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Se scappi ti chiedo i danni. Il mancato “si” ai tempi della Cassazione

Creato il 14 gennaio 2012 da Thefreak @TheFreak_ITA


Se Giulia Roberts si fosse trovata in Italia e avesse ripetutamente boicottato l’altare così come l’abbiamo ritrovata nella celebre e leggera pellicola “Se scappi ti sposo”, sarebbe stata costretta suo malgrado a  risarcire i poveri e abbandonati “quasi” consorti, Richard Gere compreso.

Sembra uno scherzo ma in realtà è una sentenza della Corte di Cassazione ad esprimersi in merito.

Una sofferente e aspirante sposa di Catania, lasciata due giorni prima dalle nozze, si è rivolta al tribunale per rivendicare il torto subito, nella convinzione di aver diritto ad un risarcimento materiale nonché morale per il mancato evento.

Il tribunale prima e la corte d’appello poi, hanno dato piena soddisfazione alla richiesta della ricorrente, condannando lo sposo fuggitivo a pagare una somma di 10.000 euro comprensivi di fiori, banchetto ecc ecc, e un ammontare aggiuntivo di 30.000 euro per il danno affettivo.

Il reo sposo decide di rivolgersi alla Cassazione che, con sentenza n. 9/2011 (fonte Sole24ore), conferma la sentenza d’appello ma solo in parte, prevedendo cioè che il fuggiasco rimborsi la sua ex amata ma delle sole spese sostenute per la cerimonia, ed escludendo quindi l’onere delle spese per danni morali, “perché risarcire il danno morale farebbe indebitamente scivolare il mancato mantenimento della promessa nel campo degli illeciti civili soggetti alla piena responsabilità risarcitoria”.

Possiamo definirla una tutela per chi ha subìto le conseguenze di una mancata parola data, una specie di diritto al ripensamento che costa caro ma, certamente, se da un lato la sposa ha ottenuto almeno in parte quanto aveva chiesto ai fini della giustizia, dall’altro lato il suo sogno d’amor è andato perduto e per questo non c’è Cassazione che tenga, ahimè.

Per leggere la sentenza:

www.ilsole24ore.com/norme


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