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Omessa Fatturazione e Registrazione: Multe, Sanzioni e rischi di Accertamento

Da Raffa269

Omessa Fatturazione e Registrazione: Multe, Sanzioni e rischi di AccertamentoDopo aver affrontato le problematiche relative alla multa o sanzione da mancata emissione dello scontrino fiscale ed i rischi in cui si incorre che possono arrivare anche alla chiusura dell'attività, potete consultare anche le risposta alla domanda sull'omessa fatturazione o mancata registrazione in contabilità delle fatture cercando di vedere prima di tutto le conseguenze a cui potete andare incontro, ma anche le diverse fattispecie in quanto sanzionato non è solo il soggetto persona fisica o giuridica (società) che emette la fattura ma anche quella che non la riceve e non si attiva o la riceve sbagliata e non si attiva per la rettifica. Potete leggere prima di tutto la guida alla fatturazione nel caso siate a digiuno della materia.

Partiamo con il dire che l'obbligo di emissione della fattura insieme alle modalità di fatturazione sono state oggetto già di approfondimento all'interno dell'articolo dedicato alla guida pratica alla fatturazione.

Le tipologie di omissioni definite dal legislatore

Leggendo il testo normativo individuiamo diverse tipologie di infrazioni che possono consistere nella vera e propria omissione della fatturazione, nella fatturazione a cui non è seguita una registrazione (mancata registrazione), o sottofatturazione (cessione di beni e servizi indicandone un numero inferiore), o sovraffaturazione (cessione con emissioe della fattrua per importi più elevati rispetto a quelli realmente trnsitati come può avvenire nel caso di società facenti parte di uno stesso gruppo che per trasferire utile da una società controllante o ad una controllata o viceversa pososno utilizzare questo metodo fraudolento) e possono essere considerate più o meno gravi non tanto in relazione alla frequenza quanto in relazione all'imponbile evaso tenendo a mente sempre alcuni valori minimi.

Omessa fatturazione o regisrazione delle operazioni di cessioni di beni o prestazione di servizi

Questa tipologia di fattispecie in realtà disciplina anche tante altre fattispecie omissive che espongono al rischio di una sanzione che può andare dal 100% al 200% della imponibile evaso.

In realtà per omissione o mancata registrazione di operazione impoinibili si intende ricomprendere anche quei casi errata registrazione, mancata emissione della nota di credito per le eventuali rettifiche in aumnto o in diminuzione dell'imponibile, mancata autofatturazione, falsa indicazione della data di emissione per lucrare sulla disponibilità di liquidità che come ormai saprete ha un valore (ci stanno quasi basando la nuova legge delega per lo sviluppo sulla disponibilità di liquidità :-)).

Sospensione attività per i professionisti

Il Decreto Legge 138/2011 ha introdotto una nuova sanzione per i professionisti iscritti in albi professioniali (i.e. commercialisti, avvocati, ingegneri, medici, ecc) per l'omessa o rotardata emissione della fattura allorquando si contestino quattro violazioni di questo genere nell'arco di un quinquennio e che consise nella sospensione dell'attività che dovrà essere decretata dal consiglio dell'Ordine di appartenenza. MI viene unpò da sorridere poi per verificare come e se il professionista nonostante la sanzione disciplinare stia o moneno sospendendo l'attività o meno (che faccio vado a casa sua a verificare?!?). La novità si applica a partire dalle violazioni contestate dal 13 agosto 2011 (data di entrata in vigore del D.L. 138/2011

Nel caso invece di operazioni non imponibili IVA o esenti la sanzione scende notevolmente in qaunto può andare dal 5% al 10% dei corrispettivi omessi o non totalmente regsitrati o riferita sempre ad una delle fattispecie viste sopra e sempre con un minimo di 516 euro.

Ma può succedere anche il caso di errata applicazione della normativa rispetto all'applicazione dell'Iva (per esempio nel caso delle operazioni di riaddebito che sono imponibili o di risarcimento che sono esenti, e che sono fattispecie molto particolari di andare a trattare e che possono generare una sanzione in caso comportamento errato pari al 100% dell'ammontare eventualmente detratto in più o anche autofatturato in meno.

Sanzioni per chi la riceve

Il legislatore ha posto una serie di violazione anche nei confronti del soggetto che pur ricevendo una fattura non conforme ai disposti normtivi in materia di Iva non attiva la procedura di segnalazione all'agenzia delle entrate.

Si può verificare il caso in cui il cessionario al momento della consegna del bene o al momnto di effettuazione del servizio non riceva fattura e non la riceva per i 4 mesi successivi, decorsi i quali ha 30 giorni di tempo per denunciare l'accaduto all'agenzia delle entrate e provvedendo contestualmente ad emettere l'autofttura con il pagamento dell'imposta dovuta precedentemente a carico del cessionario, in quanto in questo caso i debitori d'impost sono solidlmente responsabili al versamento dell'imposta utilizzando il codice tributo 9399.

Capita invece più spesso il caso di ricevimento di una fattura errata che riporta quantità, imponibili, imposta, errori di calcolo o altri errori che influenzano il corretto adempimento dell'imposta e come tale andrebbero rettificate o mediante l'emissione di una nota di credito da parte del cedente ossia di colui che vende i beni o i servizi oppure se questo non avviene denunciando l'accaduto all'agenzia delle entrate entro 30 giorni dal ricevimento della fattura sbagliata e sempre procedendo al versamento per conto del cedente qualora ve ne fosse bisogno.

Nel caso in cui invece si verifichi una sovrafatturazione ossia l'applicazione di prezzi di cessione inferiore all'effettivo scambio di merci o di servizi allora simao in presenza di un intento fraudolento diretto a trasferire fondi da una socità all'altra (spesso da quello che sono in perdita fiscale a quelle che sono in utile) oppure può capitare che si assista ad una sottofatturazione ossia fatturazione ad un valore inferiore a quello di mercato o al valore normale in quanto una parte viene fatta transitare in nero.

Possiamo dire che nel primo dei casi e soprattutto nel caso di catene o gruppo societari esiste una normativa sul trasfer pricing diretta a combattere questi intenti elusivi obbligando la società a provare che a ppunto i prezzi di trasferimento sono quelli che normalmente si registrerebbero in condizioni di mercato similari nel luogo, nel temo e nello spazio in cui è avvenuta la vendita.

Nel secondo caso invece e semprechè stiamo parlando di soggetti giuridici e non di persone fisiche allora il cessionario è solidalmente responsabile del pagamento del tributo.

Fatturazione Falsa

Discorso a parte invece per la falsa fatturazione che rappresenta un evento disciplinato dal diritto penale e che ve lo ricordo per i piccoli furbetti che scatta anche in presenza di falsa fatturazione o fatturazione per operazioni insesistenti o anche sovraffatturazione o sottofatturazione di un solo euro per cui non cercate di abbassare artificiosamente i vostri ricavi o reddito imponibile con questo mezzo perchè incorrerete in due tipologie di reati che sono appunto la falsa fatturazione ed anche la dichiarazione fraudolenta in quanto il dato si cristallizza in una serie di documenti che sono firmati lo stesso dal legale rappresentante. In questi casi però parliamo di sanzioni penali per reati tributari.

Vi segnalo come articolo di approfondimento anche quello relativo alla multa o sanzione da mancata emissione dello scontrino fiscale che può portare alla sospensione dell'attività oltrechè l'applicazione di sanzioni amministrative di tipo pecuniario.

Vi ricordo anche l'articolo dedicato a come rimediare se avete indicato l'aliquota Iva sbagliata in fattura.

Articoli di approfondimento:
Guida alla Fatturazione
Mancata emissione scontrino rischi e sanzioni

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