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La riforma del mercato del lavoro in 4 punti

Creato il 25 marzo 2012 da Propostalavoro @propostalavoro

La riforma del mercato del lavoro in 4 puntiCon questo articolo intendiamo offrire ai nostri lettori una sintesi dei punti principali relativi alla riforma del mercato del lavoro. L’iter legislativo che il governo ha deciso di adottare per varare la riforma è quello del disegno di legge che potrà, quindi prevedere un ulteriore confronto e possibilità di correzioni in parlamento. L’impianto generale alla base del testo (un documento di 26 pagine e 10 capitoli) sembra essere: l’equilibrio tra flessibilità in entrata e in uscita dal mondo del lavoro, una distribuzione più equa tra lavoratori flessibili e assunti a tempo indeterminato, un utilizzo più efficiente degli ammortizzatori sociali e tutele maggiori per i giovani che entrano nel mercato dl lavoro. Vediamo quindi come il governo intenda attuare questi principi attraverso la riforma:

1. Rapporti di lavoro più stabili: Si intende favorire forme contrattuali più stabili come il rapporto a tempo indeterminato rendendo meno conveniente per l’azienda l’utilizzo di forme contrattuali precarie e limitando l'utilizzo di queste ultime laddove si mascherino forme di lavoro dipendente. Come?

- Apprendistato: Il contratto di apprendistato diventa la forma prevalente per la stabilizzazione del lavoratore in entrata. Esso prevede l’assunzione di nuovi apprendisti in base alle stabilizzazioni effettuate nel triennio precedente. Il rapporto tra apprendisti e lavoratori qualificati viene innalzato da 1/1 a 3/2

- Il contratto di lavoro a tempo determinato subirà un aumento contributivo dell’1,4% ( con esclusione delle sostituzione e i lavoratori stagionali). La durata massima dei contratti in successione è fissata in 36 mesi.

- Per il contratto a progetto aumenterà l’aliquota contributiva e scatterà la presunzione nel caso in cui l’attività del collaboratore sia analoga a quella svolta dai dipendenti.

- La partita Iva: Anche in questo caso scatta la presunzione nel caso in cui il rapporto di lavoro duri complessivamente più di sei mesi nell’arco di un anno e quando da essa il collaboratore ricavi più del 75% delle sue entrate. Indice presuntivo è anche la postazione di lavoro presso la sede del committente. Nel caso di accertamento della presunzione il rapporto di lavoro viene considerato a tempo indeterminato.

2. Licenziamenti: La novità più importante della manovra riguarda i licenziamenti per motivi economici per cui non è più previsto l’obbligo di reintegro. Tuttavia se il giudice accerta l’inesistenza del giustificato motivo, l’azienda dovrà corrispondere al lavoratore un’indennità compresa tra le 15 e le 27 mensilità. Mentre per i licenziamenti discriminatori si conferma l’impianto dell’articolo 18: a prescindere dal numero di dipendenti se il datore di lavoro viene condannato è obbligato al reintegro del lavoratore e a risarcirlo di almeno 5 mensilità, in alternativa il lavoratore potrà chiedere la risoluzione del rapporto di lavoro chiedendo il pagamento di 12 mensilità. Nel caso dei licenziamenti disciplinari laddove il fatto non sussiste vi è l’obbligo al reintegro e al risarcimento dei danni contributivi con la possibilità per il lavoratore di farsi versare l’indennità per un totale di 15 mensilità o tra 15 e 27 mensilità. In tema di licenziamenti c’è anche la novità legata ai tempi più rapidi per la conclusione dei processi attraverso l’introduzione di riti speciali con caratteristiche di “celerità e snellezza”.

3. Ammortizzatori sociali: La novità più rilevante riguarda l’istituzione dell’Aspi, l’assicurazione sociale per l’impiego, in cui confluiranno tutte le forme di tutela per la disoccupazione. Con questo istituto il sussidio si estenderà anche agli apprendisti, ai dipendenti della Pa con contratti a termine e agli artisti. Per i settori non coperti dalla cassa integrazione e per le aziende con più di 15 dipendenti si prevede l’obbligo di istituzione di Fondi specifici di solidarietà. Sopravvivono secondo la normativa vigente la cassa integrazione ordinaria e i contratti di solidarietà.

4. Qualche piccola novità riguarda anche l'occupazione femminile con il via ai congedi obbligatori di paternità per un periodo di tre giorni consecutivi entro cinque mesi dal parto e il contrasto alla pratica delle dimissioni in bianco che venivano fatte firmare alle donne all'atto di assunzione e utilizzate in caso di gravidanza della lavoratrice.

Sull'impianto strutturale della riforma, per quanto essa possa ispirarsi a principi di maggiore tutela ed equità tra lavoratori stabili e lavoratori precari, non è chiaro come verrà applicata dalle aziende e quali ricadute effettive avrà sul futuro dei lavoratori a progetto e con partita Iva che in molti casi hanno questa come unica alternativa per non rimanere a casa. Probabilmente in un periodo di crescita e non di recessione e aziende in crisi questa manovra avrebbe avuto un adeguato margine di applicabilità. Ma in questo frangente risulta forse poco rispondente al contesto che stiamo vivendo.


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