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I nuovi interessi di mora decorrono automaticamente

Da Raffa269

interessi moratoriI nuovi interessi di mora scattano in automatico senza bisogno di messa in mora del debitore ritardatario e qui si da qualche ulteriore chiarimento alle domande per capire quando scattano e come applicarli.

Mentre fino al 31 dicembre 2012 per il ritardo nei pagamenti nell’ambito di debiti di natura commerciale non solo tra imprese ma anche tra imprese e pubblica amministrazione era necessaria la preventiva messa in mora del debitore, dal primo gennaio 2013 la prima importante novità è l’automatismo che scatta fin dal momento di mancato pagamento del debito entro le scadenze previste da contratto. Le novità si applicano sui nuovi contratti conclusi dal primo gennaio 2013 mentre per il settore agro-alimentare da quelli stipulati dal 24 ottobre 2012. Questo è quanto approvato dal Senato della Repubblica il 20 Dicembre e che prende il nome di Legge di Stabilità 2013.

Da quando scattano i nuovo interessi di mora

L’automatismo dei nuovi interessi di mora scatta da quando il debito si considera scaduto (anzi dal giorno successivo per essere precisi). Ma quando il debito oggi si considera scaduto?
Il Decreto 192 del 2012 fissa dei termini a partire dai quali scattano gli interessi moratori che corrispondo al trentunesimo giorno successivo a quello di scadenza del credito che coincide con la ricezione della fattura o dei beni da parte del debitore (o dell’ultimazione della prestazione di servizi se si tratta di servizi) e che può essere esteso al sessantunesimo giorno dalle parti ma non oltre. Se i due termini non corrispondono prevale la disponibilità del bene o l’ultimazione del servizio rispetto alla data di ricevimento della fattura.

Modifiche nelle clausole contrattuali

A tal proposito se le parti concordassero la non applicazione automatica degli interessi moratori, o la non decorrenza o una misura diversa sia inferiore o superiore agli interessi di mora tali clausole sarebbero nulle laddove siano inserite o abbiano una valenza tale da comprimere il diritto del creditore ad esigere il pagamento o rotardarlo in modo iniquo. Lo stesso vale se avete intenzione di modificare i termini di pagamento. Ciò non vuol dire che eventuali modifiche siano nulle (comunque sempre da far valere dinnanzi al giudice) ma che lo possono diventare se considerate inique dal giudice.

L’automatismo determina il fatto che non saranno più necessari solleciti o raccomandate per la costituzione o messa in mora del debitore ma scatteranno in automatico.

Crediti verso la Pubblica Amministrazione

In questo caso invece il termine è fermo a 30 giorni salvo pattuizione contrattuale scritta tra le parti e semprechè non sia iniqua nei confronti del debitore. Ovviamente il problema è stabilire cosa si intenda per iniqua. Peccato perchè dietro questa parola forse non cambierà nulla rispetto alla previgente versione normativa.

Fattispecie particolari nel settore pubblico

Eccezione fanno alcune tipologie di imprese pubbliche come quelle del settore sanitario, o le imprese della PA che sono obbligate a rispettare i requisiti di trasparenza per cui il termine viene automaticamente inteso a 60 giorni.

Quanto valgono i nuovi interessi di mora

Al solito per conoscere quanto valgono gli interessi di mora dovete far riferimento a quelli previsti semestralmente con apposito decreto oltre a quelli previsti dalla direttiva comunitaria europea in materia di transazioni commerciali e che trovate sintetizzati nell’articolo dedicato proprio a quanto valgono gli interessi moratori. Questo perchè come sapete esistono gli interessi legali di mora stabiliti appunto dalla norma e che equivale al tasso di interesse legale vigente maggiorato dell’8% a cui possono essere contrapposti gli interessi definiti da apposita clausola contrattuale scritta. Per l’approfondimento si rinvia all’articolo dedicato al calcolo degli interessi di mora. Vi ricordo nel frattempo che ogni sei mesi possono subire delle modifiche.

Disposizioni a parte sono state previste poi per il settore agro alimentare in cui si sancisce che per le merci deteriorabili la scadenza per il pagamento del debito è di 30 giorni dalla consegna della merce o dell’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura e 60 giorni per le altre.

Cosa si riscontra nella prassi commerciale

Nonostante tutto devo segnalare che nella prassi commerciale vuoi per la crisi di liquidità vuoi per ragioni di natura commerciale non riscontro mai l’applicazione di interessi di mora se non quando si va a litigare in tribunale o non si riesce a trovare un accordo extra giudiziale che, nella maggior parte dei casi, finisce nella migliore delle ipotesi al riconoscimento degli interessi legali che sono, come avete visto, ben più bassi rispetto a quelli di mora.

Però a mio avviso già efettuare il calcolo degli interessi di mora costituisce un’importante strumento per andare poi a transare con la controparte inadempiente in quanto le somme effettivamente spettanti sono ben più alte della sola quota dovuta a fronte del credito nominale.

Riferimenti normativi: Decreto legislativo 231 del 2002, Decreto legislativo 192 del 2012 (legge che recepisce la Direttiva UE 2011/7/UE

 


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