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Giustizia sportiva, iniziamo a farci un po’ di cultura

Creato il 28 maggio 2012 da Tifoso Bilanciato @TifBilanciato

Sul sito della FIGC è disponibile l’intero Codice di Giustizia Sportiva, composto da 55 norme divise in 8 capitoli (7 “Titoli” oltre alle “Norme Finali”).

Quest’estate sentiremo citare in particolare:

  • il Titolo I, denominato “Norme di comportamento” .
  • il Titolo V, denominato “Procedimento per illecito sportivo e per violazioni in materia gestionale ed economica” .

All’interno del Titolo I sono contenuti, in particolare, gli articoli sulla base dei quali il Procuratore Federale ha già disposto i primi deferimenti, relativi alla tranche che andrà in giudizio il 30 maggio 2012.

Gli illeciti contestati derivano da violazioni degli articoli 1 (Doveri ed obblighi generali), 6 (Divieto di scommesse e obbligo di denuncia), 7 (Illecito sportivo e obbligo di denunzia) e 9 (Associazione finalizzata alla commissione di illeciti).

Eccoli, nella loro formulazione attuale:

Art. 1  Doveri e obblighi generali
1. Le società, i dirigenti, gli atleti, i tecnici, gli ufficiali di gara e ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l’ordinamento federale, sono tenuti all’osservanza delle norme e degli atti federali e devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva.
2. Ai soggetti di cui al comma 1 è fatto divieto di dare comunque a terzi notizie o informazioni che riguardano fatti oggetto di indagini o procedimenti disciplinari in corso.
3. Ai soggetti di cui al comma 1 è fatto obbligo, se convocati, di presentarsi innanzi agli Organi della giustizia sportiva.
4. Alle società e ai loro dirigenti, tesserati, nonché ai soggetti di cui al comma 5, è fatto divieto di intrattenere rapporti di abitualità, o comunque finalizzati al conseguimento di vantaggi nell’ambito dell’attività sportiva, con i componenti degli Organi della giustizia sportiva e con gli associati dell’Associazione italiana arbitri (AIA).
5. Sono tenuti alla osservanza delle norme contenute nel presente Codice e delle norme statutarie e federali anche i soci e non soci cui è riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo delle società stesse, nonché coloro che svolgono qualsiasi attività all’interno o nell’interesse di una società o comunque rilevante per l’ordinamento federale.
6. In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1 si applicano le sanzioni di cui alle lettere a), b), c), g) dell’art. 18, comma 1, e quelle di cui alle lettere a), b), c), d), f), g), h) dell’art. 19, comma 1.
7. In caso di violazione degli obblighi previsti dai commi 2, 3 e 4 si applicano le sanzioni di cui alle lettere b), c), g) dell’art. 18, comma 1, e quelle di cui alle lettere c), d), e), f), g), h) dell’art. 19, comma 1.

Art. 6 Divieto di scommesse e obbligo di denuncia
1. Ai soggetti dell’ordinamento federale, ai dirigenti, ai soci e ai tesserati delle società appartenenti al settore professionistico è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o per interposta persona, anche presso i soggetti autorizzati a riceverle, o di agevolare scommesse di altri con atti univocamente funzionali alla effettuazione delle stesse, che abbiano ad oggetto i risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell’ambito della FIFA, della UEFA e della FIGC.
2. Ai soggetti dell’ordinamento federale, ai dirigenti, ai soci e ai tesserati delle società appartenenti al settore dilettantistico e al settore giovanile è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o per interposta persona, presso soggetti non autorizzati a riceverle, o di agevolare scommesse di altri con atti univocamente funzionali alla effettuazione delle stesse, che abbiano ad oggetto i risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell’ambito della FIFA, della UEFA e della FIGC.
3. La violazione del divieto di cui ai commi 1 e 2 comporta per i soggetti dell’ordinamento federale, per i dirigenti, per i soci e per i tesserati delle società la sanzione della inibizione o della squalifica non inferiore a due anni e dell’ammenda non inferiore ad euro 25.000,00.
4. Se, per la violazione del divieto di cui ai commi 1 e 2, viene accertata la responsabilità diretta della società ai sensi dell’art. 4, il fatto è punito con l’applicazione delle sanzioni di cui alle lettere g), h), i), l) dell’art. 18, comma 1, anche congiuntamente in relazione alle circostanze e alla gravità del fatto.
5. I soggetti di cui all’art. 1, commi 1 e 5, che comunque abbiano avuto rapporti con società o persone che abbiano posto o stiano per porre in essere taluno degli atti indicati ai commi 1 e 2 ovvero che siano venuti a conoscenza in qualunque modo che società o persone abbiano posto o stiano per porre in essere taluno di detti atti, hanno l’obbligo di informarne, senza indugio, la Procura federale della FIGC.
6. Il mancato adempimento dell’obbligo di cui al comma 5, comporta per i soggetti di cui all’art. 1, commi 1 e 5 la sanzione della inibizione o della squalifica non inferiore a 3 mesi e dell’ammenda non inferiore ad euro 15.000,00.

Art. 7  Illecito sportivo e obbligo di denunzia
1. Il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica costituisce illecito sportivo.
2. Le società e i soggetti di cui all’art. 1, commi 1 e 5, che commettono direttamente o che consentono che altri compiano, a loro nome o nel loro interesse, i fatti di cui al comma 1 ne sono responsabili.
3. Se viene accertata la responsabilità diretta della società ai sensi dell’art. 4, il fatto è punito, a seconda della sua gravità, con le sanzioni di cui alle lettere h), i), l) dell’art. 18, comma 1, salva l’applicazione di una maggiore sanzione in caso di insufficiente afflittività.
4. Se viene accertata la responsabilità oggettiva o presunta della società ai sensi dell’art. 4, comma 5, il fatto è punito, a seconda della sua gravità, con le sanzioni di cui alle lettere g), h), i), l), m) dell’art. 18, comma 1.
5. I soggetti di cui all’art. 1, commi 1 e 5, riconosciuti responsabili di illecito sportivo, sono puniti con una sanzione non inferiore all’inibizione o alla squalifica per un periodo minimo di tre anni e con l’ammenda non inferiore ad euro 50.000,00.
6. In caso di pluralità di illeciti ovvero se lo svolgimento o il risultato della gara è stato alterato oppure se il vantaggio in classifica è stato conseguito, le sanzioni sono aggravate.
7. I soggetti di cui all’art. 1, commi 1 e 5, che comunque abbiano avuto rapporti con società o persone che abbiano posto o stiano per porre in essere taluno degli atti indicati ai commi precedenti ovvero che siano venuti a conoscenza in qualunque modo che società o persone abbiano posto o stiano per porre in essere taluno di detti atti, hanno l’obbligo di informarne, senza indugio, la Procura federale della FIGC.
8. Il mancato adempimento dell’obbligo di cui al comma 7, comporta per i soggetti di cui all’art. 1, commi 1 e 5 la sanzione della inibizione o della squalifica non inferiore a 6 mesi e dell’ammenda non inferiore ad euro 30.000,00.

Art. 9  Associazione finalizzata alla commissione di illeciti
1. Quando tre o più soggetti tenuti all’osservanza delle norme e degli atti federali si associano allo scopo di commettere illeciti si applicano, per ciò solo, le sanzioni di cui alle lettere f) e h) dell’art. 19, comma 1.
2. La sanzione è aggravata nei confronti di coloro che promuovono, costituiscono o gestiscono l’associazione, nonché per i dirigenti federali e gli associati all’AIA.

Che cosa rischiano le squadre coinvolte? La prima distinzione da fare è quella fra responsabilità oggettiva e responsabilità diretta

La responsabilità diretta è abbastanza facile da inquadrare: laddove la Procura Federale ravvisi il coinvolgimento diretto della Società (attraverso un socio, un dirigente o soggetti a questi collegati) nell’illecito sportivo, la società ritenuta colpevole può essere punita con la retrocessione all’ultimo posto della classifica del campionato di competenza, fatte salve ulteriori possibili penalizzazioni decise dalla Corte Disciplinare Federale.

La responsabilità oggettiva, invece, nasce da comportamenti illeciti di tesserati della società sportiva che, seppure non vedano il coinvolgimento diretto della società, configurano una responsabilità in virtù di un mancato od insufficiente rispetto dell’obbligo di vigilanza. Come specificano gli articoli 4 e 5 del Regolamento Federale “rispondono oggettivamente del comportamento dei loro tesserati” e “sono presunte responsabili degli illeciti sportivi, se commessi a loro vantaggio, anche da persone estranee”.

Le sanzioni, rappresentate da penalizzazioni, devono essere afflittive e, quindi, vengono comminate alternativamente sul campionato di competenza (se generano un danno effettivo, ad esempio l’esclusione dalla partecipazione al campionato europeo) oppure su quello successivo. Normalmente vengono assegnati da 1 a 3 punti di penalizzazione per ogni illecito accertato (a seconda se la squadra non abbia o abbia tratto beneficio dall’illecito), che possono essere aumentati nel caso in cui ci sia più di un tesserato della stessa squadra coinvolto.

Dopo i deferimenti (equivalente sportivo del rinvio a giudizio) inizieranno i processi di primo e secondo grado, senza escludere il possibile ricorso al TNAS (Tribunale nazionale arbitrato sportivo).

Sarà però interessante verificare l’approccio della Corte  rispetto a questa ondata di deferimenti, che vedono una quantità elevata di tesserati e di squadre coinvolte, nonché casistiche nuove, quali il deferimento della Sampdoria per i fatti commessi dal calciatore Bertani non su partite nelle quali la Sampdoria fosse effettivamente coinvolta, ma in virtù di una presunta partecipazione di Bertani ad un’associazione “finalizzata alla commissione di illeciti” ai sensi dell’art. 7).

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