Magazine Cucina

Il Decoratore Professionista

Da Simona_cakedesignitalia @cakedesignita
legge 4 2013

Facciamo chiarezza sulle “Disposizioni in materia di professioni non organizzate”.

Grazie alla legge 4/2013 in Italia sono cambiate alcune disposizioni relative alle Professioni.

Tra le varie categorie che possono usufruire di questa nuova legge potrebbero rientrare i decoratori.

 In queste settimane c'è un gran parlare di professione, professionisti e certificazioni legate al settore del cake decorating (l'arte di decorare le torte), ed in seguito alle numerose richieste pervenute a noi Cake Design Italia, in cui ci chiedevano un supporto per fare chiarezza sulla questione, abbiamo deciso di interpellare un pool di esperti per aiutare chi è interessato ad orientarsi in questa “nuova” disciplina. Oltre tre anni di sodo lavoro e lungimiranza ci hanno portato ad essere una tra le maggiori realtà del settore con cui interfacciarsi sia a livello nazionale che internazionale (con questa legge si parla di Qualità, ma noi abbiamo una politica della Qualità già attiva dal 2012) e per questo motivo ci teniamo a supportare quanti si sono rivolti a noi per le delucidazioni del caso.  L'articolo è un po' tecnico, e quindi un po' "barboso", ma succede spesso quando si ha a che fare con le leggi. Se ci sono cose non chiare cercheremo di sviscerarle meglio, anche grazie al contributo di chi ci farà domande in merito.  Partiamo dalla fine: oggi è possibile dichiarare che si è un cake decorator professionista (o decoratore di torte, ma qui non è certo una questione di italiano o di inglese).E' possibile farlo grazie ad una legge, inserendo una dicitura specifica nei documenti che produciamo. Chiaramente questo vale per chi ha un'attività legata al settore e svolge questo lavoro in maniera continuata. Cosa significa questo? Com'è possibile? La legge in questione è la n. 4 del 14 gennaio 2013 che reca “Disposizioni in materia di professioni non organizzate”. Questa legge ha come scopo quello di inquadrare come “Professione” tutte quelle attività economiche esercitate abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, che non sono organizzate in ordini o collegi (per intenderci gli albi). In pratica un cake decorator che presta la propria opera ad un’altra persona, singolo o azienda, può dichiararsi professionista da subito, ma ha l’obbligo di dichiarare per iscritto in ogni documento che è un professionista ai sensi della legge n. 4 del 14 gennaio 2013 (art.1, comma 2). Lo spirito di questa legge è la liberalizzazione delle attività professionali, e di conseguenza, come dice il termine stesso, l’esercizio di questa professione è libero e può essere svolto sia in modo individuale che in forma associativa (art. comma. 4-5). Quindi un Decoratore, se vuole, può da subito dichiararsi professionista, senza necessità di aderire ad alcuna sigla, come recita l’art. 6 comma 1 «La presente legge promuove l'autoregolamentazione volontaria e la qualificazione dell'attività' dei soggetti che esercitano le professioni di cui all'art. 1, anche indipendentemente dall'adesione degli stessi ad una delle associazioni di cui all'art. 2» Può anche, se vuole, costituire un’associazione professionale.
Attraverso la costituzione di un'associazione è possibile ottenere un duplice scopo: da un lato la cooperazione tra gli associati, dall'altro la possibilità per il consumatore di fare riferimento ad essa per qualsiasi problema. Ma attenzione: ai sensi dell’art.2 comma 1 «Coloro che esercitano la professione di cui all'art. 1, comma 2, possono costituire associazioni a carattere professionale di natura privatistica», cioè tutto ciò che accade o si consegue all’interno dell’associazione ha valore solo nell’ambito dell’associazione stessa e non ha valore a livello pubblico. Infatti sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico è specificato che verrà stilato un elenco di queste associazioni professionali, ma «L’inserimento di un' associazione di professionisti in questo elenco non costituisce in alcun modo un riconoscimento giuridico della professione da essi esercitata. Questo può avvenire solo a seguito di specifici provvedimenti legislativi riguardanti la professione stessa.» e ancora «Si sottolinea che l’elenco ha una finalità esclusivamente informativa e non un valore di graduatoria o di rilascio di giudizi di affidabilità da parte del ministero dello Sviluppo economico». 

Questa è una delle questioni che l'avvocato con cui abbiamo parlato ci ha tenuto a sottolineare: il riconoscimento di una qualificazione professionale da parte di un'associazione ha lo scopo di identificare i propri associati come adatti, secondo i loro stessi standard interni, ad essere parte dell'associazione stessa. Solo questo.

Infatti, ad esempio, se non viene rinnovata la tessera dell'associazione quel titolo decade.

Se non si fanno i corsi di aggiornamento che l'associazione decide quel titolo decade.

E tutto questo è cosa ben diversa dall'avere un attestato di Qualifica Professionale.

All’articolo 6, infatti, la legge parla esplicitamente di attestato di qualificazione professionale (art.7 comma 1) e non di diploma di qualifica professionale, cioè le associazioni professionali possono rilasciare un attestato in cui dichiarano che i propri iscritti si attengono agli standard qualitativi da loro imposti, ma non possono rilasciare diplomi di qualifica professionale, in quanto solo gli enti pubblici e privati dietro autorizzazione di autorità nazionali o locali per la formazione professionale possono rilasciarli.

Per maggiori informazioni leggi qui.

Lo stesso sito del Ministero dello Sviluppo Economico parla di attestato di qualità eventualmente rilasciato dalle associazioni (art.5 comma1).

Il rilascio è infatti facoltativo, proprio perché non è un diploma, ma una certificazione di qualità rilasciata dalle associazioni ai propri iscritti. Ed il sistema della qualità, per propria natura, non è obbligatorio ma volontario e facoltativo. 

Ancora un po' di pazienza, ci sono altri tecnicismi da spiegare.

Questo ci porta alle strane sigle presenti nel testo di legge e che stanno impazzando sul web UNI, EN, ISO.

Proviamo a chiarire: quelle sigle sono delle tre organizzazioni che sono incaricate di creare standard di qualità cui un’associazione, una persona o un’azienda, si deve attenere per avere il “bollino di qualità”.

Queste organizzazioni operano a diversi livelli e stanno ad indicare in quali paesi valgono questi standard e cioè:

UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione) individua i criteri della qualità in Italia

EN (sigla attribuita ad i prodotti del CEN - European Committee for Standardization) individua i criteri della qualità in Europa

ISO (International Organization for Standardization) individua i criteri della qualità a livello internazionale.

In genere queste sigle sono seguite da un numero (che individua il settore disciplinato) ed una data come si può vedere qui, dove si può anche consultare l’elenco delle norme UNI aggiornato al 7 febbraio 2014, e dove al momento non è presente una norma UNI relativa a questo settore. Come recita l’art. 6 e 9, le norme sono stabilite da una di queste organizzazioni e per ottenere una certificazione di Qualità UNI occorre richiederla ad organismi di certificazione accreditati 

dall'organismo unico 

nazionale di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008. In assenza di una norma UNI non è possibile ottenere certificazioni di Qualità oggettivi UNI, ma solo attestati di qualità soggettivi dell’associazioneIn conclusione Questa disciplina porta senza dubbio la possibilità di creare nuovi indotti economici, ma soprattutto la possibilità di fare finalmente una grossa scrematura in tutti i settori lavorativi non disciplinati, infatti chi vorrà fregiarsi del titolo di professionista avrà l’obbligo legale di dichiarare sempre per iscritto che è un professionista ai sensi di questa legge, ma come tutti sappiamo “da grandi poteri derivano grandi responsabilità”: essere un professionista significa assumersi grandi responsabilità nei confronti di coloro che ricevono la prestazione, con tutti i vantaggi che ne derivano e tutte le sanzioni in caso di contravvenzione agli obblighi (art.1 comma 3), sia che ci si autocertifichi professionista, sia che ci si costituisca in associazione.In fin dei conti questa legge cambia tutto e niente. Il legislatore ha mostrato una totale assenza di interesse a disciplinare seriamente questi “nuovi” settori, demandando ai singoli privati cittadini o ad associazioni private la responsabilità di farlo, aprendo così da un lato ad enormi opportunità lavorative per persone serie che hanno sempre lavorato professionalmente e dall’altro ad uno scenario apocalittico fatto da una babele di nomi e sigle associative, più o meno affidabili o pronunciabili, che si autocertificano professionisti senza alcuna garanzia istituzionale. Saranno tempi difficili… In bocca al lupo e tenete gli occhi aperti! Siamo pronti a rispondere a tutte le domande del caso. Basta scrivere a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.[email protected]
Dott. Marco MontoneCoordinamento e qualità per Cake Design ItaliaEsperto in sistemi di gestione integrati Ambiente, Qualità e Sicurezza
 

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