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Limite all’acquisto di 15 mila Euro per i Minimi per beni strumentali, auto e altro

Da Raffa269

Limite all’acquisto di 15 mila Euro per i Minimi per beni strumentali, auto e altroFra i requisiti per accedere al Regime dei Minimi (in vendita la GUIDA COMPLETA in formato PDF!) troviamo anche il non superamento del limite dei 15 mila euro per l’acquisto di beni strumentali destinati all’attività professionale che genera alcuni dubbi in merito al calcolo, alla tipologia del bene e altro. Una tra le cause di preclusione dal regime dei minimi consiste nel non aver acquistato bene strumentali di valore superiore ai 15 mila euro pena l’esclusione dal regime o il divieto di accesso.

Cosa si intende per acquisto di beni strumentali?
I beni strumentali sono i beni che concorrono alla determinazione dei ricavi professionali del titolare della partita Iva e che possono essere a titolo di esempio un’apparecchiatura medica per un medico o un’auto per un rappresentante, e così via.

Il valore di 15 mila euro come si calcola ai fini del regime dei minimi?
Queste sono solo alcune delle domande più frequenti a cui molti lettori spesso non sanno dare una risposta e si legge la norma sembrerebbe che basta l’acquisto di una utilitaria da parte di un avvocato per restare fuori dal regime ma in realtà  non è così in quanto prima di tutto il valore limite dei 15 mila dovrà essere considerato quale valore ragguagliato all’anno di imposta nel senso che è rilevante vedere quando è stata aperta la partita Iva.

Come anche chiarito dalla circolare numero 17 dell’agenzia delle entrate del 2012 l’agenzia delle entrate ribadisce in sostanza quanto già chiarito in occasione dell’introduzione del vecchio regime dei minimi di cui tale requisito è figlio (se volete leggere il testo della norma lo trovate all’articolo 1, comma 96, lettera b), della legge n. 244 del 2007.

Ulteriore chiarimento riguarda il pagamento degli acconti per l’acquisto di beni strumentali per cui si chiarisce che deve farsi riferimento sempre al principio di effettuazione dell’operazione (su cui si era già espressa con la circolare n. 73 del 2007 l’agenzia delle entrate), valido ai fini Iva. A mio avviso quindi rileverà l’acconto se effettuato nel triennio, altrimenti ne sarà escluso dal calcolo.

Cosa Altro rientra nel calcolo del paniere dei 15 mila euro
Sono da considerare oltre il costo rapportato all’utilizzo prmoscuo o meno del bene e all’Iva rimasta indetraibile anche gli investimenti oltre i canoni di locazione dell’immobile strumentale utilizzato per l’esercizio dell’attività (Leggete  a tal fne la Circolare n. 73 dell’agenzia delle entrate sul tema considerande che si presumono ad utilizzo prmoscuo tutti i beni a deducibilità limitata indicati negli articoli 164 e 102, comma 9, del TUIR quali ad esempio autovetture, autocaravan, ciclomotori, motocicli, telefonini, auto, immobile o altro bene strumentale).

Ulteriore aspetto da prendere in considerazione ai fini della quantificazione del superamento del limite dei 15 mila è la destinazione del bene e l’utilizzo probabilmente promiscuo che ne farete del mezzo. Per esempio se come immagino voi che state leggendo la guida siete soggetti professionisti come possono essere, architetti o avvocati  o dottori commercialisti,  e avete intenzione di acquistare una macchina questa sarà considerata ad utilizzo promiscuo ossia potrete detrarvi solo alcuni costi di acquisto e manutenzione dell’auto ma non il 100%.

Lo stesso ragionamento deve essere traslato sul rispetto del limite dell’acquisto di beni strumentali inferiore ai 15 mila euro valido ai fini dell’accesso al regime dei minimi. In tal senso un’auto ad utilizzo promiscuo del valore di 16 mila euro non vi farà andare oltre al limite dei 15 mila euro perché il vostro passatemi il termine valore del bene strumentale sarà il 50% dei 16 mila euro e pertanto 8 mila euro, ben al di sotto della soglia di esclusione del regime dei minimi.

Iva indetraibile ai fini del calcolo del limite dei 15 mila euro per i contribuenti minimi
Discorso inverso invece riguarda l’Iva la cui parte indetraibile sarà, come molti di voi sapranno, un costo deducibile che si andrà a sommare alla base imponibile Iva. Per fare un esempio una macchina del valore di 20 mila + 4 mila di Iva (immaginandola ancora al 20% per semplicità di calcolo) destinata promiscuamente all’attività libero professionale avrà un valore strumentale pari a 10 mila più la quota parte di iva indetraibile sull’auto (60% del 20%, ossia 2.400 euro).

L’agenzia delle entrate ha chiarito che beni strumentali  che sono solo in parte utilizzati nell’ambito dell’attività di impresa o di lavoro autonomo, come appunto per esempio l’auto per il professionista devono essere considerati per un valore pari al 50 del costo (circolare 73/E/2007) e che deve considerarsi al netto dell’Iva indetraibile come chiarito nella circolare 7 del 2008.

Per i contribuenti minimi comunque l’acquisto dell’auto da diritto alla detrazione Iva del 40%.
Ai fini dei costi invece la deducibilità dle costo sarà pari al 50% del costo sostenuto come chiarito dalla circolare ministeriale n. 7 del 2008.

Beni in comodato che entrano nel limite dei 15 mila euro
Nel caso invece di di beni strumentali che il contribuente minimo ha ricevuto in comodato d’uso gratuito questi non andranno considerati nel calcolo del limite die 15 mila euro in quanto il legislatore è come se dicesse che per avere la disponibilità di questi beni il professionista non ha dovuta sborsare alcunchè. Lo stesso dicasi per l’Avviamento commerciale

Se così fosse però il valore totale sarà pertanto 12.400. Gli acquisti di beni si dovranno ricomprendere anche le disponibilità di beni avute stipulando contratti di leasing relativamente alla sola quota parte del canone e non anche a quella per il finanziamento e a titolo di interessi passivi.

Affitto o noleggio di beni strumentali
Lo stesso si avrà nel caso di affitto o noleggio di un bene strumentale che anch’esso concorrerà alla determinazione del limite dei 15.000 sempre secondo la logica dell’uso promiscuo. Ulteriore precisazione di non poco conto è che il professionista contribuente iscritto al regime dei minimi come gli altri del resto può avere un solo automezzo o motoveicolo da destinare all’attività. Per cui anche se che molti di voi avranno moto o motorino e macchina ricordate che solo gli acquisti e le spese di uno potrete considerare. Facendo quindi un piccolo esempio immaginiamo di considerare un giovane professionista. Per svolgere la sua attività presumibilmente utilizzerà un motorino (supponiamo un costo di acquisto di 4.000 euro non considerando per ora l’iva indetraibile, poi avrà un cellulare che abbiamo visto concorre nella misura del 50% del suo costo. Supponiamo vi siete comprati il classico bb o i-phone questo varrà 400 euro. Stesso discroso per eventuali attrezza indispensabili allo svolgimento della vostra attività professionale.

Leasing per i contribuenti minimi
Lo stesso trattamento visto per l’acquito vale anche per il leasing solo con l’accortezza delle nuova durata del periodo minimo contrattuale che dal 2014 è fissata nella metà del periodo di ammortamento dell’autoveicolo. Visto che cambiano spesso queste durate o almeno negli ultimi anni è stato così vi consiglio sempre di chiedere direttamente alla vostra società finanziaria che avete bisogno che sia deducibile e vedrete che loro sono sicuramente aggiornati sul tema.

Importante chiarimento: come considerare i canoni di locazione dell’ufficio o studio del contribuente minimo
I contribuenti che sostengono delle spese a titolo di canoni di affitto per immobili adibità anche promiscuamente all’attività strumentale dovranno far rientrare nel calcolo dei 15 mila euro anche queste voci di costo (50% se promiscuamente adibito) come chiarito nella circolare 7 del 2008 dell’Agenzia delle Entrate.
Attenzione quindi ai canoni di affitto dello Studio perchè rientrano nel calcolo del limite anche se devo dire che non mi trova assolitamente d’accordo per via del fatto che sto acquistando si la disponibilità di un bene strumentale ma non della sua proprietà e nemmeno ne avrei la possibilità di farlo trascorso un certo numero di menislità come avviene nel contratto di leasing per cui stiamo parlando di un contratto di affitto per la fruizione di un qualcosa. Allora lo stesso principio andrebbe applicato all’acquisto di un biglietto dell’autobus utilizzato per andare nello studio?!?! Mah…

Di cosa altro potreste avere bisogno? Non considero i canoni di locazione di uno studio perché altrimenti potreste correre il rischio di non essere considerati nel regime dei minimi (in vendita la GUIDA COMPLETA in formato PDF!) per cui come vedete arrivare ad un limite di 15 mila euro è difficile. Forse potrebbe accadere con l’acquisto di un’auto particolarmente costosa e che per ora sconsiglio per via dell’iva che comunque andreste a perderci.

Quesito 1: In un nucleo famigliare convivono 2 persone, non sposate, ed entrambe sono titolari di partita Iva in regime dei minimi. (quindi 2 regimi dei minimi). Il regime dei minimi impone un tetto di spesa massima in 3 anni di 15.000 Euro. Entrambi acquistano in contanti al 50% ciascuno, un auto nuova del valore di 40.000 Euro (iva compresa) ad uso promiscuo e la cointestano. Ai fini del computo della soglia dei 15.000 Euro concorre il 50% del valore della fattura che sarà addebitato ad uno dei due soggetti oppure il 25% visto che l’auto è cointestata? Pongo questa domanda perché se verrà considerato il 50% del costo dell’auto, addebitandolo solo ad uno dei soggetti, esso uscirà dal regime dei minimi superando la quota dei 15000 Euro. Se invece verrà considerato il 25% ciascuno, entrambi resteranno nel regime di minimi.

Risposta: a chi è intestata la macchina al PRA? Se a entrambi, cosa che dubito sia accaduta allora lei considererei solo il costo a ciasucno rimasto a carico. In caso contrario solo in capo all’unico soggetto intestatario.

Quesito 2: Se invece una parte del valore dell’auto nuova fosse frutto di un regalo da parte di un genitore, che pagherà con bonifico bancario direttamente al concessionario, viene conteggiata comunque la cifra totale del valore dell’auto per il raggiungimento del tetto di 15 mila Euro o solo la cifra restante che paga il contribuente dei minimi?

Risposta: Sempre il valore dell’auto indipendentemente dal fatto che ha avuto una regalia, in quanto l’ammortamento come lo considera poi a fine anno?

Quesito 3: Per evitare qualsiasi problema con l’agenzia delle entrate, si può evitare di considerare strumentale il veicolo, propendo per la non deducibilità, in modo che il contribuente dei minimi possa acquistare l’auto a qualsiasi cifra?
Risposta: si

Vendita e Riacquisto dei beni nel triennio
Su questo punto premetto che ci sono opinioni contrastanti e che se non volete rischiare è logico sempre pagare di più ma nel caso immaginate di acquistare un bene ad uso promiscuo e poi lo vendete per poi riacquistarne un altro alcuni sostengono che dovete conteggiare entrambi altri invece (tra cui il sottoscritto) che dovete considerare solo p’eventuale costo aggiuntivo sostenuto al netto dei ricavi ricevuti dalla vendita del primo. Del resto la ratio della norma in questo caso mi sembra essere chiara: se acquisti beni per più di 15 mila euro vuol dire che non sei consdierabile un piccolo porfessionista ma già ti puoi permettere beni strumentale più significativi. Per cui se acquisto anche un motorino per 15 volte a mille euro non mi puoi dire che sto andando oltre il lmite perchè nella sostanza non sto utilizzando una disponibilità economico finanziaria maggiore. Quindi fate come volete ma sappiate che alcuni fanno in un modo ed altri in un altro. Se sentite l’agenzia delle entrate o meglio quelli che rispondono al call center  chiaramente vi diranno che meglio l’atreggiamento più cautelativo.

Se avete domande non esitate a scriverle nei commenti e… per sapere proprio tutto sul regime dei minimi consiglio di acquistare la Guida in offerta:

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