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Il domicilio fiscale delle persone fisiche, residenti e non in Italia, per le agevolazioni

Da Raffa269

Il domicilio fiscale delle persone fisiche, residenti e non in Italia, per le agevolazioniIl domicilio fiscale e la residenza fiscale delle persone fisiche sono due concetti che devono essere distinti rispetto a residenza e domicilio civilistico e che hanno conseguenze importanti ai fini della fruizione di agevolazioni fiscali per esempio ai fini o IMU o ai fini delle agevolazioni prima casa, o sconti di imposta o sulle tasse, obblighi nella presentazione e nella compilazione delle dichiarazioni dei redditi.

Differenza tra domicilio fiscale e residenza fiscale

Vediamo insieme di capire quali sono le differenze tra domicilio fiscale e residenza fiscale delle persone fisiche, perché esistono e quali ricadute hanno sui contribuenti dal punto di vista fiscale. Il concetto di residenza e domicilio sono specificati nel codice civile all'art. 43, in cui si dice che la residenza è il luogo in cui la persona ha la sua "dimora abituale" e il domicilio è invece il "luogo in cui ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi". Questi possono coincidere o non coincidere. Inutile dire che questi concetti hanno valenze differente e sono stati al centro del dibattito tributario degli ultimi venti anni (la sentenza Pavarotti in questo ha fatto scuola) e che i due concetti assumono vesti diversi a seconda che si tratti di persone fisiche o che si tratti di residenza fiscale delle persone giuridiche e quindi società.

Definizione di Domicilio Fiscale

Il domicilio fiscale è definito dall'articolo 43 del codice civile che afferma essere il luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari ed interessi personali e patrimoniali e prescinde dalla reale presenza fisica del soggetto in quel determinato luogo. Per esempio è considerato residente in Italia il soggetto che pur avendo trasferito la propria sede di lavoro fuori dall'Italia mantiene in Italia i propri legami familiari o il centro dei propri interessi patrimoniali e sociali.

Ai fini delle imposte sui redditi e dell'iva i concetti che assumono importanza sono invece quelli di residenza e domicilio fiscale. La residenza fiscale, come risulta dagli art.2 e 3 del T.U.I.R, determina la sottoposizione della persona al regime di tassazione in territorio italiano per i redditi ovunque prodotti secondo il principio del WWT, sono pertanto residenti ai fini fiscali:

La residenza Fiscale della persona fisica

Residenti fiscali sono tutti coloro che abbiano la residenza (civilistica) in Italia per tutti i redditi ovunque prodotti e i non residenti in Italia per i soli redditi prodotti nel territorio nazionale Italiano

E' considerato residente in Italia chi per la maggior parte del periodo di imposta (l'anno solare) e pertanto oltre 183 giorni versi in almeno una delle seguenti situazioni:
  1. sia iscritto nell'anagrafe della popolazione dello Stato
  2. abbia nel territorio dello Stato il domicilio inteso in senso civilistico
  3. abbia nel territorio dello Stato la residenza intesa in senso civilistico

Iscrizione all'AIRE

La cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente e l'iscrizione nell'A.I.R.E. (anagrafe degli italiani residenti all'estero) di per se stessa non esclude il domicilio o la residenza nello Stato. I cittadini trasferiti all'estero sono infatti considerati ancora residenti e pertanto rilevanti ai fini delle imposte sui redditi se, la loro famiglia abbia mantenuto la dimora in Italia, siano emigrati in Stati con regimi fiscali privilegiati c.d. paradisi fiscali o paesi della "black list" ex D.M. 21/11/2001 (in questo caso c'è addirittura un inversione dell'onere della prova, il soggetto è considerato residente in Italia a meno che non sia lui stesso a provare con ogni mezzo di essere realmente residente all'estero e che il trasferimento non sia fittizio), siano emigrati in Stati a regime fiscale non privilegiato (rientranti pertanto nella"white-list"), ma l'amministrazione finanziaria riesca a dimostrare che il trasferimento non è effettivo. Questi sono concetti e fattispeice molto delicate e che necessitano comunque di un approfondimento per singolo caso.

Il domicilio fiscale (ex art.58 e 59 DPR 600/73) di regola coincide con la residenza anagrafica

Nel caso di non residenti il domicilio viene stabilito: nel comune in cui si produce reddito in Italia o se si produce in più comuni, in quello dove viene prodotto il reddito più elevato (tenuto conto dell'accertamento dell'ufficio e non della dichiarazione del contribuente), nel comune di ultima residenza nello Stato per i cittadini immigrati in Stati a fiscalità privilegiata, ma che siano considerati residenti in Italia.

Il domicilio fiscale rileva ai fini della competenza dell'ufficio dell'amministrazione finanziaria territorialmente competente a ricevere le dichiarazioni e svolgere attività di controllo e accertamento sul reddito.

Implicazione del concetto di domicilio fiscale e residenza fiscale

L'individuazione del domicilio fiscale rileva altresì al fine dell'individuazione dell'aliquota dell'addizionale dell'IRPEF da applicare (questa infatti cambia da regione a regione). Ma come avete avuto modo di vedere nei precedenti articoli rileva anche per quello che concerne l'accesso a determinate agevolazioni fiscali prima tra tutte l'agevolazione per godere dei benefici prima casa che si rifanno al concetto di comune nel quale il contribuente la o intende trasferire entro un tot periodo di tempo la sua abitazione principale concetto legato alla dimora abituale. Lo stesso può accadere per godere della detrazione prevista per l'IMU anche se qui il concetto di abitazione principale è leggermente differente rispetto a quello visto sopra. Il domicilio fiscale inoltre e sempre a titolo di esempio e senza pretesa di esaustività rileverà in modo rilevante anche nell'ambito della notificazione degli atti amministrativi e giudiziali o per le cartelle di pagamento.

Residenza anagrafica nel 730

La residenza anagrafica deve essere indicata solo se il contribuente ha variato la propria residenza nel periodo dal 1° gennaio 2013 alla data in cui presenta la dichiarazione. Si ricorda che la residenza si considera cambiata anche nel caso di variazione dell'indirizzo nell'ambito dello stesso Comune.

Variazione della residenza nel 730

i dati della nuova residenza alla data di consegna del Mod. 730, avendo cura di riportare negli appositi spazi i dati relativi a: Comune, sigla della provincia, CAP, tipologia (via, viale, piazza, largo ecc.), indirizzo, numero civico, frazione, se presente; il giorno, il mese e l'anno in cui è intervenuta la variazione. La residenza anagrafica deve essere indicata anche dai contribuenti che presentano per la prima volta la dichiarazione dei redditi, i quali devono barrare la casella "Dichiarazione presentata per la prima volta". L'indicazione del numero di telefono, di cellulare e dell'indirizzo di posta elettronica è facoltativa: l'inserimento di questi dati è consigliato a chi desidera ricevere dall'Agenzia delle Entrate informazioni ed aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.

Domicilio fiscale per l'attribuzione dell'addizionale regionale e dell'addizionale comunale

Il domicilio fiscale coincide generalmente con la residenza anagrafica. In casi particolari l'amministrazione finanziaria può consentire al contribuente, che ne faccia motivata istanza, che il suo domicilio fiscale sia stabilito in un comune diverso da quello di residenza. Il domicilio fiscale consente di individuare la Regione e il Comune per i quali è dovuta rispettivamente l'addizionale regionale e comunale.

Domicilio Fiscale per i pensionati

Con riguardo ai pensionati non residenti in Italia, se la pensione rappresenti l'unico o il maggiore dei redditi prodotti in Italia il domicilio fiscale va stabilito in ogni caso dove è ubicata la sede centrale dell'ente erogante anche se si consiglia sempre di approfondire questa fattispecie tributarie singolarmente in quanto l'attrazione della residenza in uno o nel'altro paese dipende da differenti fattori, dalle convenzioni contro le doppie imposizioni tra un paese e l'altro e da altri fattori che necessitano a mio modesto avviso delle presenza di un professionista dottore commercialista di fiducia a cui affidare un incarico.

Consulta anche il precedente articolo dedicato al concetto di residenza fiscale delle persone fisiche in cui sono approfonditi ancora di più questi concetti alla luce delle ultime modifiche nelle liste dei paesi black list e delle ultime pronunce giurisprudenziali in merito.

Se volete trasferirvi in un paradiso fiscale e non pagare più tasse

Premesso che ve lo auguro con tutto il cuore vi anticipo che il fatto di cancellarvi dall'anagrafe delle persone fisiche residenti in italia e prendere la residenza in un paese a fiscalità privilegiata o paradiso fiscale non implica che per il fisco Italiano che deve racimolare soldi in tutto il pianetà avrà un'arma ulteriore ossia per lui sarete comunque residenti in Italia salvo prova contraria per cui...inutile che scappate....lui vi troverà anche perchè l'onere della prova grava sul contribuente. A tal proposito potete leggere la circolare ministeriale 140 del 1999.


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