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Negoziazione assistita: le parti possono rinunciare all’accordo non autorizzato dal P.M. con il deposito di ricorso per separazione

Creato il 08 marzo 2015 da Contedaniela2 @danielaconte1

Negoziazione assistita: le parti possono rinunciare all’accordo non autorizzato dal P.M. con il deposito di ricorso per separazioneOriginally posted on Famiglia 2.0:

Negoziazione assistita: le parti possono rinunciare all’accordo non autorizzato dal P.M. con il deposito di ricorso per separazione
L'ordinanza dl Tribunale di Torino del 15.01,2015 che commento con questo articolo è uno dei primi provvedimenti giudiziali in applicazione della nuova procedura di negoziazione assistita, introdotta con la L. n. 162 del 10.11.2014 (che ha convertito, con modifiche, il D.L. n. 132 del 2014).

L'art. 6, comma 2^, della norma sopra citata stabilisce che " In mancanza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti, l'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita e' trasmesso al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente il quale, quando non ravvisa irregolarita', comunica agli avvocati il nullaosta per gli adempimenti ai sensi del comma 3. In presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti, l'accordo raggiunto a seguito di convenzione...


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