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04/11/2014 - Energia: firmato nuovo accordo per tutela consumatori

Creato il 04 novembre 2014 da Orizzontenergia

Antitrust e Autorità rafforzano la cooperazione e la collaborazione nel settore delle pratiche commerciali scorrette.

I Presidenti dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) - Giovanni Pitruzzella - e dell’Autorità per l’energia elettricaenergia elettrica
Forma di energia ottenibile dalla trasformazione di altre forme di energia primaria (combustibili fossili o rinnovabili) attraverso tecnologie e processi di carattere termodinamico (ovvero che coinvolgono scambi di calore) che avvengono nelle centrali elettriche. La sua qualità principale sta nel fatto che è facilmente trasportabile e direttamente utilizzabile dai consumatori finali. Si misura in Wh (wattora), e corrisponde all'energia prodotta in 1 ora da una macchina che ha una potenza di 1 W.
e il gas e il sistema idrico (AEEGSI) - Guido Bortoni - hanno firmato un Protocollo d’intesa per rafforzare la tutela dei consumatori, con particolare riferimento alle pratiche commerciali scorrette nei settori regolati [1].

Viene così integrato il precedente Protocollo Quadro del 2012, individuando strumenti, procedure e termini per assicurare un efficace coordinamento tra le due Autorità e dare puntuale e concreta attuazione alle novità in tema di tutela dei consumatori introdotte dal nuovo Codice del Consumo (Dlgs 21 febbraio 2014, n. 21) che recepisce la Direttiva 2011/83/UE.

La cooperazione fra le due Autorità, tramite il Protocollo d’intesa, si realizza in particolare attraverso la segnalazione reciproca, nell’ambito di procedimenti di diretta competenza, di casi di pratiche commerciali scorrette e/o di violazioni delle normative e/o della regolamentazione nei settori dell’energiaenergia
Fisicamente parlando, l'energia è definita come la capacità di un corpo di compiere lavoro e le forme in cui essa può presentarsi sono molteplici a livello macroscopico o a livello atomico. L'unità di misura derivata del Sistema Internazionale è il joule (simbolo J)
elettrica, del gas e dei servizi idrici.

L’intesa prevede anche un insieme di azioni quali l’istituzione di un gruppo di lavoro permanente che dovrà sovraintendere e monitorare l’attuazione del Protocollo stesso; lo scambioscambio
Scambio tra energia elettrica immessa ed energia elettrica prelevata, nel caso in cui l'immissione e il prelievo avvengono in momenti differenti.
di documenti, dati e informazioni sui procedimenti avviati; interventi congiunti per le casistiche che richiedono una specifica attenzione; la fissazione di precisi termini di 30 e di 45 giorni (nel caso di presentazione di impegni sostitutivi a sanzioni) per poter dare il parere previsto nella procedura in questione.

Altre forme di collaborazione si realizzeranno con la comunicazione all’Antitrust da parte dell’Autorità energia dell’esito negativo dei tentativi di conciliazione delle controversie tra imprese e consumatori (con la trasmissionetrasmissione
Attività di trasporto dell'elettricità sulla rete a partire dai centri di produzione sino ai centri di utilizzo. Il maggiore proprietario della rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica ad alta tensione è Terna.
del relativo fascicolo per le valutazioni di competenza) in caso di contratti nei settori dell'elettricità e del gas conclusi in violazione delle disposizioni del Codice di condottacondotta
Rete di tubazioni adibite al trasporto di combustibili (gas e petrolio) dai luoghi di produzione ai luoghi di stoccaggio, di imbarco, di trattamento e di consumo.
commerciale: l’Autorità energia infatti in questi casi mantiene e implementa una regolazione finalizzata alla conciliazione volontaria del problema, anche mediante il ricorso alle procedure di ripristino o switching back [2].


La versione integrale del Protocollo è consultabile sui siti www.agcm.itwww.autorita.energia.it

[1] Le pratiche commerciali scorrette sono definite al capo II del titolo III della parte II del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206; per queste la competenza sanzionatoria spetta all’AGCM a norma dell’art. 27 dello stesso dlgs.

[2] Le procedure di ripristino introdotte nel 2012 dall’Autorità energia, consentono al cliente di tornare al venditore precedente – rispetto a quello apparentemente “non voluto” - attraverso un percorso semplificato. Questa procedura, detta anche di switching back ha una finalità di tutela diversa e non sovrapponibile alle previsioni del Codice del consumo (come la tutela giudiziaria o il ricorso all’Antitrust ai quali i consumatori restano comunque liberi di aderire).


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