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NON DEVONO PAGARE GLI AVVISI BONARI DEL CONSORZIO DI BONIFICA I PROPRIETARI DI immobili urbani ricadenti nelle aree comunali delimitate ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada)

Creato il 22 luglio 2015 da Antoniobruno5
NON DEVONO PAGARE GLI AVVISI BONARI DEL CONSORZIO DI BONIFICA I PROPRIETARI DI immobili urbani ricadenti nelle aree comunali delimitate ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) NON DEVONO PAGARE GLI AVVISI BONARI DEL CONSORZIO DI BONIFICA I PROPRIETARI DI immobili urbani ricadenti nelle aree comunali delimitate ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) Moltissimi mi chiedono come mai pur avendo fabbricati in centri urbani che ricadono nei Bacini Idrografici dei Consorzi di Bonifica non hanno ricevuto l’avviso bonario per il pagamento.
La ragione risiede nella Legge Regionale n. 37 del 1 agosto 2014 che appunto autorizza i consorzi di bonifica commissariati a sospendere la riscossione per questi immobili.
Per i motivi esposti i proprietari di immobili urbani ricadenti nelle aree comunali delimitate ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) CHE HANNO RICEVUTO PER ERRORE L’AVVISO BONARIO DEL CONSORZIO NON DEVONO PAGARE E DEVONO COMUNICARE TALE CIRCOSTANZA AGLI UFFICI DEL CONSORZIO.

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