svolgano partite considerate a rischio-violenza e vietare la vendita dei biglietti di accesso allo stadio ai tifosi che risultino residenti nella provincia della squadra ospite. Le prescrizioni imposte dal decreto possono avere durata massima di 2 anni. Lo stesso articolo 4, inoltre:

  • consente l’arresto in flagranza di reato anche di colui che in occasione della manifestazione sportiva compia manifestazioni esteriori od ostenti emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (art. 4, comma 1);
  • estende il campo di applicazione delle misure di prevenzione disciplinate dal Codice antimafia alle persone che, per il loro comportamento, si possono ritenere dedite alla commissione di reati che mettono in pericolo l’ordine e la sicurezza pubblica, ovvero l’incolumità delle persone in occasione o a causa dello svolgimento di manifestazioni sportive (art. 4, comma 2);
  • estende la disciplina semplificata – già prevista per il rilascio delle autorizzazioni necessarie per l’adeguamento alle misure di sicurezza degli impianti sportivi di capienza superiore a 7.500 spettatori – agli interventi di adeguamento necessari alla riqualificazione degli stadi, alla segmentazione dei settori e all’abbattimento delle barriere, in attuazione degli obblighi imposti dai competenti organi calcistici, anche internazionali;
  • aumenta la durata del A.SPO quando il provvedimento sia motivato dalla reiterata violazione del regolamento d’uso degli stadi (art. 4, comma 3).

Modifica al funzionamento del fondo di garanzia impianti sportivi

Da ultimo, i commi 3-bis e 3–ter del decreto-legge, ora convertito in legge, modificano la disciplina relativa alla gestione del Fondo di garanzia per i mutui per impianti sportivi. In particolare è abrogata la procedura speciale per la gestione delle risorse stanziate per il triennio 2014-2016, ai sensi della quale l’Istituto per il credito sportivo amministra detti importi sulla base di criteri che tengano conto dell’esigenza di assicurare interventi per la sicurezza strutturale e funzionale, per la fruibilità, nonché per lo sviluppo e l’ammodernamento degli impianti sportivi (comma 3-bis).

Il decreto-legge è stato convertito in legge in data 15 ottobre 2014; si attende ora la pubblicazione della legge di conversione sulla Gazzetta Ufficiale

 

[1] Si veda il Dossier n. 214/2 – Elementi per l’esame in Assemblea – del 20 settembre 2014 – a cura del Servizio Studi della Camera dei Deputati.


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