Donne e minori subiscono violenze e soprusi ogni giorno. Come fare per difendersi? Fondamentale è conoscere i propri diritti e soprattutto come varli valere. Per questo Alessia Sorgato, avvocato cassazionista penalista milanese, con master in Criminologia ad indirizzo vittimologico, ha scritto un manuale di “istruzioni per l’uso”: Giù le mani dalle donne (Mondadori Electa).
Ecco il decalogo che sintetizza cosa fare a cura dell’autrice, redattore della Casa dei Diritti del Comune di Milano e punto di riferimento delle principali Onlus dedicate agli abusi su donne e minori, riporta un decalogo sulle cose più importanti da sapere in situazioni di violenze su donne e minori:
AIUTO DALLO STATO. Se una donna continua a subire violenze e abusi solo perché non ha una propria autonomia economica, può chiedere e ricevere il patrocinio dello Stato, che le assegnerà un avvocato specializzato in materia sostenendo per lei ogni spesa processuale;
VIOLENZA ECONOMICA.Un comportamento di sistematica violenza economica perpetrata da un marito nei confronti della moglie, privandola del minimo e necessario sostegno economico, può entrare nel novero dei maltrattamenti e quindi costituire reato;
TESTIMONI. Chiunque sia testimone di una violenza (come un vicino di casa), soprattutto quando essa sia protratta nel tempo, può denunciare la situazione alle forze di Polizia, con la certezza di mantenere nei confronti di vittime e carnefici l’anonimato;
DENUNCE. Le denunce utilizzate unicamente come forma di “rimprovero”, nei confronti di un uomo violento, e poi ritirate, su richiesta del maltrattante “pentito”, non sono mai risolutive.
QUERELA. La remissione di querela da parte di una vittima, nei casi che la legge considera talmente gravi da far procedere d’ufficio o considerare irrevocabile la querela stessa, può non essere avvallata dall’autorità giudiziaria, che proseguirà nell’iter processuale indipendentemente da eventuali ripensamenti della diretta interessata;
CYBER STALKING. Anche la rete può essere un contesto per attuare molestie. Oggi il legislatore considera il così detto cyber stalking come una forma aggravata della categoria degli “atti persecutori”. Le forze dell’ordine specializzate in cyber stalking fanno capo alla Polizia Postale;
IMMAGINI IN RETE. La diffusione tramite e-mail, Facebook e altri social network e canali web di immagini compromettenti, informazioni private, dati personali di terze persone, può facilmente configurarsi come un reato di “diffamazione aggravata”;
ADESCAMENTO MINORI. Camuffare la propria identità on- line, ai fini di recare danno o adescare una persona di minore età è punibile penalmente con reclusione fino a un anno. Anche la sola detenzione di materiale pedopornografico, ovvero contenente immagini e video erotici con soggetti di minore età, costituisce reato;
VIOLENZA SESSUALE. E’ considerato reato, includibile nella categoria “atti di violenza sessuale”, non solo lo stupro, ma anche il palpeggiamento o la coercizione al bacio;
DEBITO CONIUGALE. Essendo decaduto il principio del “debito coniugale” è denunciabile anche un marito che obbliga la moglie a “concedersi” o ad accettare modalità di rapporto sessuale non volute.
Articolo interessante ma quando sarà che si comincerà a parlare di una pena severa? Oggi ci siamo fermati da cinque ai dieci anni quando non è ridotta a molto meno