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Ripensandoci sull’emendamento 1707

Creato il 22 gennaio 2011 da Loriscosta


A dire il vero pensavo che l’argomento fosse chiuso e conchiuso. Morto e sepolto insomma. Frutto, se vogliamo, di un abbaglio collettivo, spiacevole quanto fastidioso ma sempre convinto che si trattasse di un colossale fraintendimento, magari con plurime scusanti (la qualità non proprio autorevole dei firmatari e la imprecisa formulazione).

E invece…invece voglio tornare, per un attimo sul famoso, se non celeberrimo, emendamento 1707, quello del giugno 2010, inteso a escludere – specularmene a quanto previsto con riguardo al reato di violenza sessuale – l’obbligo di arresto in flagranza nei casi di minore gravità per il reato di atti sessuali con minorenni.

Se ne era parlato molto su diversi blog (anche qui) e le argomentazioni finali, tra le quali cito quelle di Mantellini, che pure mi sono riletto integralmente, quasi a voler tornare sui miei passi, proprio nei commenti (c’è anche il mio, che appunto sottolineava la infelice formulazione dell’emendamento stesso) sembravano aver chiuso l’incidente. Chiarissimo poi la specifica di Cip, chiara e appunto risolutiva. Forse. O forse no.

Sì perchè poi ho provato a rileggermi pure gli atti della Commissione Giustizia del Senato (dove era incardinato l’emendamento).

Ora, per una serie di coincidenze che fatico a spiegarmi, noto che la discussione in Commissione Giustizia avviene il martedì 1 giugno 2010 e gli atti che riguardano Ruby, il Presidente del Consiglio e la Questura di Milano (e che scatenanol’affaire Ruby) si verificano il 27 maggio 2010 (pag.4 del faldone di 389 pagine con cui si accusa Silvio Berlusconi di concussione).

Si è spesso parlato di leggi ad personam; so bene che l’emendamento 1707 (che casualmente si riferisce ad atti di violenza sessuale su minori) è stato certamente depositato in commissione alcuni giorni prima della discussione (sì, ma quanti?); so altrettanto bene che non stiamo parlando in assoluto di violenza ma di atto sessuale con minore dietro pagamento di somme di denaro ma la conclusione che gli estensori dell’emendamento volessero davvero modificare l’art 609-bis comma secondo del codice penale mi sembra plausibile.


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