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Le Banche di Credito Cooperativo e la mutualità prevalente

Da Pukos
Le Banche di Credito Cooperativo e la mutualità prevalente

In una lettera, inviata alla Commissione Europea, 12 europarlamentari italiani esprimono preoccupazione sul Fondo di risoluzione delle crisi bancarie, che si applica anche alle Banche di Credito Cooperativo.

Non sono citate le questioni etiche che interessano, da molto tempo, le Banche di Credito Cooperativo.

A decorrere dal 2004, per le Banche di Credito Cooperativo, come per tutte le cooperative ai fini delle disposizioni fiscali di favore, è richiesta, tra l’altro, l’operatività prevalentemente a favore dei soci (art. 28 comma 2-bis del D. Lgs. 1/9/1993 n. 385 T.U.B.).

A decorrere dal 1994 l’articolo 35 del T.U.B. obbliga le Banche di Credito Cooperativo a esercitare il credito prevalentemente a favore dei soci.

La Banca d’Italia nel 1994 ha emanato istruzioni secondo le quali, nell’ammontare dei crediti a favore dei soci delle Banche di Credito Cooperativo, sono incluse attività spurie, rendendo illusorio il rispetto della norma.

Le Banche di Credito Cooperativo, non avendo mai esercitato il credito prevalentemente a favore dei soci, non devono usufruire delle disposizioni fiscali agevolate.

Per risolvere i gravi problemi di queste banche, è sufficiente modificare l’articolo 35 sopra citato (www.trentigiorgio.it/progettodilegge.doc).

La proposta di legge, molto semplice, ha lo scopo di regolare la democrazia in banca e impedire violazioni normative e conflitti d’interessi.

Prof. GIORGIO TRENTI

Web www.trentigiorgio.it


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