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03/07/2014 - La posizione del Coordinamento FREE su la conversione in legge del DL "Spalma Incentivi"

Creato il 03 luglio 2014 da Orizzontenergia

ARTICOLI 24, 25,26 DEL DECRETO-LEGGE 24 GIUGNO 2014, N. 91, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER IL SETTORE AGRICOLO, LA TUTELA AMBIENTALE E L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITARIA, IL RILANCIO E LO SVILUPPO DELLE IMPRESE, IL CONTENIMENTO DEI COSTI GRAVANTI SULLE TARIFFE ELETTRICHE, NONCHÉ PER LA DEFINIZIONE IMMEDIATA DI ADEMPIMENTI DERIVANTI DALLA NORMATIVA EUROPEA


 

Disposizioni in materia di esenzione da corrispettivi e oneri del sistema elettrico per reti interne e sistemi efficienti di produzione e consumo 

La norma introduce retroattivamente penalizzazioni economiche ed è pertanto incostituzionale. Inoltre, si applicano impropriamente oneri per servizi che non vengono utilizzati. In terzo luogo, la retroattività è un segnale pericoloso per il mercato, scoraggiando gli ulteriori investimenti.
Essa prevede infatti per l’energia consumata e non prelevata dalla rete dalle RIU e dai SEU, entrati in esercizio fino al 31 dicembre 2014, un corrispettivo pari al 5% degli importi unitari dovuti a copertura degli oneri generali di sistema,per l’energia effettivamente prelevata dalla rete.
Viceversa, per gli impianti che entreranno in esercizio dopo il 31 dicembre 2014 il balzello si applica esclusivamente ai SEU, cioè di fatto per sistemi alimentati da fonti rinnovabili, realizzando una grave discriminazione, che le penalizza ulteriormente.
Il comma 4 dell’art. 24, il quale prevede che la quota del 5% potrà essere aggiornata “al fine di non ridurre l’entità complessiva dei consumi soggetti al pagamento degli oneri”, anche se mal formulato, sembra riferirsi solo ai SEU post-2014, cioè penalizzando di nuovo le rinnovabili.
Proposte

  1. L’articolo 24 va abrogato 
  2. In via subordinata: 
  • Vanno esentati dall’obbligo gli impianti di piccole dimensioni (fino a 100 kW) per non penalizzare gli impianti domestici e installati presso le piccole imprese 
  • Il mancato introito per questa esenzione va compensato aumentando il corrispettivo per gli impianti che utilizzano combustibili fossili e non rientrano fra quelli classificati ad alta efficienza 
  • Va eliminata la discriminazione esistente per gli impianti entrati in funzione dopo il 2014 
  • Va eliminato il comma 4, che non solo crea incertezza per gli investimenti futuri, compromettendo lo sviluppo del settore delle rinnovabili, ma paradossalmente può penalizzare le rinnovabili qualora gli interventi di efficientamento energetico (previsti dalla Direttiva 27/2012) riducessero la domanda di energia elettrica. 


Articolo 25 - Modalità di copertura di oneri sostenuti dal Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A.
L’articolo introduce in modo ingiustificato e con effetto retroattivo nuovi oneri a carico degli
operatori nel settore delle fonti rinnovabili e dell’efficienza energetica.
Anche in questo la proposta è incostituzionale e la sua retroattività è un segnale pericoloso
per il mercato, scoraggiando gli ulteriori investimenti.
Proposta
Si propone l’abrogazione dell’Articolo 25
Articolo 26 - Interventi sulle tariffe incentivanti dell’elettricità prodotta da impianti fotovoltaici 

Osserviamo innanzi tutto che, rispetto all’impostazione iniziale del provvedimento, che prevedeva un ampio arco di interventi, ripartendo, se pur in modo non equo, gli oneri fra una vasta platea di destinatari, l’attuale articolato non solo ha ridotto in misura drastica tale platea, ma prevede altresì corrispettivi molto modesti, salvo che per gli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 200 kW.
Di fatto, il provvedimento colpisce pertanto quasi esclusivamente il fotovoltaico, peraltro già penalizzato negli ultimi anni da diverse modifiche della normativa pregressa (eliminazione dei prezzi minimi garantiti, introduzione dell’IMU, eliminazione dell’indicizzazione tariffa Incentivante per gli impianti realizzati col Primo Conto Energia, estensione alle rinnovabili della Robin Hood Tax maggiorata, ecc.).La somma di tali modifiche condurrà nel solo 2014 a una riduzione di fatto degli incentivi per oltre 1 miliardo di euro.
Oltre a essere retroattivo, quindi incostituzionale, l’articolo 26 concorre a rafforzare i segnali negativi al mercato, in quanto una misura retroattiva di questa portata comprometterebbe la credibilità del Paese. Quale operatore estero o italiano investirebbe infatti a cuor leggero nella realizzazione di qualsiasi infrastruttura, per la quale fossero previste misure di supporto?

Per di più, il provvedimento avrebbe un effetto discriminatorio all’interno dello stesso settore fotovoltaico, penalizzando di più chi ha investito nel quadro delle misure previste dagli ultimi Conti Energia, come dimostra la figura seguente.

Immagini News/Coordinamento FREE - Andamento IRR.jpg

Sono evidenti i problemi nei confronti delle banche, che avevano finanziato l’investimento sulla base di un business plan che prevedeva un IRR del 12,9%. Altrettanto evidenti sono I rischi di default, con le conseguenti ricadute occupazionali, entrambi destinati ad avere effetti fiscali negativi (IRES e IRAP delle aziende, IRPEF dei lavoratori). Oltre tutto molte delle imprese a richio sono medio-piccole, appartengono cioè alla fascia che il provvedimento vorrebbe favorire.
La decisione di cambiare unilateralmente alcune migliaia di contratti stipulati dalle aziende con il GSE rappresenta un tale vulnus giuridico che la conseguenza prima dell’entrata in vigore dell’articolo 26 sarebbe l’apertura di migliaia di vertenze giudiziarie il cui esito per lo Stato è tutt’altro che scontato, come dimostrano alcune recenti sentenze in merito ad altri provvedimenti con effetto retroattivo.
Non a caso il comma 7 dell’Articolo 26 prevede in alternativa la riduzione volontaria dell’8% dell’incentivo riconosciuto alla data dell’entrata in vigore del decreto-legge, che peraltro ridurrebbe in misura non trascurabile i ritorni del provvedimento.
Proposte

L’articolo 26 va abrogato.
In alternativa si propongono le misure già avanzate al MiSE, allegate al presente documento, che consentirebbero di raggiungere il medesimo obiettivo attraverso:

  • un'asta (o più aste) per l'assegnazione di risoluzione anticipate sugli incentivi residui per impianti fotovoltaici; 
  • il costo relativo alle risoluzioni anticipate coperto da un meccanismo di emissioni obbligazionarie da parte di un ente/società che non rientra nel perimetro del debito pubblico.

Fonte: Coordinamento FREE

 

03/07/2014 - La posizione del Coordinamento FREE su la conversione in legge del DL
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