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Diffamazione a mezzo sistemi telematici: determinazione del locus commissi delicti.

Creato il 15 giugno 2011 da Cindi

Diffamazione a mezzo sistemi telematici: determinazione del locus commissi delicti. Il luogo in cui le offese e le denigrazioni sono percepite da più fruitori della rete, ovvero in cui il collegamento viene attivato (anche nel caso in cui il sito web sia stato registrato all’estero, purché l’offesa sia stata percepita da più fruitori che si trovano in Italia) determina il locus commissi delicti della diffamazione commessa a mezzo giornale telematico.I presupposti su cui la Corte di Cassazione giunge a tale conclusione sono i seguenti:
a) l’immissione di scritti lesivi dell’altrui reputazione nel sistema internet integra il reato di diffamazione aggravata (articolo 595, co. 3, c.p.p.), delitto che si consuma anche se la comunicazione con più persone e/o la percezione da parte di costoro del messaggio non siano contemporanee e contestuali, ben potendo i destinatari trovarsi persino a grande distanza gli uni dagli altri ovvero dall’agente;
b) la diffamazione aggravata, in particolare, si configura quando l’offesa è veicolata attraverso un mezzo che raggiunge più persone contemporaneamente (newsgroup, mailing list, siti web);
c) fisicamente uno spazio web è allocato su un server e, nel caso di un giornale telematico, l’attività è limitata all’inserimento di notizie e informazioni su questo spazio web. Tali dati rimangono a disposizione degli utenti che possono collegarsi al server in qualsiasi momento per attingere agli stessi, di talchè anche se esiste un preciso luogo di partenza (il server) delle informazioni, lo stesso non coincide con quello di percezione delle espressioni offensive e, quindi, di verificazione dell’evento lesivo, da individuare nel luogo in cui il collegamento viene attivato;
d) l’accesso ai siti web è solitamente libero e, in genere, frequente, sicché l’immissione di notizie o immagini in rete integra la ipotesi di offerta delle stesse in incertam personam e, dunque, implica la fruibilità da parte di un numero solitamente elevato (ma difficilmente accettabile) di utenti.
Ripercorrendo le citate considerazioni, la Cassazione con la sentenza n. 16307 del 26 aprile 2011 emessa nell’ambito di un conflitto di competenza determinato dal fatto che i server erano fisicamente ubicati in Toscana, mentre l’amministratore del sito era della provincia di Sassari, ha recentemente individuato – nei termini sopra riassunti – la competenza territoriale in caso di offesa della reputazione altrui realizzata via internet, escludendo altri criteri come quelli di prima pubblicazione, di immissione della notizia nella rete, di accesso del primo visitatore (bollati come “criteri oggettivi unici inutilizzabili, in quanto di difficilissima, se non impossibile individuazione”), o quello del luogo in cui è situato il server in cui il provider alloca la notizia (che ben potrebbe trovarsi in qualsiasi parte del mondo).


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