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Minimi: domanda tassativa entro il 28 febbraio per richiedere il regime INPS agevolato

Da Pukos
Minimi: domanda tassativa entro il 28 febbraio per richiedere il regime INPS agevolato

La circolare INPS n. 29 del 10 febbraio 2015 fornisce chiarimenti in merito alla portata applicativa dell`agevolazione prevista dal nuovo regime fiscale agevolato per autonomi (L. 190/2014) ai fini della determinazione dei contributi previdenziali dovuti dagli imprenditori individuali alle Gestioni artigiani e commercianti.

L`agevolazione prevede infatti che i soggetti agevolati possano determinare i contributi INPS applicando le aliquote contributive previste per artigiani e commercianti sul reddito dichiarato e senza applicare il minimale imponibile (da cui normalmente deriva la cosiddetta “quota fissa”).

L`agevolazione contributiva e’ strettamente correlata a quella fiscale e pertanto, in caso di cessazione/fuoriuscita dal regime, ai fini previdenziali si tornerà all`applicazione del regime ordinario di determinazione e di versamento del contributo dovuto a decorrere dal primo gennaio dell`anno successivo.

L`opzione per l`agevolazione contributiva e’ incompatibile con le ordinarie riduzioni a favore di:

  • coadiuvanti e coadiutori di eta’ inferiore a 21 anni, che prestano attività nell’ambito di imprese che aderiscono al regime agevolato;
  • soggetti (imprenditore e familiari collaboratori) già pensionati presso le Gestioni dell`INPS e con più di 65 anni di eta’ i quali però non potranno contestualmente beneficiare della riduzione contributiva del 50%

La circolare INPS precisa e ribadisce che il regime previdenziale e’ opzionale; sara’ quindi accessibile esclusivamente presentando apposita comunicazione.

L’accesso al regime previdenziale agevolato avviene sulla base di apposita dichiarazione che il contribuente ha l’onere di presentare all’Istituto, secondo le modalità di seguito descritte.

Modalità di accesso per i soggetti già esercenti attività d’impresa.

I soggetti già esercenti attività d’impresa alla data del 1/1/2015, hanno l’onere di compilare il modello telematico appositamente predisposto all’interno del Cassetto per Artigiani e Commercianti al seguente indirizzo internet: www.inps.it – Servizi Online – Elenco di tutti i servizi – Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti – Sezione Domande telematizzate: Regime agevolato ex. Art.1, commi 76-84 L. 190/2014 – Adesione.

Ciò dovrà avvenire entro il 28 febbraio dell’anno per il quale intendono usufruire del regime agevolato. Ove non sia rispettato tale termine, l’accesso al regime agevolato non sarà consentito per l’anno in corso, ma dovrà essere ripresentata una nuova domanda entro il 28 febbraio dell’anno successivo e l’agevolazione sarà concessa con decorrenza 1° gennaio del relativo anno, sempreché il richiedente permanga in possesso dei requisiti di legge. Il termine decadenziale del 28 febbraio di cui sopra vale anche per coloro che, pur esercitando attività d’impresa prima dell’entrata in vigore della novella, non risultino ancora titolari di posizione attiva presso le gestioni autonome. In tali casi andrà compilato l’apposito modello cartaceo -specificando l’attività esercitata attraverso l’indicazione del codice REA.

Modalità di accesso per i titolari di imprese di nuova costituzione.

I soggetti che intraprendono una nuova attività d’impresa dal 1° gennaio 2015 e presumono di essere in possesso dei requisiti richiesti, presentano apposita dichiarazione di adesione – attraverso la citata procedura telematizzata – al regime agevolato con la massima tempestività rispetto alla data di ricezione della delibera di avvenuta iscrizione alla gestione previdenziale. Ove la dichiarazione di adesione pervenga all’Istituto entro la data di avvio della prima elaborazione utile, ordinaria o infra-anno, ai fini della richiesta di versamento, al richiedente sarà applicata immediatamente la tariffazione agevolata e nel Cassetto Previdenziale saranno disponibili i modelli F24 precompilati con i Codici Inps e le scadenze relative al nuovo regime, da utilizzare per i versamenti. Ove, invece, la dichiarazione di adesione al regime agevolato pervenga in una data in cui la posizione del richiedente sia stata già oggetto di imposizione contributiva, la dichiarazione medesima verrà trasferita per l’istruttoria alla sede di competenza.

Il versamento dei contributi in acconto e a saldo, andrà effettuato con le consuete scadenze previste per le somme dovute in base ad UNICO. Alle scadenze previste per il pagamento degli acconti, resterà  dovuto anche il versamento della contribuzione di maternità in due rate uguali di 3,72 euro.

APT per Finanza in Chiaro


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