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Querela e libertà

Creato il 13 maggio 2013 da Trame In Divenire @trameindivenire

Nitto Palma (PDL) querela Maurizio Crozza, per diffamazione. (qui)

Per quanto le affermazioni satiriche di Crozza possano essere infondate, ancora una volta, il potere (auto-nominatosi al parlamento) usa la querela come arma di dissuasione di massa. Insomma dice, "non ficcate il naso negli affari del potere". Si tratta della tipica modalità d'estorsione usata dalla mafia per soggiogare le sue vittime. Modalità che certa classe politica applica al giornalismo e alla satira che non si piegano.

A proposito di libertà, la libertà di pensiero e di opinione, a mio parere (anche nell'errore delle opinioni), non devono poter essere oggetto di condanna e, di conseguenza, tanto meno di minaccia, ci mancherebbe. Che poi, alla minaccia, a questo punto, dovrebbe seguire l'ennesima querela, per minaccia. Sarebbe, come lo è, il logorante rincorrersi della legge a ridosso dei cavilli nell'uso prepotente del potere, la delegittimazione stessa dell'uguaglianza difronte alla Legge, nonché l'affermazione subdola e allo stesso tempo violenta della legge del più forte.

Ora, sempre a mio parere, l 'unica condanna ammissibile in uno Stato libero e democratico, per un'opinione manifestata pubblicamente che si dimostri infondata è, una volta appurata la verità, la rettifica pubblica e a proprie spese. Cosa che, senza alcuna forzatura e in modo del tutto civile e democratico, ristabilirebbe la verità.

Costituzione Italiana, Art. 21

" Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo di ogni effetto.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni. "


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