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05/01/2016 - Canone Rai in bolletta: le 10 regole da seguire

Creato il 05 gennaio 2016 da Orizzontenergia

Dal 1° Luglio 2016 i cittadini riceveranno una bolletta elettrica comprendente anche il canone Rai da pagare; questa disposizione ha suscitato numerosi dibattiti nell’opinione pubblica, ed ha inoltre generato l’allarmismo dei cittadini che hanno assediato gli sportelli e i centralini dell’ Unione Nazionale dei Consumatori; per esempio uno dei rischi in cui si può incorrere è che l’intestatario della bolletta sia diverso da chi negli anni precedenti ha pagato il canone, e di conseguenza potrebbe essere considerato un evasore; un altro caso ipotetico è che può  rischiare anche chi paga la tariffa D3, applicata sia ai residenti con impegno di potenzapotenza
Grandezza data dal rapporto tra il lavoro (sviluppato o assorbito) e il tempo impiegato a compierlo. Indica la rapidità con cui una forza compie lavoro. Nel Sistema Internazionale si misura in watt (W).
superiore a 3 kWkW
Unità di misura della potenza equivalente a 1.000 Watt.
sia ai non residenti, che il canone, invece, non devono pagarlo.

Per cercare di sedare le preoccupazioni dei cittadini UNC ha stilato un decalogo con 10 consigli utili riguardo il pagamento del canone:


1) Pagamento in bolletta. Il pagamento del canone Rai , novità, avviene mediante addebito nella fattura per i titolari di utenza di fornitura di energia elettricaenergia elettrica
Forma di energia ottenibile dalla trasformazione di altre forme di energia primaria (combustibili fossili o rinnovabili) attraverso tecnologie e processi di carattere termodinamico (ovvero che coinvolgono scambi di calore) che avvengono nelle centrali elettriche. La sua qualità principale sta nel fatto che è facilmente trasportabile e direttamente utilizzabile dai consumatori finali. Si misura in Wh (wattora), e corrisponde all'energia prodotta in 1 ora da una macchina che ha una potenza di 1 W.
.


2) Paga chi possiede la tv. Il canone deve pagarlo chiunque detiene un apparecchio atto od adattabile alla ricezione delle trasmissioni televisive. Fin qui nessun cambiamento. La novità, pessima, è che si presume la detenzione dell’apparecchio nel caso in cui esiste “un’utenza per la fornitura di energiaenergia
Fisicamente parlando, l'energia è definita come la capacità di un corpo di compiere lavoro e le forme in cui essa può presentarsi sono molteplici a livello macroscopico o a livello atomico. L'unità di misura derivata del Sistema Internazionale è il joule (simbolo J)
elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica”.

Se non è vero, per superare questa presunzione, dovrete presentare un’autocertificazione all’Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio territoriale di Torino I – Sportello S.A.T.
La dichiarazione “ha validità per l’anno in cui è stata presentata”. Ossia, ahimè, dovrete ripresentarla ogni anno!!!


3) Non fate autocertificazioni anticipate, ossia prima che vi arrivi la richiesta indebita del pagamento del canone Rai. La dichiarazione di non detenere apparecchi, infatti, deve essere resa nelle forme previste dalla legge, con modalità da definirsi con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate. Si spera che, con la bolletta, sia anche allegato un modellino apposito per l’autocertificazione che eviti al consumatore dichiarazioni incomplete. In ogni caso dovete aspettare, senza mettere le mani avanti, anche perché difficilmente la vostra letterina sortirebbe gli effetti desiderati, vista la mole di banche dati che già dovranno incrociare.
Si ricorda, inoltre, che ci si espone a responsabilità penali nel caso di dichiarazioni false (la dichiarazione è rilasciata ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che, all’art. 76, prevede che “chiunque  rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa  uso nei casi previsti dal presente testo unico e’ punito ai sensi del codice penale…”.


4) Mandate la disdetta in tempo utile. Non dovete anticipare l’autocertificazione. Dovete invece comunicare le variazioni intervenute che eravate obbligati a trasmettere anche in passato, come il cambio dell’indirizzo di residenza. In particolare:


A) Se avete ceduto a terzi tutti gli apparecchi televisivi in vostro possesso dovete inviare la disdetta, dando esatta comunicazione delle generalità e indirizzo del nuovo possessore.
B) Se non avete più alcun televisore dovete inviare la disdetta, fornendo adeguata documentazione. Se lo avete portato in discarica, ad esempio, è bene allegare la ricevuta di rottamazione che vi hanno rilasciato.
C) In caso di morte del titolare, l’erede già abbonato deve richiedere l’annullamento dell’abbonamento intestato al defunto comunicando la data ed il luogo di decesso dell’intestatario. Se, invece, l’erede non è abbonato, può richiedere l’intestazione dell’abbonamento a proprio nome.


5) Importo. Per l’anno 2016, poi si vedrà, il canone annuo ordinario è stato ridotto a 100 euro, dai 113,50 del 2015. Un importo, per quanto diminuito, troppo elevato. Considerando l’obiettivo del Governo di recuperare l’evasione, infatti, per mantenere il gettito invariato l’abbonamento avrebbe dovuto essere pari a 77 euro, 83 se restasse un’evasione del 7%. L’importo del canone sarà indicato nella fattura con una distinta voce, ma il rischio che il consumatore non se ne accorga è elevato, specie perché l’importo sarà suddiviso in dieci rate mensili, da gennaio ad ottobre (con l’eccezione del 2016, cfr. la voce scadenza).


6) Scadenza. Limitatamente al 2016, il primo addebito del canone avverrà nella prima fattura elettrica successiva al 1° luglio 2016 e comprenderà le rate già scadute, ossia da gennaio a luglio.


7) Suggellamento. Non è più possibile chiedere il suggellamento del televisore. Non che fosse una pratica diffusa, considerato che avrebbero dovuto venire in casa vostra e mettere la tv in un sacco, ma la legge di stabilità ha eliminato questa possibilità.


8) Esenzione. Una buona notizia! Il limite di reddito per il diritto all’esenzione dal pagamento del canone Rai a favore dei soggetti di età pari o superiore a 75 anni, previsto dall’articolo 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è stato elevato a 8.000 euro annui (era 6.713,98 euro). Sempre poco, ma meglio di prima.


9) Seconde case e tv. Nessuna novità. Se avete una seconda abitazione dove vi è un televisore, non  dovete pagare un secondo abbonamento. Idem se avete più televisori. Il canone è dovuto una sola volta per tutti gli apparecchi detenuti “nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora, dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica”.


10) In caso di controversie, dubbi o richieste di assistenza, è possibile contattare gli esperti dell’Unione Nazionale Consumatori attraverso lo sportello “Hai un problema da risolvere?” sulla home page del  sito www.consumatori.it o scrivendo un’email a [email protected].


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