Magazine Economia

ISEE 2015: istruzioni per la compilazione (seconda parte)

Da Pukos
ISEE 2015: istruzioni per la compilazione (seconda parte)

Di seguito riportiamo le istruzioni per calcolare l’ISEE.

LE MODALITA’ DI CALCOLO

Come già detto il calcolo dell`Isee avviene sulla base delle informazioni raccolte con il modello DSU e delle altre informazioni disponibili negli archivi INPS e Agenzia delle entrate acquisite dal sistema informativo dell`Isee.

Per calcolare l`ISEE si deve partire dal calcolo del parametro ISE, l`indicatore della situazione economica del nucleo familiare, che misura il reddito e il patrimonio (immobiliare e mobiliare) della famiglia. Una volta calcolato l`ISE, esso viene diviso per un coefficiente convenzionale (scala di equivalenza), crescente al crescere del numero dei componenti il nucleo familiare (si veda l`allegato 1 del DPCM 159/2013). Il risultato è l`indicatore ISEE che “misura” la ricchezza del singolo componente del nucleo familiare.

La prima cosa che viene fatta è quindi il calcolo dell`ISE, ovvero la somma dell`indicatore della situazione reddituale e dell`indicatore della situazione patrimoniale riferita all`intero nucleo familiare.

L`indicatore della situazione reddituale è determinato sulla base dei redditi, spese e franchigie riferite a ciascun componente il nucleo familiare e al nucleo familiare. Si sommano i redditi di ciascun componente (voce A) e vi si detraggono le spese personali (voce B). Dalla somma dei risultati di questa operazione fatta per ogni componente del nucleo familiare si tolgono poi le spese e le franchigie riferite al nucleo familiare (voce C).

  1. A) Per ciascun componente viene considerato il reddito ottenuto sommando:
  • reddito complessivo ai fini Irpef;
  • reddito soggetto a imposta sostitutiva o a ritenuta d`imposta;
  • ogni altra componete di reddito esente da imposta compresi i redditi di lavoro prestato all`estero e tassati all`estero;
  • proventi derivanti da attività agricole per le quali c`è obbligo di presentazione della dichiarazione IVA (viene considerato l`imponibile IRAP al netto dei costi del personale);
  • assegni di mantenimento di figli effettivamente percepiti;
  • trattamenti assistenziali, previdenziali, indennitari, incluse carte di debito (carte acquisti), percepiti a qualsiasi titolo dalle amministrazioni pubbliche, se non gia’ compresi nel reddito ai fini IRPEF;
  • redditi fondiari relativi a beni non locati soggetti ad IMU, non indicati nel reddito complessivo ai fini Irpef, compresi anche i redditi dei beni posseduti all`estero soggetti ad IVIE (per le modalità
  • con cui devono esser considerati tutti questi redditi si veda l`art.4 comma 2 lettera g del decreto);
  • il reddito figurativo delle attività finanziarie ottenuto moltiplicando al patrimonio mobiliare complessivo del nucleo familiare (con esclusione dei depositi e dei c/c bancari e postali) il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro oppure, se inferiore, il tasso di interesse vigente al 1/1 maggiorato di un punto percentuale;
  • il reddito lordo dichiarato ai fini fiscali nel paese di residenza dai cittadini italiani residenti all`estero (AIRE), convertito in euro al cambio vigente al 31/12 dell`anno di riferimento del reddito;

 

  1. B) Dal reddito ottenuto si sottrae, fino ad (eventuale) concorrenza:
  • importo degli assegni periodici effettivamente pagati al coniuge (compresi gli importi destinati al mantenimento dei figli), anche se residente all`estero, in seguito a separazione legale ed effettiva o allo scioglimento/annullamento/cessazione effetti civili del matrimonio.
  • importo degli assegni periodici effettivamente pagati per il mantenimento dei figli conviventi con l`altro genitore, nel caso in cui i genitori non siano coniugati, ne’ legalmente ed
  • effettivamente separati e non vi sia provvedimento dell`autorità giudiziaria che ne stabilisce l`importo;
  • fino ad un massimo di 5.000 euro, le spese sanitarie per disabili, le spese per l`acquisto di cani guida e le spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi, indicate in dichiarazione dei redditi tra le spese per le quali spetta la detrazione d`imposta, nonché’ le spese mediche e di assistenza specifica per i disabili indicate in dichiarazione dei redditi tra le spese e gli oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo;
  • importo dei redditi agrari relativi alle attività di imprenditore agricolo (ai sensi dell`art. 2135 c.c.) svolta anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA,
  • obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA;
  • fino ad un massimo di 3.000 euro, una quota dei redditi da lavoro dipendente, nonché degli altri redditi da lavoro ad essi assimilati a fini fiscali, pari al 20% dei redditi medesimi;
  • in alternativa al punto precedente: fino ad un massimo di 1.000 euro, una quota dei redditi da pensione inclusi nel reddito complessivo ai fini Irpef, nonché’ dei trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, percepiti a qualunque titolo da amministrazioni pubbliche, pari al 20% dei redditi ovvero dei trattamenti medesimi.

 

  1. C) Dalla somma dei redditi dei singoli componenti decurtati delle suddette spese, si sottraggono, riferiti al nucleo familiare e fino ad eventuale concorrenza:
  • se il nucleo familiare risiede in abitazione in locazione: valore del canone annuo previsto dal contratto di locazione per un massimo di 7.000 euro, incrementato di 500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo; questa detrazione e’ alternativa a quella per nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà (vedi art.5 c.2);
  • se nel nucleo familiare ci sono persone non autosufficienti: per ognuna di esse la spesa sostenuta, comprensiva di contributi versati, per collaboratori domestici e addetti all`assistenza personale.

Tale somma va considerata nel limite dell`ammontare dei trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito (carte acquisti), percepiti a qualunque titolo da amministrazioni pubbliche, al netto di una detrazione del 20%;

  • in alternativa al punto precedente: per ciascuna delle persone non autosufficienti, in caso di ricovero presso strutture residenziali, si sottrae l`ammontare della retta versata per l’ospitalità alberghiera;
  • se nel nucleo familiare vi sono persone con disabilità media: per ciascuna di esse una franchigia pari a 4.000 euro (5.500 se minorenni);
  • se nel nucleo familiare vi sono persone con disabilità grave: per ciascuna di esse una franchigia pari a 5.500 euro (7.500 se minorenni);
  • se nel nucleo familiare vi sono persone non autosufficienti: per ciascuna di esse una franchigia pari a 7.000 euro (9.500 se minorenni).

 

Note:

  1. i redditi e gli importi di cui alle voci A e B sono riferiti al secondo anno solare precedente alla presentazione della Dsu. Le spese e le franchigie di cui alla lettera C sono riferite all`anno solare precedente alla presentazione della Dsu.
  2. per la definizione di persone non autosufficienti e con disabilità media o grave si veda l`allegato 3 del DPCM 159/2013.
  3. le franchigie possono essere alternativamente sottratte fino ad eventuale concorrenza del valore dell`ISE.
  4. nel caso in cui il soggetto richiedente risulti già beneficiario di trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, percepiti a qualunque titolo da amministrazioni pubbliche al valore dell`ISEE è sottratto dall`ente erogatore l`ammontare percepito nell`anno precedente la presentazione della Dsu, rapportato al parametro della scala di equivalenza (vedi allegato 1 del decreto). Ciò ai soli fini dell`accertamento dei requisiti per il mantenimento del trattamento.

 

L`indicatore della situazione patrimoniale, invece, è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare, il valore del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare (depositi, conti correnti, titoli, azioni, etc.)

 

Il patrimonio immobiliare è calcolato considerando:

  • il valore dei fabbricati, aree fabbricabili e terreni (definiti ai fini IMU) intestati alle persone fisiche non esercenti l’attività di impresa al 31/12 dell`anno precedente a quello di presentazione del modello DSU, a prescindere dal periodo di possesso nell`anno. Sono compresi anche i fabbricati esenti dall`IMU.

e detraendo da tale valore, fino a eventuale concorrenza

  • l`eventuale debito residuo per mutui contratti per l`acquisto o la costruzione dei suddetti immobili/aree/terreni calcolato al 31/12 dell`anno precedente a quello di presentazione del modello DSU.

 

Il patrimonio mobiliare si ottiene sommando:

depositi e conti correnti bancari e postali: si considera il saldo contabile attivo al loro di interessi al 31/12 dell`anno precedente a quello della presentazione della DSU oppure, se superiore, valore della consistenza media annua riferita allo stesso anno.

  • titoli di Stato ed equiparati, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati: si considera il valore nominale delle consistenze alla data del 31 dicembre dell`anno precedente a quello di presentazione della DSU;
  • azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri: si considera il valore risultante dall`ultimo prospetto redatto dalla società di gestione al 31/12 dell`anno precedente a quello della presentazione della DSU;
  • contratti di assicurazione sulla vita o a capitalizzazione mista: si considera l`importo dei premi complessivamente versati al 31/12 dell`anno precedente a quello della presentazione della DSU, al netto degli eventuali riscatti. Per le polizze a premio unico anticipato va considerato l`importo del premio versato. Sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla data suddetta non è esercitabile il diritto di riscatto.

E poi detraendo, fino a eventuale concorrenza:

  • una franchigia pari a 6.000 euro, più 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di 10.000 euro (soglia a cui si aggiungono 1.000 euro ogni figlio successivo al secondo).

 

Note:

  1. per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà il valore della casa di abitazione al netto dell`eventuale debito del mutuo NON viene conteggiato nell`ISE se inferiore a 52.500 euro, valore incrementato di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo. Se il valore è superiore a detta soglia, viene in ogni caso preso in considerazione solo nella misura pari a due terzi della parte eccedente;
  2. per gli immobili esteri il patrimonio è quello definito ai fini dell`imposta IVIE e calcolato al 31/12 dell`anno precedente a quello di presentazione del modello DSU. Vale anche per questi la possibilità di detrarre il debito residuo del mutuo acceso per l`acquisto o la costruzione.
  3. devono essere considerati anche i patrimoni mobiliari detenuti all`estero.
  4. per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione cointestati anche a soggetti che non fanno parte del nucleo familiare, il valore è assunto a quota di spettanza.

 

Il nucleo familiare di riferimento

Il nucleo familiare di riferimento è quello anagrafico esistente alla data di presentazione della documentazione DSU.

Costituiscono eccezione i coniugi che hanno diversa residenza anagrafica ma non sono separati. In questo caso essi, ai fini Isee, fanno parte dello stesso nucleo familiare coincidente con la residenza anagrafica familiare individuata con accordo o, in mancanza, con l`ultima residenza comune o con la residenza del coniuge di maggior durata.

Il figlio minore di anni 18 fa parte del nucleo familiare del genitore convivente. Ne fa parte anche il figlio -maggiorenne non coniugato e senza figli- non convivente con i genitori ma a loro carico ai fini Irpef.

Come già detto, per determinati tipi di prestazioni sociali occorre ottenere un Isee particolare, calcolato su nuclei familiari convenzionali (vedi la voce Tipi di ISEE).

Per i casi particolari riguardanti coniugi non conviventi, figli e convivenze anagrafiche si veda l`art.3 del DPCM 159/2013.

 

CONTROLLI

Le norme che disciplinano il nuovo Isee già prevedono una serie di controlli ed incroci di dati nella fase di rilascio dello stesso. I dati auto-dichiarati vengono quindi fin da subito verificati, e oltre ad essi vengono utilizzati dati già presenti nelle banche dati Inps e Agenzia delle entrate.

In più già da Marzo 2013 è istituito presso l`Inps un archivio di tutte le prestazioni agevolate con dettaglio sul loro valore e sugli utilizzatori. A questo archivio possono accede l`Agenzia delle entrate e la guardia di finanza sempre nell`ottica dei controlli -preventivi e non- inerenti il rilascio dell`Isee.

 

L`obiettivo non è solo preventivo, ma anche volto a far emergere casi di fruizione illegittima di prestazioni sociali, riduzioni tariffarie, etc.

Fonte: www.aduc.it


Potrebbero interessarti anche :

Ritornare alla prima pagina di Logo Paperblog

Possono interessarti anche questi articoli :