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Criteri di ripartizione del FUS

Creato il 28 maggio 2013 da Nonzittitelarte

 

Criteri di ripartizione del FUS
F.U.S. Fondo Unico per lo spettacolo.

I criteri di ripartizione della quota del Fondo Unico per lo Spettacolo destinati alla lirica sono definiti dall’autorità di Governo competente in materia di spettacolo, insieme con il Ministro del Tesoro e sentita la Conferenza Stato-Regioni.I criteri hanno validità per i tre anni successivi alla data d’entrata in vigore del d.lgs. 367/96.

L’articolo 3 del decreto definisce al comma 2 gli indicatori di rilevazione che esprimono i punteggi da attribuire alla produzione:

 punti 10 per lirica con impiego di oltre 100 elementi,

 punti 6,5 per la lirica con impiego fino a 100 elementi,

 punti 4 per il balletto con orchestra,

 punti 2 per il balletto con musica registrata,

 punti 2,5 per i concerti sinfonico-corali,

 punti 2 per i concerti sinfonici,

 punti 1 per i concerti da camera con impiego di almeno 12 orchestrali.

Inoltre “per le manifestazioni costituite da opere in forma di concerto, il corrispondente punteggio è ridotto alla metà; per le manifestazioni costituite da abbinamento di composizioni anche di tipo diverso, il punteggio attribuito a ciascuna composizione è pari al 50% di quello previsto per la manifestazione corrispondente.

Il punteggio attribuito al balletto con orchestra o con musica registrata è ulteriormente aumentato di 1 punto, per le rappresentazioni effettuate con il proprio corpo di ballo stabile o utilizzando il corpo di ballo di altre Fondazioni” (art.3).

L’articolo 3, infine, stabilisce che l’entità della produzione della Fondazione che richiede il finanziamento, non può essere inferiore a quella del triennio precedente sia nel suo valore complessivo, sia con riferimento a ciascun tipo di manifestazione.

Ciascun beneficio previsto si calcola, poi, tenendo conto di una serie di fattori che possono aumentarne l’entità:

 10% per utilizzo, insieme a professionisti di collaudata esperienza, di giovani musicisti e tecnici nei loro primi cinque anni di attività professionale;

 5% per attività svolte nelle regioni dell’Obiettivo 11, come definito dal regolamento CE n.1290/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999;

 5% per attività comprendenti numero significativo di esecuzione di opere di autori contemporanei italiani o di paese dell’Unione Europea per le quali sono in godimento i diritti d’autore;

 20% nel caso di coproduzioni;

 5% per allestimento di opere italiane non rappresentate in Italia da almeno 30 anni;

 15% per allestimento di opere di autore italiano in prima esecuzione assoluta o inedita nonché per la preparazione del relativo materiale musicale;

 25% per lirica sperimentale;

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