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Multe : nulla la notifica all'indirizzo del PRA se l'automobilista si è trasferito

Da Avvdanielaconte
Multe : nulla la notifica all'indirizzo del PRA se l'automobilista si è trasferito La Corte di Cassazione, con la sentenza n.18049 del 02.09.2011 della 2^ Sez. civile, ha cassato la sentenza del Tribunale di Napoli, annullando sette verbali relativi a sanzioni amministrative a causa della nullità della notifica.
L'Amministrazione comunale, infatti, aveva notificato all'automobilista ricorrente sette verbali relativi a multe che erano state irrogate all'indirizzo risultante dal P.R.A. La notifica non era andata a buon fine perchè il destinatario era risultato "sloggiato" dall'indirizzo indicato. 
Successivamente, non erano state espletate le formalità previste dall'art. 140 c.p.c. nell'ipotesi di irreperibilità del destinatario - deposito della copia presso la casa comunale, affissione dell'avviso alla porta di casa del destinatario o dell'azienda o ufficio, invio dell'avviso mediante raccomandata con ricevuta di ritorno -. 
I Giudici di legittimità hanno richiamato l'art. 201 del Codice della Strada, a norma del quale "comunque le notificazioni si intendono validamente eseguite quando siano fatte alla residenza, al domicilio o sede del soggetto risultante dalla carta di circolazione…". Tuttavia, la validità della notifica "non è fondata sul semplice tentativo della stessa presso uno dei luoghi risultanti dai documenti ivi menzionati, bensì sul necessario espletamento delle formalità previste per le ipotesi di irreperibilità del destinatario. Ne consegue che, nell'ipotesi di trasferimento del trasgressore in un luogo non annotato sulla carta di circolazione, la notificazione (sia ordinaria che postale), per essere valida, richiede necessariamente l'espletamento delle formalità previste dall'art. 140 cod. proc. civ. per il caso di irreperibilità del destinatario (Sent. n. 5907 del 23/04/2002)"
Alla luce di queste motivazioni, la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata, compensando tra le parti le spese del giudizio di merito e quelle del giudizio in Cassazione. 
Roma, 06.09.2011   Avv. Daniela Conte 
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